Diritti

Un rischio lavorativo portato dall’esterno : l’assunzione di alcool e sostanze psicotrope

Diritti L’utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcool in ambito lavorativo determina dei rischi aggiuntivi a quelli “normalmente” presenti nei luoghi di lavoro. Nella normativa “anni 50” l’unico riferimento era al divieto di assumere bevande alcooliche durante il lavoro ad eccezione di “modiche quantità” durante la pausa pranzo. L’attenzione dell’uso di sostanze con effetti sul sistema nervoso si è concentrata, con specifiche norme restrittive, nell’ambito della guida di veicoli motorizzati quale fattore esponenziale di rischio sia …

L’utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcool in ambito lavorativo determina dei rischi aggiuntivi a quelli “normalmente” presenti nei luoghi di lavoro. Nella normativa “anni 50” l’unico riferimento era al divieto di assumere bevande alcooliche durante il lavoro ad eccezione di “modiche quantità” durante la pausa pranzo.

L’attenzione dell’uso di sostanze con effetti sul sistema nervoso si è concentrata, con specifiche norme restrittive, nell’ambito della guida di veicoli motorizzati quale fattore esponenziale di rischio sia per il guidatore che per i passeggeri e le altre persone presenti sulle strade. La trasposizione di questo fattore di rischio nell’ambito lavorativo è stata successiva e si applica ovunque il legislatore da considerato l’alterazione, anche parziale e momentanea, della coscienza e della percezione del contesto come un rischio aggiuntivo per sè e per gli altri lavoratori. Anche in questo caso ci si è concentrati nell’ambito dell’utilizzo di mezzi di movimento ma estendendo l’attenzione a tutti quei compiti che, per le caratteristiche di pericolo intrinseche, necessitano di attenzione e piena “presenza del sè” . Nel file allegato sono elencate le mansioni oggetto dei provvedimenti vigenti, distinte in relazione alla possibile assunzione di alcool piuttosto che stupefacenti.

Alcol e droghe_lavori a rischio

Un primo aspetto che emerge dall’analisi di queste due liste è che il legislatore ha considerato maggiormente preoccupante ovvero ha esteso a più mansioni l’uso di alcool piuttosto che l’assunzione sporadica di stupefacenti. Un punto comune tra le due liste è costituito dalle mansioni connessi ai trasporti, interni o esterni al luogo di lavoro.

Senza tediare sui dettagli normativi basti sapere che le due liste corrispondono a leggi statali e a provvedimenti tecnici emanate dalla conferenza Stato-Regioni, questi ultimi hanno l’obiettivo di garantire una applicazione uniforme pur tra le possibili varianti connesse a norme regionali su tali aspetti, che rimangono di carattere sanitario (cd legislazione concorrente Stato/Regioni).

Nell’ambito del dlgs 81/2008 (“testo unico sulla sicurezza sul lavoro”) il tema appartiene alla attività del medico competente e ai relativi obblighi di sorveglianza sanitaria, con la particolarità, appunto, che questo rischio è connesso da un lato a determinate mansioni ma dall’altro a specifici stili di vita personali e non a condizioni oggettive dei luoghi di lavoro. Uno degli scopi della sorveglianza sanitaria è appunto “finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Assenza che condiziona il rilascio della certificazione di idoneità alla mansione da parte del medico competente e quindi, letteralmente, alla assegnazione del lavoratore alla mansione corretta da parte del datore di lavoro.

L’accordo Stato Regioni vigente sulle sostanze psicotrope e stupefacenti entrava nel dettaglio delle modalità di svolgimento delle verifiche in due fasi:

  1. nella prima il datore di lavoro invia l’elenco dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza specifica in base alla loro mansione (se la stessa rientra nell’elenco positivo qui allegato), in corrispondenza alla attribuzione della mansione e successivi aggiornamenti: in modo casuale e programmato il medico competente stabilisce le verifiche
  2. la verifica di assenza di assunzione viene fatta prima dell’affidamento alla mansione e poi periodicamente e in modo casuale per gruppi di lavoratori;
  3. qualora vi sia un “ragionevole dubbio” sulla assunzione di sostanze, il datore di lavoro lo segnala al medico competente come pure in caso di incidente o di rientro alla mansione dopo una sospensione per un precedente esito positivo.
  4. Come per le altre attività di sorveglianza sanitaria il lavoratore non può rifiutarsi se non un “giustificato motivo”, in caso contrario vi può essere la sospensione dalla mansione (attenzione che questa situazione può essere sfruttata dal datore di lavoro, in caso ritenga che non vi siano altre mansioni cui adibire il lavoratore, a sospenderlo dal lavoro fino a costituire una “giusta causa” di licenziamento).
  5. l’accertamento è costituto da visita medica e un test tossicologico-analitico di primo livello presso un laboratorio autorizzato dalla Regione o anche con test speditivi su un campione (urina) preso dal medico. In caso di negatività si chiude l’accertamento.
  6. In caso di positività il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione, il lavoratore può chiedere una verifica dell’analisi di primo livello entro 10 giorni altrimenti ll medico competente può  avviarlo a un approfondimento diagnostico di secondo livello a una struttura competente del SSN.

Qui la procedura integrale vigente, in sostanza di carattere “programmato” ovvero, data la platea dei lavoratori con le mansioni considerate a rischio, definendo un programma di sorveglianza sanitaria

Accordo-30.10.2007-Sorveglianza-Sanitaria-Droghe

Questo era il passato che non è ancora passato …. il passaggio del testo unico sulla sicurezza sul lavoro (dlgs 81/2008) è stato modificato con il DL 195/2025 che è intervenuto  sull’art. 41 (il testo vigente è riportato sotto) ma le indicazioni tecniche, da definire con un accordo Stato Regioni in sostituzione di quelli previgenti, non ci sono ancora (forse entro fine 2026 …).

Le modifiche si indirizzano principalmente sulla effettuazione di una visita medica anche immediata quando vi è il “ragionevole sospetto” che un lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o droghe, quindi con la finalità dichiarata di prevenire eventi dannosi.

Art. 41 dlgs 81/2008 vigente (…)

e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotropefinalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive (…)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con una circolare del 26.02.2026 è intervenuto sulla questione del “ragionevole sospetto” segnalando che si è in attesa di una specificazione, per evitare interpretazioni non corrette, che andrà definita in sede di Conferenza Stato Regioni (previsto entro fine 2026),  fino a quel momento il ragionevole motivo viene inteso – dall’organo di vigilanza – presente a fronte di comportamenti anomali come linguaggio confuso, sonnolenza, ma anche errori gravi e ripetuti e incidenti sul lavoro senza cause evidenti.

Ogni azienda dovrà definire una procedura articolata, presumibilmente, in tre passaggi :

  • segnalazione al datore di lavoro di comportamenti “anomali” riconducibili alla assunzione di alcool o psico (compito per lo più assegnato al preposto);
  • allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione, intervento del medico del lavoro con visita medica straordinaria, prima o durante il lavoro;
  • test immediati con sistemi rapidi (es. etilometro o screening urinario/salivare) e conseguente verifica di idoneità alla mansione specifica con eventuale sospensione  (inidoneità temporanea).

Va chiarito che nessun accertamento sanitario può essere disposto direttamente e d’imperio dal datore di lavoro ma è esclusivamente il medico competente che, ricevuta la segnalazione, valuta la situazione e interviene.

L’unico intervento diretto del datore di lavoro è quello dell’allontanamento temporaneo dal lavoro in attesa delle valutazioni del medico competente : è elementare ma lo segnaliamo per ogni evenienza : questa disposizione non può che essere data, immediatamente o in tempi celeri, con una nota scritta da consegnare al lavoratore per garantire informazione e diritti. Come pure “ovviamente” l’eventuale inidoneità temporanea va sempre consegnata e fatta sottoscrivere al lavoratore da parte del medico competente, anche se il medico competente non deve indicare il motivo della inidoneità temporanea al datore di lavoro (non deve consegnargli lo stesso documento che consegna al lavoratore) è palese che, in questo caso, si tratti di un segreto di Pulcinella. In ogni caso il lavoratore ha sempre diritto a fare ricorso avvero il giudizio del medico competente in particolare se il periodo di sospensione appare troppo lungo.

Quindi, attenzione. Se la previsione normativa, anche modificata, cerca di gestire situazioni, in questo caso scelte individuali di lavoratori/lavoratrici che possono avere conseguenze sulla sicurezza sul lavoro, vanno evitati abusi, a partire da una corretta informazione, da parte di chi potrebbe voler utilizzare queste previsioni normative contro i lavoratori e i loro diritti.

A cura di Marco Caldiroli – Presidente di Medicina Democratica, Tecnico della Prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro