Nel 2016 Sacconi mise la firma (e si suppone la mente) per una proposta di modifica del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ne parlammo allora e fortunatamente non ebbe alcun seguito.
Sicurezza sul lavoro : la ciofeca dell’On. Sacconi – Medicina DemocraticaMedicina Democratica
Il principio basilare era di salvaguardare la posizione del datore di lavoro da un lato e ridurre l’estensione e l’efficacia della vigilanza sulla sicurezza da parte degli enti pubblici (ASL in primo luogo).
Dieci anni dopo rispuntano delle proposte in tal senso, diverse ma alcune esattamente in quel solco e destinate ad avere effetti ancora più pesanti in termini di “difesa” dei datori di lavoro rispetto a quelle precedenti.
Una commissione del Ministero della Giustizia sulla base di una mozione parlamentare votata solo dalla maggioranza (ma le competenze in materia di sicurezza non sono del Ministero della Salute in primo luogo e del Ministero del Lavoro in seconda battuta?) dopo la conclusione dei suoi lavori, un anno fa, ha rilasciato pochi giorni fa una proposta ad ampio spettro che riguarda modifiche sia al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico sulla sicurezza.
Per chi vuole approfondire il testo è qui
Ci soffermiamo solo su alcuni punti che riteniamo essenziali per qualificare questa proposta che dovrebbe incanalarsi in un bel decreto legislativo ovvero previa delega più o meno in bianco del Parlamento al Governo….. e nessuno potrà dire, nel caso malaugurato di una tale delega, che non erano chiare le finalità della stessa.
Per memoria, ricordo che stiamo parlando del Governo che vuole che i datori di lavoro siano preavvisati almeno 10 giorni prima, mica che non si trovino preparati
Come si rammenta quel decreto è finito nella spazzatura in quanto inapplicabile e “affondato” con una semplice circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Ministero della Salute e Regioni, non pervenute nè allora nè dopo).
Tornando all’oggi, le modifiche al Codice Penale; si interviene sugli articoli 589 e 590 (lesioni e omicidio colposo aggravato dalla mancata attuazione delle norme in materia di sicurezza) per ribaltare il concetto, da presenza di aggravanti a introduzione di “attenuanti” per i datori di lavoro.
In sostanza si aggiunge un comma in ognuno dei due articoli secondo la logica che occorre “graduare la responsabilità penale in base all’effettivo contributo casuale di ciascun soggetto nella catena degli eventi” ovvero quello che concretamente, e sulla base della giurisprudenza cumulata nel tempo, è il compito del giudice nell’ambito del procedimento penale.
Qui invece si “previene” la valutazione del giudice inserendo di “default” un “contributo di minima importanza” da parte del datore di lavoro se …. ha attuato il “minimo sindacale” previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro ovvero nominato il medico competente, nominato il RSPP, fatto redigere il documento di valutazione dei rischi (e attuare le misure ivi contenute), fornito i lavoratori di dispositivi di protezione individuale (non hanno nemmeno specificato “idonei” …) e svolta la formazione dei lavoratori.
Se questi (anche uno solo) adempimenti non sono stati attuati il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere di colpa grave come oggi è, quando le indagini segnalano, appunto, azioni od omissioni da parte del datore di lavoro (o comunque da parte di altri soggetti nella catena gerarchica o con funzioni specifiche in materia di sicurezza di cui, oggi, il datore di lavoro rappresenta la “figura di garanzia”).
Avevamo chiesto l’introduzione dell’ “omicidio lavorativo” come nuova fattispecie per rendere più incisivi i procedimenti in caso di infortuni con esito mortale, ci troviamo invece di fronte l’ “omicidio attenuato” con pena ridotta a 1 terzo rispetto alla situazione attuale.
Ulteriore riduzione di pena o comunque esclusione della “colpa grave” se l’impresa (quindi non parliamo delle micro e piccole imprese) ha adottato un sistema di gestione della sicurezza (volontario) ovvero delle procedure di “qualità” riferite alla gestione della sicurezza e dei rischi da lavoro. Attualmente l’adozione di un reale sistema di gestione della sicurezza permette al “responsabile civile” ovvero l’impresa di essere esclusa da proprie responsabilità e sanzioni mantenendole sul responsabile “penale”, persona fisica, individuato entro la organizzazione dell’impresa (datore di lavoro, dirigente, preposto …).
Apparentemente cambia tutto per non far cambiare niente o fare uno “sconto” al datore di lavoro se si dimostra “volenteroso” ma se leggiamo questa modifica assieme a quelle principali operate nel decreto legislativo 81/2008 (cd testo unico sicurezza sul lavoro) si capiscono le conseguenze ancora più significative. Queste modifiche introducono una responsabilità (sanzionata) nei confronti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (il cui compito, oggi, è “coadiuvare” il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di prevenzione/protezione).
Una inadeguata attività del RSPP non è attualmente sanzionata (mentre lo è per il medico competente), eventuali responsabilità specifiche possono emergere solo in fase processuale, ma i casi concreti sono pochi. Sicuramente era una carenza da sistemare ma la proposta va oltre ad una semplice previsione di una sanzione contravvenzionale ove prima non c’era ma una chiamata a co-responsabilità se il datore di lavoro, a fronte di un documento di valutazione dei rischi inadeguato, non ha attuato delle misure non previste o malamente indicate (come spesso accade).
Il problema reale però non è l’RSPP in quanto tale ma il soggetto che concretamente redige il documento di valutazione dei rischi che spesso è un consulente esterno anche di passaggio che non verrà comunque “toccato” da queste modifiche normative.
Nella proposta il RSSP viene caricato di compiti più espliciti: “individua i rischi … elabora le misure di protezione”, ma la responsabilità del documento di valutazione dei rischi rimane in capo al datore di lavoro (nessuna modifica in tal senso viene proposta, per esempio, dell’articolo 17 del dlgs 81/2008 come pure gli articoli 28 e 29 …. )…. allora, non si determinerà confusione ? Di fronte a un documento fatto male da un RSPP che non è comunque tenuto a redigere il documento stesso ma a svolgere delle attività che sono propedeutiche (individuare i rischi) o successive (elabora misure di protezione) ?
Come saranno distribuite le responsabilità tra datore di lavoro e RSPP o meglio, il datore di lavoro se la cava e il cerino rimarrà in mano al RSPP ??
Pochi anni fa il dlgs 81/2008 è stato modificato introducendo norme che hanno incrementato gli obblighi, le responsabilità (e le sanzioni) a capo dei preposti ma il risultato evidente è quello di scaricare su questi parte delle responsabilità dei datori di lavoro (non che non le abbiano ma nella maggior parte dei casi non sono soggetti che possono “permettersi” di andare contro il proprio datore di lavoro anche quanto davvero volenterosi di operare per la sicurezza dei lavoratori..).
Nella estensione dei compiti del RSPP la proposta di legge afferma di tutelare, rispetto al datore di lavoro, la sua posizione, garantendo la sua autonomia e che non può “subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico”. Certamente come un Medico competente che fa il suo dovere e un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che si fa valere, questi grandi studiosi in quale Italia vivono ?
Se mettiamo assieme modifiche delle parti penali e “nuove” responsabilità (comunque parziali) degli RSPP il risultato va nella stessa direzione, aiutare a “dimostrare” che il datore di lavoro ha fatto quello che doveva fare e se è avvenuto l’infortunio la colpa, totale o principale, è di qualcuno d’altro.
Infatti mentre nella presentazione della proposta si fa riferimento a iniziative “idonee” (valutazione del rischio e misure di prevenzione idonee, sistema di gestione della sicurezza … idoneo ecc) nel testo vero e proprio l’avverbio idoneo sparisce e quindi basta che ci sia un documento di valutazione dei rischi con misure di prevenzione ecc, se il documento è solo carta, è incompleto o quanto scritto non è congruo (situazione che si verifica spesso) sarà il RSPP che farà da parafulmine e il datore di lavoro che, con ogni probabilità, non avrà neppure letto il risultato della valutazione, potrà dire che l’aveva nel cassetto perchè si è affidato al RSPP e/o al consulente per la redazione.
Va infine ricordata “radice” nel comma 1 dell’art. 408 ovvero “1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione.”
Sono convinto che le modifiche apportate agli art. 389 e 390 del codice penale aumenteranno i casi in cui il PM avrà dubbi “ragionevoli” sulla “condannabilità” del datore di lavoro in virtù dei casi “attenuati” introdotti e alla miscellanea di responsabilità che sarà più difficile districare, quindi inserire in questo articolo 10 giorni in più (da 20 a 30) alla parte offesa per ricorrere alla richiesta di archiviazione (all’aumento delle richieste di archiviazione) non vedo come possa “bilanciare” i “danni” introdotti nelle altre parti della proposta.
Qualche politico, mettendo da parte questioni su primarie si o no, si può occupare, contrastandola, tale ulteriore deriva ? Speriamo qualcuno sia in ascolto …..
A cura di Marco Caldiroli – Presidente di Medicina Democratica























