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Osservazioni SIA sull’inceneritore del Gerbido (Torino) depositate ad inizio agosto presso lo sportello ambiente della Provincia di Torino
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Torino, 9 agosto 2006

Oggetto: Note preliminari relative allo Studio di Impatto Ambientale del progetto di “impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della provincia di Torino ” proposto dalla società TRM Spa e depositato il 26 giugno 2006

Le presenti note intendono contribuire alla valutazione dei rischi per la salute e per l’ambiente, da parte delle popolazioni interessate, insiti nella proposta di realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilabili della capacità nominale di circa 421.000 t/a (59,7 Gcal/h, 22,5 tonnellate/ora - 540 tonnellate/giorno - per ognuna della tre linee considerato un p.c.i. di 2.627 kcal/kg) che la società TRM SpA intende realizzare a Gerbido (Torino).

Le stesse costituiscono osservazioni allo SIA presentato dalla società TRM e datato 20 giugno 2006, ai sensi del DPCM 27.12.1988 , DPR 12.04.1996 e s.m.i., L.R. 40/1998 come pure osservazioni alla domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi del Dlgs 59/2005.

Per comodità espositiva si tenderà a seguire la presentazione e l’articolazione delle diverse sezioni dello SIA, evidenziano, per gli aspetti trattati in diverse sezioni, le relazioni reciproche come le contraddizioni e/o le carenze riscontrate.

Oggetto dello Studio di impatto ambientale e della domanda di A.I.A.

Nella domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, nella introduzione allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) come nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l’oggetto della richiesta viene indicato come “impianto di termovalorizzazione rifiuti”.

Un “impianto di termovalorizzazione”, come viene denominato quello in oggetto, non rientra nell’elenco dei progetti sottoposti a VIA secondo la LR 40/1998. Dal progetto presentato esso risulta costituito da: un inceneritore, che sottopone i rifiuti a combustione producendo energia termica (206 MWt complessivi); un impianto termoelettrico che “valorizza” la suddetta energia termica trasformandola in parte in energia elettrica (62 MWe massimi complessivi), e successivamente utilizza parte del calore residuo per il teleriscaldamento;

Si contesta nel metodo e nel merito tale definizione inesistente nella normativa e, specificatamente, in quella cui ci si riferisce nelle domande presentate. Lo stesso proponente fa riferimento (L.R. 40/98) alla categoria progettuale n. 6 dell’Allegato 2 relativa a “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi ... mediante operazioni di incenerimento o di trattamento”.

L’impianto in questione non è individuabile né come impianto di recupero né come impianto di trattamento (con riferimento agli allegati ex Dlgs 22/97 e ora Dlgs 152/06) è pacifico che si parli di impianto di incenerimento come definito dalla normativa vigente.

Nella domanda AIA si fa riferimento alla categoria prevista nell’allegato I del Dlgs 59/2005 come segue : “5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita’ superiore a 3 tonnellate all’ora”.

Per quanto sopra la definizione corretta, ai sensi della normativa di legge, è quella di impianto di incenerimento rifiuti come chiaramente definito come segue:

d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l’intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;” (cfr. art. 2 comma 1 Dlgs 133/05).

Il proponente, per la precisione, afferma, nella domanda di pronuncia di compatibilità ambientale che si tratti di impianto di termovalorizzazione o Termovalorizzatore mentre nella domanda di AIA si parla di “progetto denominato ‘impianto di termovalorizzazione ...”, evidenziando in questo secondo caso che si tratta solo di una denominazione (di fantasia) e non della qualificazione giuridica dell’opera. Se si vuole considerare la combustione dei rifiuti operata nell’inceneritore come operazione di recupero, allora la centralità della realizzazione è rappresentata dall’impianto termoelettrico, di cui i rifiuti vengono a costituire il combustibile. In questo caso la Valutazione di Impatto Ambientale deve riguardare prioritariamente tale impianto termoelettrico, che, sulla base della sua potenza elettrica di progetto (62 MWe), va assoggettato alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente (comma “p”, art. 1, DPR 11 febbraio 1998, che ha integrato il DPCM 10 agosto 1988, n. 377); successivamente la parte inceneritore, come impianto connesso, va assoggettata alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Provincia (DPR 12 aprile 1996, LR 40/1998 All. A2, comma 6, cioè alla procedura attivata in questo momento).

Per quanto sopra si richiede, preliminarmente, che ogni riferimento all’opera in questione - comprensiva delle pronunce/autorizzazioni eventualmente emesse - faccia correttamente riferimento alla terminologia vigente.

Si chiede QUINDI al Responsabile del Procedimento, alla Provincia di Torino nella sua qualità di “Autorità competente”, nonchè alla relativa Conferenza dei Servizi, di voler verificare rigorosamente la richiesta e la documentazione presentate dal Proponente per verificarne la rispondenza a tutte le norme vigenti e valutarne la eventuale “non procedibilità”.

[Click sull’icona qui sotto per il documento completo]

[Click sulla seconda icona per il documento contenente delle note relative alla microlocalizzazione del Gerbido]


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.: Documento Completo osservazioni SIA Gerbido :.
(Documento pdf di 62 pagine)
Documento PDF
Dimensione: 919 Kb
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.: Osservazioni alla microlocalizzazione del Gerbido :.
(Documento pdf di 19 pagine)
Documento PDF
Dimensione: 550.5 Kb


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> Osservazioni SIA sull’inceneritore del Gerbido (Torino) depositate ad inizio agosto presso lo sportello ambiente della Provincia di Torino 4 febbraio 2010, di:Riccardo Rosso
Nuovo messaggio

Purtroppo sta per iniziare la costruzione dell’impianto di incenerimento dei rifiuti del Gerbido, Torino. Entro otto giorni cominceranno e poi sarà ben difficile fermarli. Altro dramma nel dramma, poichè spenderanno qualcosa come 750 milioni di euro per il forno e le opere connesse, difficilmente estenderanno la raccolta differenziata porta a porta, anzi, troveranno tutte le scuse per contrarre la differenziazione dei rifiuti e il recupero di materia a favore di un forno nato per il tal quale, capace di bruciare tanto e qualsiasi. Sarà il prezzo di conferimento a stabilire il mercato di questo impianto. Risorse e salute, saranno tutelate ? Da chi ? Dalle Banche creditrici, dall’amministrazione in difficoltà ? Chi può aiutare i bambini, delicati organismi fragili ? riccardo rosso

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