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oggi è il: 24|04|2024
TESTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Non vogliamo una legge handicappata
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IL FATTO

Nello scorso mese di febbraio, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto di Legge (PDL) n.561.

Ora è all’esame della competente commissione del Consiglio Regionale.

Quando la commissione avrà terminato il proprio esame, il PDL verrà portato in Consiglio Regionale per il dibattito e per la definitiva approvazione.

Perchè il nostro comitato è interessato a questa iniziativa legislativa della Regione ?

Il PDL di cui si tratta ha come oggetto: " Norme di indirizzo per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche".

Dalla sua denominazione, il PDL potrebbe indurre a pensare che si tratti di una nuova norma regionale, aggiungentesi a quelle preesistenti.

In realtà, le cose stanno diversamente.

La Giunta Regionale ha varato questo PDL che, una volta approvato, sarà destinato a sostituire la legge regionale vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

La legge regionale che verrebbe sostituita sarà la n.6 del 20 febbraio 1989.

Viene da chiedersi se esista qualche motivo per un’operazione del genere.

Nella relazione introduttiva all’articolato del PDL si adduce un motivo, che ora vediamo di chiarire.

La citata legge regionale, per essere applicata, deve essere presa in considerazione insieme alle leggi e ai decreti dello Stato (legge n.118/71, Art.27; legge n.41/86,Art.32; legge n.13/89; decreto ministeriale n.236/89; legge n.104/92; decreto del presidente della repubblica n.503/96).

I progettisti,liberi professionisti, i tecnici comunali, i direttori dei lavori, e quanti altri sono parte in causa nel progettare e nel costruire strutture private e pubbliche, devono sempre fare un esame comparato delle varie norme per applicarle correttamente.

La Giunta Regionale ha forse pensato di "semplificare" oltremodo il lavoro degli operatori tecnici.

Difatti, se dalla legge regionale si togliesse la parte tecnico-prescrittiva, gli operatori tecnici e i costruttori assumerebbero, per questa parte, la sola normativa nazionale.

Il loro lavoro risulterebbe certamente "semplificato" perchè il punto di riferimento normativo sarebbe uno solo: quello dettato dalla normativa nazionale.

Da ciò deriverebbe, però, un pesante svantaggio per la mancanza di specifiche norme riguardanti gli aspetti non trattati o sottostimati dal livello nazionale, che devono, secondo noi, essere tenuti assolutamente presenti nella norma regionale, per qualificare la sua stessa ragion d’essere.

IL NOSTRO RUOLO

Il nostro comitato regionale "viene da lontano".

Negli anni ottanta ci siamo mossi per rivendicare il completamento della normativa anti-barriere.

Allora, era estremamente lacunosa.

Il suo campo di applicazione riguardava esclusivamente le strutture pubbliche e di uso collettivo-sociale.

I privati, i titolari dei luoghi di lavoro, mantenevano la facoltà di continuare a costruire con barriere.

Questo è stato il motivo sostanziale che ci ha indotto a promuovere una campagna di raccolta di firme (ne abbiamo depositate in Regione 20.000) per la promulgazione di una legge regionale.

La proposta di iniziativa popolare del 1987, dopo due anni di attento esame, è diventata la legge regionale n.6/89, la legge che ora, per l’allegato tecnico, la Giunta Regionale, con il suo PDL, intende se non totalmente abrogare, quanto meno ridurre, modificare, togliendone, soprattutto, la specificità dell’integrazione qualitativa alle norme nazionali.

A distanza di dieci anni dai fatti che stiamo ricordando, si è formata in noi la sensazione di avere allora stimolato il Parlamento ed il Ministero dei Lavori Pubblici a colmare il vuoto normativo delle strutture private.

Infatti, non è puramente casuale che la legge regionale n.6/89 e la legge dello Stato n.13/89 siano pressocchè contestuali.

E’ assodato che il Parlamento ha immesso nella sua legge alcuni fondamentali criteri innovatori (p.e. i diversi livelli di qualità intesi come accessibilità,visitabilità e adattabilità), che erano stati oggetto di ponderato studio nella nostra sede regionale, dal 1987 all’89.

Raggiunto lo scopo del completamento normativo, ci siamo resi conto della necessità di agire sul piano culturale, affinchè la normativa producesse gli effetti desiderati di accessibilità urbana, di miglioramento della condizione di vivibilità.

Perciò, ci siamo, dopo di allora, preoccupati di gestire dei percorsi formativi indirizzati ai tecnici dei comuni e delle U.S.S.L., nonchè per la creazione della nuova figura dell’esperto da inserire nelle commissioni edilizie comunali.

Dal 1990 ad oggi, con le nostre iniziative corsuali, organizzate sia dal comitato regionale che da alcuni comitati locali, sono stati "formati" oltre un migliaio di tecnici ed esperti.

Peraltro, sono state numerose le nostre presenze ad iniziative promosse in sede universitaria, dagli ordini e dai collegi professionali, a dibattiti, incontri di sensibilizzazione ed a convegni sul tema.

VOGLIAMO PREVENIRE LA NASCITA DI UNA LEGGE "HANDICAPPATA"

La situazione è mutata: non è più quella degli anni ‘80 !

Non siamo ancorati alla legge regionale del 1989, pur avendola promossa con la forza della nostra mobilitazione ed elaborazione.

Per converso, siamo del parere che ci voglia una nuova legge regionale, attraverso la quale non appiattirsi sulla parte tecnico-prescrittiva della normativa nazionale.

Siamo profondamente convinti che la legge, regionale o nazionale che sia, altro non dev’essere che uno strumento per la miglior risposta ai bisogni.

La miglior risposta non proviene dalla riduzione o dalla sterilizzazione della componente prescrittiva insita nella legge regionale n.6/89, ma dalla sua armonizzazione con le norme statali.

Il lavoro di armonizzazione delle norme è stato considerato dal nostro comitato talmente rilevante che ci abbiamo dedicato un anno di studio ed approfondimenti (1996).

Cosicchè, nel gennaio 1997, abbiamo "licenziato" un nostro elaborato di revisione della legge regionale n.6/89, che, qualora fosse preso in considerazione dai tecnici progettisti e dagli addetti al controllo amministrativo istituzionale, essi trarrebbero un indirizzo univoco nella corretta applicazione delle varie fonti normative.

Almeno, fino a prova contraria, questa è, ancora oggi, la nostra consapevolezza.

Ciò, ci ha indotti a chiedere, nella primavera 1997, il confronto con l’Organismo Tecnico Scientifico formalmente costituito presso l’assessorato ai lavori pubblici della Regione, perchè avevamo avuto sentore che in quel settore dell’amministrazione regionale fosse in atto l’elaborazione dell’articolato relativo al nuovo PDL, sostitutivo della legge regionale n.6/89.

In effetti, nel maggio di quell’anno, ci sono stati tre incontri.

Ci siamo, subito, resi conto che non avrebbero portato al conseguimento di un esito anche parzialmente significativo, stante la notevole divaricazione di approccio e di intendimenti delle "due parti".

Ora, il confronto può considerarsi aperto con la commissione quinta del Consiglio Regionale, alla quale abbiamo inviato già il messaggio sui vari motivi di evitare la promulgazione di una "legge handicappata".

Se ci sarà consentito un sufficiente spazio dialogico, non sarà difficile dimostrare la bontà di qualche concetto innovativo.

Per esempio, la discriminante dell’accessibilità urbana, nel rafforzamento di quanto è già contenuto nella L.R. n.6/89,non dovrà più essere rappresentata dal tipo di proprietà (pubblica o privata), ma dalle funzioni assolte dalle strutture nelle quali vivono e si muovono le persone.

In tale senso, nella nostra proposta di revisione della L.R. n. 6/89, abbiamo prevista l’accessibilità negli immobili ad utilizzo collettivo o per le attività aperte al pubblico, facendola basare sul parametro dei "clienti numerosi" o con "permanenza prolungata", piuttosto che su altri criteri (p.e. la superficie dell’ambiente), che non sembrano altrettanto attendibili.

Inoltre, sarà importante cogliere l’occasione di questa revisione affinchè sia colmata una grave lacuna, ora presente nelle normative.

Occorrerà, cioè, introdurre gli elementi essenziali di risposta ai bisogni dei cittadini con disabilità sensoriali, attualmente trascurati pressocchè integralmente.

Accanto a questi contenuti di confronto con il Consiglio Regionale (come si è detto attraverso la Commissione Quinta), abbiamo aperto la nostra azione di studio e ricerca su due altri versanti.

Da un lato, proprio perchè non abbiamo un’idea "provinciale" del nostro operato, stiamo compiendo una rilevazione sull’evoluzione della normativa prodotta dalle Regioni.

Dall’altro lato, ci siamo posti in relazione con la "Commissione di Studio per l’eliminazione delle barriere architettoniche", insediata da tempo presso la sesta sezione del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici.

A questa compagine ministeriale, che ha lo scopo di apportare dei miglioramenti alla normativa nazionale, abbiamo già fatto giungere alcune nostre iniziali proposte di revisione del decreto ministeriale n. 236/89 (1).

Ora stiamo lavorando per formulare delle proposte anche sul DPR n. 503/96.

Questo a noi pare debba essere il nostro compito: non fermarsi alla denuncia delle cose che, per quanto pensiamo, non si muovono nel giusto verso, ma anche essere progettuali e propositivi.

COSA CHIEDIAMO

In conclusione, chiediamo al Consiglio Regionale di rielaborare, anche con il nostro significativo apporto, il PDL della Giunta Regionale n. 561.

E’ attuabile la rielaborazione in commissione quinta del Consiglio, insediando un apposito gruppo di studio che, in tempi certi, produca l’armonizzazione delle normative.

E’ appena il caso di sottolineare che una buona normativa, pur non esaurendo, nella sua complessità, il raggiungimento dell’obiettivo della vivibilità (gli aspetti culturali vanno oltre il dato puramente normativo), è, comunque, da ritenersi un necessario strumento di sostegno.

I benefici che ne derivano non sono rivolti soltanto alla pur numerosa componente dei cittadini con difficoltà o disabilità, bensì all’intera popolazione fruitrice di spazi aperti e confinati, progettati e costruiti a misura di tutti.

In questo contesto, rimane fermo il dovere delle istituzioni di rispettare e favorire l’esercizio dei diritti delle persone disabili.

IL COMITATO REGIONALE PER L’ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

P.S.: Questo documento è stato esaminato ed approvato dal comitato nella seduta del giorno 1 giugno 1999.

Nota:

(1) Il presidente della Commissione Ministeriale Ing. Antonio Rinaldi ha dato riscontro con lettera prot. n. 10/c del 12 maggio 1999 alle nostre note del 12.10.98 e dell’11.12.98, assicurando che esse formeranno "oggetto di attento esame in sede di aggiornamento del decreto"




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Disabilità e accessibilità

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