SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.177 DEL 24/09/14

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.177 DEL 24/09/14

 

INDICE

  • Addetti alle pulizie: quesiti vari
  • A 5 anni dalla strage di Viareggio
  • Processo Marlane-Marzotto: non eravamo “visionari”
  • Il datore di lavoro e la tutela della salute mentale
  • Stress lavoro correlato: il medico competente e la prevenzione
  • Rifiuti urbani: la sicurezza nella raccolta e pulizia in strada
  • Pubblicato il Decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

 

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ADDETTI ALLE PULIZIE: QUESITI VARI

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.53

 

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

 

 

QUESITO

 

Ciao Marco,

ti giro alcuni quesiti relativi alle attività lavorative di una ditta di pulizia, di cui sono RLS.

Relativamente alle divise di lavoro, le lavoratrici sono riluttanti a indossarle perché dicono che le divise non vanno bene e sono scomode e calde d’estate. Secondo la legge, le lavoratrici sono obbligate a indossare le divise da lavoro con tanto di cartellino di riconoscimento?

Quali sono i limiti imposti per la movimentazione manuale dei carichi? Le lavoratrici possono rifiutarsi di spostare carichi maggiori di quanto stabilito dalla legge?

Quale è il limite oltre il quale i lavori (sulle scale) devono essere considerati come “lavoro in altezza”? Oltre tale limite serve un livello superiore rispetto a quello in cui sono inquadrate le addette alle pulizie?

Grazie della attenzione

 

 

RISPOSTA

 

Ciao,

rispondo ai tuoi quesiti con ordine.

 

 

VESTIARIO, SCARPE E TESSERINO

 

Trattandosi di ditta di pulizie, il vestiario si può configurare come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), in quanto protegge il lavoratore da rischio chimico e biologico legato all’attività svolta.

 

Ciò deriva dalla definizione di DPI data dall’articolo 74, comma 1 del D.Lgs.81/08 (nel seguito Decreto):

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”;

e da quanto riportato dalla Circolare del Ministero del Lavoro 26/04/99, n.34:

Gli indumenti di lavoro possono assolvere a varie funzioni:

  • elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
  • mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento della attività lavorativa;
  • protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

In tale ultimo caso, tali indumenti rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell’ articolo 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 [ora articolo 74 del Decreto].

Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo o il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.

 

Pertanto il DPI deve avere i requisiti richiesti dall’articolo 74, comma 2, lettera c) del Decreto:

I DPI […] devono inoltre tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore”;

dove per salute deve intendersi (articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto)

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.

Gli indumenti da lavoro delle ditte di pulizia, essendo DPI, devono pertanto risultare ergonomici e comodi per il lavoratore.

 

Per quanto riguarda le scarpe o gli zoccoli, la risposta dipende dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro della ditta.

Se si configura il rischio di infortuni alle dita dei piedi per caduta di oggetti o per urti, è obbligatorio una scarpa antinfortunistica, con caratteristiche almeno S1 secondo norma UNI EN 20345:2004 (protezione della punta del piede, suola antistatica, protezione del tallone dagli urti).

 

Anche in questo caso, trattandosi di DPI, la scarpa deve garantire proprietà ergonomiche e di salute per i lavoratori (comodità, leggerezza, traspirabilità).

Se non si configura rischio di infortunio al tallone, si possono adottare sandali antinfortunistici, cioè sandali con il puntale di acciaio e un laccetto posteriore per garantire che il sandalo non scappi.

 

La tessera di riconoscimento è un obbligo sia per il datore di lavoro, sia per i lavoratori, ma soltanto in caso di lavori in appalto.

L’articolo 18, comma 1, lettera u) del Decreto impone a datore di lavoro e dirigenti (obbligo non sanzionabile):

Il datore di lavoro […] e i dirigenti […] devono nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

L’articolo 26, comma 8 del Decreto impone poi a datore di lavoro e dirigenti (obbligo sanzionabile):

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

 

L’articolo 20, comma 3 del Decreto impone invece ai lavoratori (obbligo sanzionabile)

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

 

In merito dell’interpretazione delle frasi “deve essere munito” e “devono esporre” qualche ASL ritiene che la tessera debba essere sempre esposta dal lavoratore sul vestiario, qualche ASL ritiene che la tessera debba essere esposta a richiesta e quindi sempre portata dal lavoratore con se, ma anche in tasca. Nel dubbio, se non si vuole sentire l’interpretazione della ASL, è meglio che i lavoratori la tengano sempre in vista.

 

 

PESO MASSIMO SOLLEVABILE

 

Il Decreto non definisce un valore limite per il peso da sollevare, ma rimanda a specifica valutazione del rischio per individuare il fattore di rischio nelle attività di sollevamento. Tale valutazione deve essere condotta facendo riferimento a precise norme tecniche.

In particolare il Decreto individua nella famiglia delle norme ISO 11228 le norme tecniche di riferimento.

 

A tale proposito l’articolo 168, comma 2 del Decreto impone a datore di lavoro e dirigenti che (obbligo sanzionabile):

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII”.

Per quanto riguarda poi le norme tecniche da seguire nel processo di valutazione e riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, l’articolo 168, comma 3 stabilisce che:

Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili”.

A sua volta l’allegato XXXIII specifica che:

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3”.

nel caso di sollevamento di carichi pesanti si applica la norma ISO11228-1:2003 “Ergonomia – movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento e trasporto”.

 

Tale norma non parla di una massa (o peso) massimo sollevabile, ma di una massa di riferimento, che è la massima massa sollevabile in condizioni ergonomiche ottimali, senza provocare un rischio per la salute del lavoratore. La massa (o peso) massimo sollevabile è in realtà minore perché subentrano considerazioni sulla mancanza di ergonomia delle operazioni di sollevamento.

 

In ogni caso la norma ISO11228-1:2003, definisce nell’allegato C una massa di riferimento con una tabella che tiene conto della differenza di sesso.

In tale tabella per le femmine la massa di 15 kg risulta quella sollevabile, in condizioni ergonomiche ottimali, senza particolari controindicazioni dal 90% della popolazione lavorativa.

A margine di tale tabella è poi specificato che:

Per ridurre il rischio della popolazione lavorativa, in particolare quella con minore resistenza fisica, il limite raccomandato per la massa non deve superare i 15 kg”.

In maniera del tutto analoga viene definita per le donne un limite per massa di riferimento pari a 15 kg da un’altra norma di riferimento, la UNI EN 1005-2:2009 “Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana – Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario”.

 

In conclusione si può ritenere che la massa (o il peso) massima sollevabile, senza comportare rischio per la salute, da una donna adulta senza patologie pregresse sia di 15 kg in condizioni ergonomiche ottimali.

In condizioni ergonomiche disagevoli (braccia protese in avanti, torsione del busto, mani sopra la testa) tale valore deve essere diminuito, secondo un algoritmo di calcolo specificato dalle norme di riferimento.

Tale valore deve essere specificato nel documento di valutazione del rischio dell’azienda, relativo alla movimentazione manuale dei carichi.

 

Secondo il Decreto, un lavoratore non può rifiutarsi di sollevare un carico se eccede la massa sopra citata, ma ha l’obbligo (sanzionabile) di segnalare la situazione di pericolo a preposti e dirigenti e al proprio RLS, secondo quanto stabilito dall’articolo 20, comma 2, lettera e):

I lavoratori devono […] segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi […], nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità […] per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

 

 

LAVORO IN QUOTA

 

La definizione di lavoro in quota è data dall’articolo 107 del Decreto

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”.

 

Giova evidenziare che non sempre in caso di lavoro in quota, cioè superiore ai 2 m, sia obbligatorio imbragarsi (adottare cioè un DPI). Anzi il Decreto impone al datore di lavoro la ricerca di mezzi più sicuri per il lavoro in quota, privilegiando quelli di natura collettiva (trabattelli, ponteggi, piattaforme di lavoro elevabili, ecc.) a quelli di natura individuale (appunto imbragature).

 

L’articolo 111, comma 1 del Decreto impone infatti a datore di lavoro e dirigenti (obbligo sanzionabile):

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

  1. priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  2. dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi”.

 

Inoltre l’articolo 115, comma 1 del Decreto specifica bene che l’imbragatura deve essere adottata solo se non è tecnicamente possibile attuare misure di sicurezza collettiva:

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico […]”.

 

Per quanto riguarda il livello di inquadramento contrattuale, a parte casi particolari (lavoro mediante posizionamento in quota con funi) il lavoro in quota non richiede particolari abilitazioni che si potrebbero configurare come una maggiore assunzione di responsabilità da parte del lavoratore e comportare quindi un maggiore livello contrattuale.

Bisognerebbe comunque verificare sul CCNL.

 

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A 5 ANNI DALLA STRAGE DI VIAREGGIO

 

Da Falce e Martello

http://www.marxismo.net

 

NIENTE SARA’ PIÙ COME PRIMA…

 

Che niente sarà più come prima lo ha spiegato bene nella sua testimonianza il 28 maggio, al processo a Lucca, Claudio, padre di Emanuela, una delle 32 vittime della strage. Una testimonianza di lacrime e rabbia che ha commosso i presenti.

 

Emanuela, ragazza di 21 anni, stava giocando a carte con l’amica Sara sul letto. Emanuela e Sara sono morte bruciate. Emanuela è morta dopo 42 giorni di agonia.

“Da quel giorno” – ha detto il padre di Emanuela – “non ho mai preso alcun tranquillante, voglio vivere con questo dolore e questa rabbia perché una tragedia così non accada mai più… non voglio che altri abbiano a provare quello che io proverò per tutta la vita”.

Claudio è uno dei familiari impegnato, dall’inizio, in questa battaglia per la sicurezza, la verità, la giustizia.

 

 

LE RESPONSABILITÀ DI MORETTI…

 

Il 29 giugno 2009 a Viareggio c’è stato un incidente sul lavoro trasformatosi in disastro ferroviario che ha provocato una strage: 32 vittime e decine di feriti, di cui alcuni gravissimi, ustionati per sempre.

Per questa immane tragedia sono stati rinviati a giudizio 33 amministratori delegati, presidenti, proprietari, dirigenti e funzionari delle nove società coinvolte. Tra le società la holding FS, Trenitalia, RFI e i rispettivi Amministratori Delegati: Moretti, Soprano, Elia.

 

Il processo, iniziato il 13 novembre 2013, è entrato nel vivo nelle ultime udienze del 14 e 28 maggio. Fino ad ora, vi sono stati, da parte degli avvocati degli imputati, tentativi di rinvio, di sospensione, di revoca, di annullamento.

 

Moretti è il principale imputato e fin dalle prime ore dichiarò che non vi era alcuna responsabilità delle ferrovie, che le ferrovie italiane sono le più sicure d’Europa e che non avrebbe attivato alcuna assicurazione. Poi, le ha dovuto attivare anche di fronte al fatto che un gruppo di familiari ha respinto qualsiasi offerta pur di potersi costituire parte civile e stare nel processo, nonostante l’insistenza delle assicurazioni.

Moretti, arrivò persino a dichiarare che “Viareggio era stato uno spiacevolissimo episodio”.

Neppure il coraggio di pronunciare la parola “incidente”.

 

Le autorità statuali ed istituzionali non sono state da meno, anzi.

Lo Stato non si è costituito parte civile al processo; il capo dello Stato Napolitano ha nominato Moretti cavaliere del lavoro; il governo Berlusconi prima e quello di Letta il 6 agosto 2013 (quando era stato già rinviato a giudizio) lo hanno rinominano Amministratore Delegato delle ferrovie; il governo Renzi lo ha promosso Amministratore Delegato di Finmeccanica; il Partito Democratico e la CGIL lo hanno invitato a convegni e congressi. In qualche modo, Moretti è stato “assolto”(!). Anche i giudici subiranno le pressioni dello Stato, delle istituzioni, dei poteri forti e dello stesso Moretti?

 

Fino a ora, Moretti ha provato di tutto pur di non affrontare il processo: truccarlo, rinviarlo, spostarlo, fino a scaricare le responsabilità su altri imputati. Dovrebbe vergognarsi per l’arroganza, le offese, i ricatti, le minacce, le provocazioni alle vittime, ai familiari, ai ferrovieri. Il suo avvocato, D’Apote, al processo è arrivato a dire che Moretti non si occupa né di treni, né di binari!

 

 

…E QUELLE DEL SINDACATO

 

Al Congresso nazionale della FILT-CGIL tenuto a Firenze (1-4 aprile 2014), la protesta dei familiari, di lavoratori, cittadini, sindacalisti, aveva “convinto” la FILT a rinunciare alla presenza di Moretti e del ministro Lupi per “evitare possibili tensioni”. Come se i familiari delle vittime fossero “tensioni”!?

La CGIL, poi gli ha dato la parola nelle “Giornate del lavoro” a Rimini, nelle quali si dovrebbe, invece, discutere di occupazione, sicurezza, salute, condizioni di lavoro…

 

In ferrovia Moretti ha tagliato decine di migliaia di posti di lavoro e penalizzato la sicurezza. Dal 2007 ad oggi, sui binari hanno perso la vita 43 lavoratori, l’ultimo un manovratore di 34 anni, schiacciato dal treno di notte il 12 gennaio scorso nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

E poi vi sono le vittime delle “porte killer”, i ragazzi travolti dai treni per la chiusura e lo smantellamento di stazioni, fermate, annunci, ausiliari, personale di servizio…cioè di “anticorpi” che garantivano quella sicurezza che oggi è venuta meno.

 

Moretti ha esercitato una politica di abbandono della sicurezza, ha devastato il trasporto regionale e pendolare, ha peggiorato le condizioni di lavoro dei ferrovieri in servizio, ha sospeso e licenziato ferrovieri e delegati RLS e RSU impegnati sulla sicurezza o, addirittura, per essersi schierati a fianco dei familiari di Viareggio.

 

A Viareggio, a suo tempo, furono raccolte 10.000 firme per le sue dimissioni da Amministratore Delegato delle ferrovie, ma questa sovranità popolare è stata vergognosamente calpestata.

 

 

SOLIDARIETA’ E UNITA’

 

In questi anni, Moretti ha dimostrato di essere un intoccabile, nonostante le sue gravi responsabilità e le sue offensive e provocatorie esternazioni.

Inoltre, non ha mai perso occasione per intimidire e minacciare i ferrovieri impegnati sul fronte della sicurezza.

Per questo loro impegno, numerosi ferrovieri sono stati sanzionati con multe e sospensioni, alcuni persino licenziati.

 

Riccardo Antonini è stato licenziato il 7 novembre 2011 per essersi schierato a fianco dei familiari delle vittime nella ricerca della verità e nella battaglia per la sicurezza. La sua “colpa”: aver partecipato gratuitamente all’incidente probatorio come consulente dei familiari e del sindacato FILT-CGIL (del quale Moretti è stato segretario nazionale dal 1986 al 1991) e aver esercitato il diritto di critica e di cronaca sulle scelte aziendali in materia di sicurezza e sugli incidenti di questi anni.

Inoltre, Antonini è stato querelato da Moretti per la contestazione che subì a Genova il 9 settembre 2011. La querela è stata archiviata il 2 maggio 2014.

 

La lotta per la sicurezza, per la verità processuale, per l’agibilità e la difesa di RLS e attivisti sindacali prosegue quotidianamente. Siamo di fronte ad un processo semplice per le gravi responsabilità accertate dalla realtà e dall’esperienza, ma un processo complessivamente difficile perché nella strage sono coinvolti poteri forti e lo stesso Stato.

 

La solidarietà e l’unità, la partecipazione e la mobilitazione, l’organizzazione e l’autonomia, sono indispensabili per strappare importanti risultati.

 

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PROCESSO MARLANE-MARZOTTO: NON ERAVAMO “VISIONARI”

 

Da: Contropiano

http://contropiano.org

 

Al processo Marlane-Marzotto che si sta concludendo al Tribunale di Paola, l’accusa ha chiesto, per gli “imputati eccellenti”, condanne per un totale di 61 anni di reclusione.

 

Condanne pesanti se si considerano le assoluzioni subentrate “d’ufficio” per estinzione del reato grazie all’intervenuta prescrizione. Prescrizione raggiunta soprattutto a causa delle innumerevoli eccezioni fatte dagli avvocati della difesa degli imputati eccellenti che hanno permesso tanti rinvii delle udienze con conseguente dilatazione dei tempi processuali.

 

Con l’assunzione, da parte del Procuratore capo Bruno Giordano, della piena responsabilità per quanto richiesto dai Pubblici Ministeri, l’accusa ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per Carlo Lomonaco, ex sindaco di Praia a Mare.

Le altre richieste sono di 8 anni per Vincenzo Benincasa, 7 anni e 6 mesi per Lamberto Priori, 6 anni per Pietro Marzotto, 5 anni a testa per Antonio Favrin, Jean de Jagher, Silvano Storer e l’ex sindaco di Valdagno Lorenzo Bosetti, 3 anni e 6 mesi per Giuseppe Ferrari, 3 anni per Attilio Rausse e per Salvatore Cristallino.

L’unica richiesta di assoluzione, perché il fatto non sussiste, è per Ivo Comegna.

 

Dopo lunghissimi anni di lotta per la verità, nonostante i molteplici rinvii, le attese snervanti, gli attimi di rassegnazione di fronte all’indifferenza di quelle “grandi” forze politiche e sindacali che dovevano essere in prima linea nella difesa dei lavoratori e, soprattutto, all’imbarazzante silenzio dei maggiori mezzi di informazione nazionali che hanno taciuto, finalmente sembra che si possa sperare nell’ottenere un po’ di giustizia per quanto successo alla Marlane di Praia a Mare.

 

Le richieste dell’accusa dimostrano che le prime denunce di Luigi Pacchiano e di Slai Cobas e Si Cobas non erano “campate per aria” o frutto di “immaginazione”.

Dimostrano che la mobilitazione delle associazioni ecologiste calabresi e la lotta dei parenti delle vittime non erano né velleitarie né originate dalla volontà di ottenere ipotetiche “vendette”.

Dimostrano che la lotta che abbiamo condotto anche a Vicenza in maniera quasi sempre solitaria e senza l’appoggio, più volte richiesto, delle forze politiche e sociali che operano nella nostra provincia era una lotta giusta che doveva essere fatta.

Non eravamo né utopisti né visionari. Volevamo solamente ottenere quella verità e quella giustizia che erano state negate e accantonate da un iter processuale che, come ha sostenuto il Procuratore capo Bruno Giordano, è stato “recuperato in un momento in cui languiva”.

 

Adesso ci aspettiamo che si arrivi alla sentenza di primo grado in tempi brevi e che chi è stato assente e indifferente si renda conto che la ricerca della verità e il raggiungimento della giustizia dipendono da ognuno di noi e dalla volontà di non accettare né le prepotenze di chi si crede intoccabile né il silenzio complice e le autocensure di chi teme il potere di “lor padroni”.

 

Noi, in ogni caso, continueremo la lotta.

 

Giorgio Langella – Partito dei Comunisti Italiani Vicenza

Luc Thibault – USB Vicenza

 

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IL DATORE DI LAVORO E LA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

 

Da: Diario Prevenzione

http://www.diario-prevenzione.it

 

Il tema della salute e sicurezza dei lavoratori è uno di quelli che più si presta ad essere letto emotivamente e spesso retoricamente.

Il datore di lavoro è responsabile della salute mentale e sociale dei propri dipendenti e deve adeguare la propria competenza, accrescendo le proprie conoscenze in materia, alla luce del nuovo “bene giudico da proteggere”.

 

Il D.Lgs.81/08, all’articolo 2, comma 1, lettera b) definisce la figura di datore di lavoro come:

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

 

Tra le novità introdotte dal D.Lgs.81/08 vi è quella di una specifica definizione di “salute” (articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto), alla quale, il datore di lavoro dovrà prestare interesse particolare poiché, essa è d’ora in poi da intendere come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.

I profili di “innovazione” insiti in tale formula sono numerosi e di grande interesse, non solo sul piano giuridico.

 

Un primo fondamentale aspetto di novità, rilevante, specificatamente, sul piano della sicurezza sul lavoro, è che, per la prima volta, viene individuato, in modo esplicito, il bene giuridico da proteggere attraverso quanto previsto nello stesso Decreto: “l’oggetto” da proteggere con la disciplina citata è rappresentato, d’ora in poi e fino a nuove modifiche normative, proprio da quanto espresso nell’articolo 2, comma 1, lettera o), la “salute”.

 

Una seconda novità concerne la pluralità dei contenuti espressi nella nozione stessa. La formula, infatti, include vari elementi rilevanti giuridicamente:

  • la salute, presa in considerazione nella recente formula, è, infatti, uno stato, vale a dire una situazione personale sul lavoro che deve permanere;
  • tale stato, come chiarisce la definizione in esame, non consiste “solo in un’assenza di malattia o d’infermità”; viene così superata la nozione, molto radicata nell’interpretazione giuridica precedente, di una salute intesa, “in senso minimalista”, come semplice mancanza di malattia o di infortunio (il mantenimento anche di tale condizione è, evidentemente, pur sempre rilevante, ma non sufficiente a rendere il datore di lavoro esente da eventuali responsabilità);
  • lo stato di salute considerato è, altresì, quello del “completo benessere”: il grado della salute, che il legislatore chiede che sia perseguito, è, quindi, qualitativamente elevato, in quanto corrispondente all’appagamento e alla soddisfazione piena del lavoratore, stati, pur sempre, considerati relativamente alla sola vita lavorativa;
  • tale benessere deve essere tenuto presente nel profilo fisico.

Il lato fisico della salute continua a rappresentare una dimensione essenziale (quanto, peraltro, ancora spesso “negata” nelle prassi lavorative) da proteggere. Esso, tuttavia, è da perseguire, secondo la nuova nozione, a un livello elevato, rappresentato, come detto, da pieno appagamento.

 

E’ evidente qui il “rimando” implicito del Diritto, ad esempio, all’ergonomia nel senso più moderno del termine: lo stato di salute deve essere tale, anche, dal punto di vista mentale (il profilo psichico era già richiesto dal legislatore nell’articolo 2087 del Codice Civile).

 

La novità è che esso, come discende implicitamente da quanto detto, va ora realizzato, non solo in termini di assenza di patologie psichiatriche, ma, in positivo, come situazione psichica pienamente soddisfacente (benessere, appunto).

 

La situazione personale di soddisfacimento da perseguire riguarda anche il profilo sociale: tale lato è, certamente, il più “impervio”, anche, dal punto di vista giuridico, perché introduce, in primo piano, nella cura da realizzare nell’ambito lavorativo, il rapporto del lavoratore con gli altri individui e nei gruppi; un profilo, evidentemente, più complesso da oggettivizzare, più mutevole e, quindi, più difficile da mantenere nel tempo e più da verificare.

 

Nel complesso, la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto, pur non essendo da considerare del tutto innovativa, impone ai soggetti destinatari un ampliamento della nozione di salute, comprensiva non solo dei profili medici tradizionali della salute, ma anche di profili di qualità della vita lavorativa che determinano, da un lato, un innalzamento del grado di tutela da mettere in atto e che, dall’altro lato, comportano nelle aziende un’azione organizzativa ben più complessa.

 

Un secondo profilo di cambiamento organizzativo, sempre per quanto concerne l’azione organizzativa del datore di lavoro per la sicurezza deve riguardare una sorta di ri-orientamento (e in parte anche una ri-modulazione) della specifica organizzazione dell’azienda per la sicurezza sul lavoro.

 

Il datore di lavoro, senza pretesa di esaurire qui le implicazioni, nello svolgimento della propria attività dovrà, ad esempio, procedere a individuare adeguatamente, rispetto al bene da proteggere, i titolari dei ruoli in materia di sicurezza.

Il vertice della sicurezza dovrà quindi individuare i ruoli gestionali (dirigenti e preposti) in grado di gestire adeguatamente le tematiche del benessere dei lavoratori, in primo luogo, essendo sicuro che essi siano consapevoli dei varie tipologie di rischio che la salute può correre in ambito lavorativo

 

Lo stesso soggetto dovrà prestare particolare attenzione nel designare un responsabile (e degli addetti) del servizio di prevenzione e protezione che sia capace di supportarlo tecnicamente proprio in merito alle più attuali tematiche della salute, recentemente valorizzate dal legislatore delegato. Come stabilisce l’articolo 31 comma 2 del Decreto, il datore di lavoro dovrà attentamente scegliere il responsabile proprio in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

Diviene, altresì, sempre essenziale nominare un medico competente in grado di non sotto valutare le eventuali problematiche psichiche del lavoratore,

 

Il datore di lavoro dovrà poi dare informazione agli staff, ma effettivamente su tutti i rischi. Egli dovrà assicurare (articolo 18, comma 2) sia al servizio di prevenzione e protezione sia al medico competente, un’informazione di base relativa alla natura dei rischi (non solo incidenti sul benessere fisico, ma anche su quello psichico e sociale) esistenti nella propria impresa, ritenuta dal diritto essenziale presupposto logico per lo svolgimento dei compiti da parte degli stessi staff.

 

Ancora, il datore di lavoro dovrà rivedere il documento di valutazione dei rischi.

La redazione del documento, divenuto nel nuovo testo legislativo un obbligo maggiormente gravato di sanzioni, dovrà prendere in adeguata considerazione i criteri per valutare i rischi psico-sociali, individuando le misure di prevenzione e protezione da mettere in campo per tutelare (oltre al benessere fisico) anche il benessere psichico e sociale.

 

Infine il datore di lavoro dovrà anche informare adeguatamente il lavoratore.

Il datore dovrà quindi procedere a informare sui rischi di natura psichica e sociale connessi all’attività dell’azienda, sulle misure adottate (evidentemente anche in relazione ai rischi psichici e sociali).

Egli dovrà poi formare i lavoratori anche su rischi, sui danni e sulle misure/procedure di prevenzione, anche in relazione ai profili di natura psichica e sociale della salute.

 

Data l’accresciuta pervasività o concetto di salute, appare, inoltre, opportuno anche se non strettamente necessario, sul piano giuridico, coinvolgere nel processo di analisi/valutazione dei rischi, e, in specie, nell’individuazione degli effettivi rischi lavorativi, anche gli stessi lavoratori.

Questa recente nozione di salute valorizza, implicitamente, tali contributi e, soprattutto, deve motivare i datori di lavoro e i servizi di prevenzione e protezione ad analizzare, con sempre maggiore cura, gli “altri” rischi (quali quelli psico-sociali definiti come “aspetti relativi alla progettazione, alla organizzazione e gestione del lavoro, nonché nei rispettivi contesti ambientali sociali, che dispongono del potenziale per dar luogo a danni di tipo fisico, sociale, psicologico”).

 

Tali rischi per la salute si sviluppano nel rapporto tra l’individuo e l’organizzazione e possono nascere nell’ambito delle relazioni lavorative dell’azienda, ad esempio, nel rapporto tra lavoratore e colleghi, tra lavoratore e superiori.

Tali rischi derivano, oggettivamente, dal sistema dei ruoli, dalla struttura organizzativa, dalle procedure organizzative, dai sistemi di direzione in genere e persino dal luoghi di lavoro (e dal loro stato, talvolta, degradato).

 

Come già accennato in precedenza è il datore di lavoro (articolo 18, comma 2) a dover innescare il processo “virtuoso” di protezione integrale del lavoratore fornendo al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni in merito alla natura dei rischi e all’attuazione misure preventive correttive.

Una “pre-analisi” e una “pre-valutazione” di tali tipologie di rischi va, quindi, realizzata, innanzitutto, dal datore di lavoro, che poi deve sapere utilizzare, adeguatamente, il contributo del servizio di prevenzione e protezione chiamato a svolgere, tenendo presente la formula di legge sulla salute, il lavoro tecnico e specialistico sui fronti:

  • dell’individuazione dei fattori di rischio e della valutazione dei rischi e dell’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • dell’elaborazione delle misure preventive e correttive e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • della proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

E’ da ricordare che proprio il D.Lgs.81/08 ha rafforzato, in generale, l’importanza di tale fase della gestione della sicurezza imponendo sanzioni in relazione proprio alla mancata valutazione di tutti i rischi presenti nello specifico ambito lavorativo.

 

Il benessere fisico, mentale e sociale dei singoli lavoratori può essere, infatti, realmente perseguito solo qualora tutto il sistema organizzativo aziendale, comprensivo ad esempio, della funzione specializzata sulla persona, dei dirigenti e dei “capi ufficio/reparto” e della generalità dei lavoratori che fanno parte della singola organizzazione lavorativa, sia mobilitato, nel mentre realizza i propri compiti, a preservare, allo stesso tempo, il benessere, in ambito lavorativo, di tutti coloro che collaborano nell’azienda.

 

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STRESS LAVORO CORRELATO: IL MEDICO COMPETENTE E LA PREVENZIONE

 

Da: PuntoSicuro

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18 agosto 2014

 

Un approfondimento sulla valutazione dei rischi, sul ruolo del medico competente e sulla prevenzione del rischio stress lavoro correlato. La collaborazione del medico alla valutazione, la sorveglianza sanitaria e il giudizio d’idoneità.

 

Con il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/08) gli obblighi del datore di lavoro in tema di valutazione del rischio si sono ampliati e diversificati.

Se la normativa ha in parte confermato quanto già riportato nel precedente D.Lgs.626/94, si può parlare di estensione dell’obbligo in relazione al significato ora attribuito (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o) del Decreto) al termine “salute” (stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità) e in relazione alla citazione esplicita dell’ampliamento dell’oggetto della valutazione a tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, nonché quelli riguardanti le lavoratrici madri, quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.

E come ricordato nell’intervento che ci accingiamo presentare è del tutto evidente la portata innovativa del precetto che obbliga il datore di lavoro a prendere in considerazione, nella valutazione, non soltanto i fattori di rischio ambientali e organizzativi (tra i quali, evidentemente, i rischi legati allo stress lavoro correlato), ma anche quelle condizioni dei lavoratori (differenze di genere, di età e di provenienza geografica) che possono rappresentare indubbi elementi individuali di suscettibilità a taluni specifici fattori di rischio.

Continuando a tenere alta l’attenzione sul tema della valutazione dello stress lavoro correlato presentiamo un intervento raccolto nel Rapporto Istisan 12/19 relativo al corso di formazione “Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato” organizzato nel 2011 dal Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (AMPP) dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Nel documento “Il medico competente e la prevenzione del rischio stress lavoro-correlato”, a cura di Angelo Sacco (Medico Competente della ASL Roma), si sottolinea che quanto esplicitamente previsto dal D.Lgs.81/08 riguardo alla valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato non può che trovare indispensabile consecutio logica nelle funzioni del medico competente aziendale, il quale è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro (articolo 25, comma 1, lettera a) del Decreto.

 

In particolare si segnala che sul ruolo del medico competente nell’accertamento e nella prevenzione delle patologie stress lavoro correlato e, in modo particolare, dei quadri riconducibili a condotte mobbizzanti, il dibattito scientifico ha registrato in questi anni il pronunciamento di vari autori.

E molti di questi non hanno certo evitato di sottolineare tutta la complessità per il medico competente nello gestire situazioni pre-morbose o francamente morbose derivate non già dall’azione di agenti esogeni, ma da condizioni cagionate o da difetti dell’organizzazione del lavoro o da comportamenti francamente antigiuridici di singoli o di gruppi di soggetti.

 

In merito alla prevenzione primaria il medico competente è chiamato a contribuire (in virtù della lettera e dello spirito del richiamato articolo 25, comma 1 del decreto) sia nella fase di “valutazione”, sia nella successiva “gestione” del rischio, promuovendo presso il datore di lavoro le migliori pratiche valutative e gestionali secondo gli orientamenti scientifici più efficaci.

Tuttavia è nelle attività di sorveglianza sanitaria (ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che si concretizza in realtà la funzione più delicata del medico competente.

E’ nel corso di questa pratica che può avvenire infatti l’opera di prevenzione secondaria attraverso il rilevamento del disagio dal lavoro e la diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro correlato. E poiché il corteo dei sintomi e dei segni che precede la strutturazione di quadri morbosi stabili inquadrabili nell’ambito delle “reazioni a eventi” (disturbo dell’adattamento, disturbo post traumatico da stress, ecc.) ha in genere una lunga durata, esso si presta assai bene a potere essere rilevato nel corso di campagne di sorveglianza sanitaria.

E si ricorda che sono numerosi i disturbi e le condizioni patologiche associate agli effetti dello stress: tra questi, i disturbi dell’apparato cardiovascolare (soprattutto cardiopalmo e tachicardia, ma anche ipertensione arteriosa), del sistema gastroenterico (irregolarità dell’alvo, inappetenza, dimagramento, nausea, ecc.), dell’apparato muscolo-scheletrico (esaltazione della sintomatologia algica soprattutto dorso-lombare), della sfera sessuale e dell’apparato genitale, disturbi del sonno e altro. Essi devono essere attentamente ricercati nel corso della sorveglianza sanitaria periodica allo scopo d’individuare, se del caso, opportuni percorsi di approfondimento specialistico.

L’articolo 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs.81/08 chiarisce le due situazioni in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente, cioè in tutte le situazioni in cui il datore di lavoro, in collaborazione con le figure preposte (servizio di prevenzione e protezione e medico competente), abbia individuato la persistenza, nell’ambiente e nell’organizzazione del lavoro, di uno o più rischi residui per la salute dei lavoratori e qualora gli effetti sulla salute di siffatti fattori di rischio possano essere suscettibili di (efficace) prevenzione con l’intervento sanitario del medico competente;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi: tale condizione sembra riguardare qualsiasi lavoratore ne faccia richiesta, purché però la richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata con i rischi lavorativi.

L’intervento si sofferma poi su diverse tipologie di visite facenti parte della sorveglianza sanitaria, ad esempio:

  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro.

Al di là dell’obbligo (conclusa la campagna di sorveglianza sanitaria dei lavoratori) di comunicare per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e di fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’autore si sofferma su un ultimo aspetto: il giudizio d’idoneità alla mansione specifica.

Esso è un atto formale e obbligatorio per legge che deve seguire ciascuna visita di sorveglianza sanitaria e rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell’intera attività del medico competente, assumendo connotati di estrema delicatezza nei casi di disturbi o di patologie originate o aggravate dal clima organizzativo aziendale.

Insomma, conclude l’intervento, intervenendo attivamente sui rischi organizzativi con gli strumenti e le modalità tipiche della medicina del lavoro (osservazione, valutazione, azione), si schiude al medico competente l’opportunità di dare completo corso al mandato istituzionale di promuovere il benessere dei lavoratori e di adempiere all’obbligo normativo di collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

L’intervento di Felice Paolo Arcuri (Società di Studi Socio-economici e Organizzativi Roma) e di Silvana Caciolli (Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria Roma), contenuto nel Rapporto Istisan 12/19 relativo al corso di formazione “Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato” organizzato nel 2011 dal Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (AMPP) dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS) è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140508_Rapporto_Istisan_12_19_corso_stress.pdf

 

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RIFIUTI URBANI: LA SICUREZZA NELLA RACCOLTA E PULIZIA IN STRADA

 

Da: PuntoSicuro

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02 settembre 2014

 

La sicurezza degli operatori impegnati in strada nelle attività e operazioni necessarie a mantenere l’igiene pubblica e urbana tramite la raccolta dei rifiuti solidi urbani. I pericoli lavorativi e le misure di prevenzione.

 

Sono diversi i pericoli e i rischi a cui sono esposti gli operatori impegnati in strada nelle attività e nelle operazioni (spazzamento, pulizia meccanizzata, lavaggio di tutte le superfici e aree pubbliche, ecc.) necessarie a mantenere l’igiene pubblica e urbana tramite la raccolta periodica e continuativa dei rifiuti solidi urbani (RSU).

I pericoli che devono affrontare gli operatori possono essere:

  • pericoli ambientali: traffico veicolare e affollamento; condizioni meteo climatiche avverse; ristrettezza, tortuosità, complessità della sede viaria, degli spazi di manovra, degli ingombri di mezzi terzi, degli impedimenti architettonici; inquinamento chimico-fisico;
  • pericoli traumatici da attrezzatura: manuale (scope, ramazze, palette); meccanizzata (parti mobili pesanti o rotanti, paratoi e pistoni, giunti, contenitori); semovente (camion, furgoni, motoscooter, rimorchi speciali);
  • pericoli traumatici da mobilità individuale e da coordinamento operatori-mezzi: cadute dal basso e dall’alto, con scivolamenti, inciampi, urti e investimenti, schiacciamenti, scontri;
  • pericoli da sforzo muscolare e cattiva ergonomia: eccesso di fatica per durata e intensità (tempi ristretti e quantità notevoli); movimenti improvvisi con sforzi di punta (getto dei sacchi, manovra cassonetti, rotazione di spazzamento); postura di lavoro critica o prolungata (posto guida e comando non ergonomico); vibrazioni e contraccolpi (per parti meccaniche in movimento);
  • pericoli biologici e chimici: animali superiori (topi, ratti, gatti, cani); insetti velenosi o dannosi (blatte, ragni, mosche, zanzare); aggressione (graffi, morsi, punture); cause derivate (irritazione, avvelenamento, infezione); microrganismi ambientali e dei rifiuti (virus, batteri, muffe, protozoi) per infezione da contatto, penetrazione, inalazione, ingestione, intossicazione, danni cutanei, avvelenamenti; contatto, ingestione, inalazione di residui tossico-nocivi presenti nei rifiuti o nei loro contenitori;
  • pericoli di origine umana: aggressioni dirette volontarie o accidentali; sabotaggi e atti vandalici; errori professionali nella collaborazione fra uomini e mezzi;
  • pericoli da incendio: originati da combustione dei rifiuti, contenuti o meno nei loro contenitori, e da cause accidentali o dolose; dei mezzi e delle loro parti meccaniche o dell’abitacolo; di altra origine, che interessano le strade e le adiacenze dei rifiuti e dei loro siti di stoccaggio temporaneo (cassonetti);
  • altri pericoli: correlati al rumore da attrezzature e mezzi, alle reti elettriche dei siti di accumulo dei rifiuti inidonee o in cattivo stato.

 

A raccontare rischi e pericoli e a dare suggerimenti per la tutela della salute e sicurezza degli operatori è un documento elaborato dalla CGIL, Pesaro Urbino e dal Patronato INCA – CGIL di Pesaro dal titolo “Manuale della sicurezza nella filiera dei rifiuti urbani e dei servizi ambientali connessi”.

 

Il documento presenta varie attività degli operatori e per ognuna riporta informazioni sulla Valutazione di Rischio Media Complessiva (VRMC), sulla Valutazione di Rischio Specifico (VRS), sull’abbigliamento idoneo, sui DPI da utilizzare e sui principali punti chiave per la sicurezza.

Questi sono ad esempio i suggerimenti per l’attività di svuotamento cestini e portarifiuti:

  • esaminare, per quanto possibile, i rifiuti prima di maneggiarli, per verificare la presenza di eventuali materiali pericolosi o sospetti;
  • non comprimere i rifiuti con le mani o altre parti del corpo;
  • in caso di lesioni, anche modeste, avvisare subito il proprio responsabile per attivare gli eventuali controlli medici;
  • salire, scendere e caricare i rifiuti sul mezzo sempre dal lato marciapiede o almeno dal lato protetto rispetto alla strada;
  • per rendere evidente la propria attività, tenere sempre accesi luci, frecce di parcheggio ed eventuali segnalatori lampeggianti;
  • di notte, anche con traffico scarso, il rischio di investimento o di incidente è particolarmente elevato;
  • i rifiuti sono sempre da considerarsi infetti. non toccarli senza guanti, non fumare, mangiare o bere o toccarsi il viso durante le operazioni;
  • prima di risalire al posto di guida, togliere i guanti per evitare di trasportare microbi e sporcizia.

Dopo essersi occupato dello svuotamento secchi umido, il manuale affronta anche le varie attività correlate alla raccolta meccanizzata con assistenza manuale.

I punti chiave relativi al trattamento dei sacchi e materiale sfuso non ingombrante riguardano sia il conducente del mezzo che l’operatore a terra.

 

Il conducente del mezzo deve:

  • rispettare le norme del codice della strada e in particolare i limiti di velocità, tanto più se ci sono colleghi trasportati sulla piattaforma posteriore;
  • essere addestrato all’utilizzo del mezzo, conoscerne comandi e azionamenti;
  • salire e scendere dal lato marciapiede o dal lato protetto rispetto alla strada;
  • tenere sempre accesi luci e segnalatori lampeggianti;
  • adottare particolare prudenza nella guida notturna e in condizioni di scarsa visibilità;
  • in caso di guasti o malfunzionamenti, non compiere interventi affrettati o al di là delle proprie competenze;
  • adottare particolare precauzione nelle manovre in presenza di operatori a terra, evitare brusche frenate e ripartenze, improvvisi cambi di direzione.

 

L’operatore a terra deve:

  • evitare spinte, trazioni, sollevamenti bruschi dei sacchi e rifiuti sfusi per evitare strappi o altre lesioni muscolari;
  • per i carichi particolarmente pesanti, utilizzare la spinta delle gambe evitando di flettere la schiena;
  • mantenersi sempre in posizione posteriore o laterale, e visibile dalla cabina di guida, rispetto al mezzo operatore;
  • mantenersi sempre sul marciapiede o sul lato protetto della strada;
  • indossare anche di giorno il corpetto ad alta visibilità;
  • mantenersi saldamente sulla piattaforma e fissare il cordino di trattenuta.

Dopo aver parlato di cassonetti e bidoncini, il manuale si sofferma anche su:

  • raccolta meccanizzata automatica;
  • travaso fra mezzi;
  • spazzamento manuale;
  • raccolta siringhe;
  • spazzamento meccanizzato con assistenza;
  • spazzamento automatico;
  • scarramento;
  • lavaggio bidoncini e cassonetti;
  • svuotamento campane.

Concludiamo l’articolo soffermandoci sui punti chiave per la sicurezza nell’attività di svuotamento campane:

  • rispettare le norme del codice della strada e in particolare i limiti di velocità;
  • essere addestrati all’utilizzo del mezzo: in particolare, conoscere esattamente comandi e azionamenti del mezzo di sollevamento;
  • ove possibile, salire e scendere dal mezzo dal lato marciapiede o almeno dal lato protetto rispetto alla strada;
  • per rendere evidente la propria attività, tenere sempre accesi luci e segnalatori lampeggianti;
  • adottare particolare prudenza nella guida notturna e in condizioni di scarsa visibilità;
  • in caso di guasti o malfunzionamenti, evitare di compiere interventi affrettati o che vadano al di là delle proprie competenze;
  • verificare le condizioni dei dispositivi di aggancio del sollevatore, e in caso di guasti o alterazioni sospendere le operazioni e chiedere assistenza al proprio centro di riferimento;
  • mantenersi in posizione protetta rispetto al raggio di azione del sollevatore;
  • non passare mai sotto il carico sospeso;
  • rispettare i corretti tempi di esecuzione dell’operazione senza forzare la velocità di movimentazione del carico sospeso;
  • indossare sempre, anche durante il giorno, il corpetto ad alta visibilità;
  • indossare sempre l’ elmetto protettivo.

Il documento della CGIL, Pesaro Urbino e dal Patronato INCA – CGIL di Pesaro dal titolo “Manuale della sicurezza nella filiera dei rifiuti urbani e dei servizi ambientali connessi” realizzato da Federazione Imprese e Servizi con finanziamento dell’INAIL, Dipartimento Documentazione, Formazione, Informazione è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/131106_CGIL_manuale_sicurezza_rifiuti_urbani.doc

 

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PUBBLICATO IL DECRETO PER LA SICUREZZA NEI PALCHI E LUOGHI DI SPETTACOLO

 

Da: PuntoSicuro

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02 settembre 2014

 

Le disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

Perdita di stabilità della struttura per cedimento ed errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Sono queste alcune delle principali cause che hanno causato in questi anni diversi incidenti, anche mortali, durante l’allestimento di strutture per spettacoli e per manifestazioni fieristiche.

 

Ed era infatti attesa da tempo la definitiva pubblicazione del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’articolo 88, comma 2-bis del D.Lgs.81/08 (introdotto dal cosiddetto Decreto del Fare, convertito con L.98/13) secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs.81/08 sui cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Pubblicazione che è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 agosto 2014.

Il Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, si presenta di particolare interesse per tutte le imprese impegnate in tali attività, per i vari operatori della sicurezza, per i committenti e per coloro ai quali è affidato il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

 

Con riferimento al Capo I del provvedimento (Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali), il Decreto si applica (articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Le disposizioni di cui al Capo I del Decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs.81/08, fatte salve le altre disposizioni dello stesso Decreto, non operano invece per le attività:

  • che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma 2;
  • di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  • di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  • di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

 

Ma quali sono le particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche di tali spettacoli?

Ne riporta alcune l’articolo 2:

  • compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
  • compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
  • frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
  • necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
  • necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
  • possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
  • rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

 

L’articolo 3 e 4 riportano dunque le indicazioni specifiche sull’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs.81/08.

 

Riguardo al Capo I del Titolo IV del Testo Unico si sottolinea che non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08.

Dunque nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione (articolo 90, comma 3, D.Lgs.81/08) e tale disposizione si applica anche ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (in quanto non si applica il comma 11 dello stesso articolo 90).

 

Per l’applicazione del Capo II del Titolo IV del D.Lgs.81/08:

  • ai fini degli articoli 111 e 122 del D.Lgs.81/08, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
  • i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del D.Lgs.81/08, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
  • i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l’obbligo di formazione di cui all’allegato XXI del D.Lgs.81/08 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

 

Accenniamo brevemente anche al campo di applicazione del Capo II del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, relativo alle manifestazioni fieristiche.

 

Le disposizioni di cui al Capo II di tale decreto si applicano alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve alcune esclusioni:

  • strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,5 m rispetto a un piano stabile;
  • strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
  • tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

 

L’articolo 8 e l’articolo 9 riportano le specifiche, per le manifestazioni fieristiche, relative all’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs.81/08.

 

Ricordiamo inoltre che il testo definitivo del Decreto, che presenta alcune modifiche rispetto alla bozza pubblicata dal nostro giornale nel mese di febbraio, riporta anche ulteriori indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei fascicoli dell’opera, ai contenuti minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

 

A questo proposito ricordiamo alcuni degli allegati presenti nel Decreto interministeriale del 22 luglio 2014:

  • Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea
  • Allegato II – Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f)
  • Allegato III – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento
  • Allegato III.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del D.Lgs.81/08
  • Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico
  • Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 26 del D.Lgs.81/08 per le manifestazioni fieristiche
  • Allegato VI – Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche
  • Allegato VI.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2

Concludiamo segnalando che (articolo 10) entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà, d’intesa con il Ministero della Salute, al monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dal medesimo Decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.

 

Il Decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute) sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2014/Decreto%20Palchi.pdf

 

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