FASE 2 : LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI IN PRIMO PIANO

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L’immagine è parte di una campagna realizzata per Medicina Democratica da parte di Produzione visiva V!rus

Qualunque cosa pensiate dei provvedimenti governativi (e regionali) relativi alla “fase 2” il nodo centrale è la tutela dei lavoratori, definendo chiari obblighi e diritti da parte dei datori di lavoro da un lato e dei lavoratori dall’altro.
I protocolli tra le parti sociali prevedono Comitati anti-covid in ogni azienda (ovvero, ovunque vi sia almeno un datore di lavoro e un lavoratore subordinato o equiparato), ogni Comitato deve produrre un protocollo aziendale specifico.
Quello che segue è un “facsimile” di regolamento aziendale derivante da un protocollo anticovid aziendale sulla base delle indicazioni essenziali previste, da ultimo, dal protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 26.04.2020).
Continueremo nella pubblicazione di documenti (speriamo) utili, comprese “pillole” di approfondimento su aspetti specifici. Per ogni dubbio e richiesta inviatele all’osservatorio o alla nostra mail segreteria@medicinademocratica.org

Il documento è stato curato da Marco Spezia

REGOLAMENTO PER IL RITORNO ALLA ATTIVITA’ LAVORATIVA PER L’AZIENDA XXX NELLA COSIDDETTA “FASE 2” DELL’EMERGENZA COVID-19

1. PRINCIPI GENERALI
All’interno dell’azienda XXX i principi contenuti nel presente documento sono necessità per garantire la salute di lavoratori e ospiti contro il contagio da SARS-CoV-2 (“nuovo Coronavirus”).
I nostri cinque principi principali per questo processo sono:
– seguire strettamente le disposizioni delle Autorità nella loro continua evoluzione;
– dare la priorità alla tutela della salute dei lavoratori e fornitori di servizi esterni,
– ogni disposizione di tale documento sarà aggiornata in funzione delle condizioni del rischio di contagio;
– a decisione e l’azione saranno basate sul rischio;
– sensibilizzare i lavoratori sul nuovo modo normale di lavorare e di gestire altre attività, che diventeranno la norma.
Ogni aggiornamento delle disposizioni indicate in tale Regolamento dovrà tenere conto di:
– indicazioni dalle Autorità nazionali e locali;
– casi confermati da Provincia e Regione;
– evoluzione delle crisi da SAS-CoV-2 sul territorio nazionale e locale;
– possibilità di seconda ondata;
– possibile presenza di persone infette, ma asintomatiche;
– specifiche esigenze aziendali.

2. INFORMAZIONE/FORMAZIONE
Informazione, sintetica e in maniera efficace (depliant/poster/avvisi da applicare all’ingresso degli ambienti di lavoro) di tutti i lavoratori delle nuove modalità di accesso e di presenza nel laboratorio nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza da nuovo Coronavirus, contenute nel presente documento.
Oltre a questo, informazione di dettaglio, sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.
Nell’impossibilità di svolgere lezioni in aula, diffusione del presente documento tramite invio a mailing list.
Informazioni specifiche relative a:
– l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, tenendo conto che la temperatura verrà misurata quotidianamente all’ingresso;
– l’obbligo di rimanere a casa se si è venuto a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e di contattare il medico di base e l’Autorità sanitaria;
– l’impegno a rispettare tutte le disposizioni contenuto del presente documento nell’accesso e nella permanenza in azienda;
– l’impegno a informare immediatamente e telefonicamente il preposto responsabile (XXX) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, tenersi a debita distanza (almeno 2 m), telefonare al proprio medico di base, sulla base delle cui prescrizioni, comportarsi di conseguenza.

3. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
Ingresso scaglionato dei lavoratori, in maniera tale da rispettare la distanza di sicurezza di 2 m nella fila di accesso.
Revisione della turnazione, se possibile, per ridurre il numero di lavoratori presenti all’ingresso. Flessibilità in entrata organizzata con orari a fascia prestabiliti.
Doppio controllo, a distanza di tempo ravvicinato, mediante termometro della temperatura corporea di tutti i dipendenti, in ingresso ai luoghi di lavoro.
Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5° in entrambi i controlli, divieto di accesso agli ambienti di lavoro, isolamento, consegna di DPI (mascherina e guanti) al lavoratore che dovrà recarsi a casa con la propria automobile, non recarsi al Pronto Soccorso, contattare il medico di base e seguirne le istruzioni.
Il controllo verrà effettuato a turno da uno degli addetti al Primo Soccorso, adeguatamente formato, munito di guanti, mascherina e visiera, che lo faranno nell’atrio di ingresso a debita distanza dal lavoratore e prima che egli varchi la porta esterna di accesso.
Messa a disposizione di chiunque entri, di dispenser di igienizzante, che deve essere obbligatoriamente utilizzato, prima di accedere alla porta del XXX.
Presenza di lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, in maniera tale da mantenere la distanza interpersonale di 2 m. Visto la notevole differenza tra i vari locali, occorrerà definire il numero massimo di lavoratori, stanza per stanza.
Divieto di accesso all’interno dei luoghi di lavoro di tirocinanti e tesisti.
In ogni ambito lavorativo il numero massimo di persone presenti sarà di due, con distanza interpersonale massima di 2 m. Se necessario verrà applicato un pannello in plexiglass tra i due lavoratori.
Obbligo per il lavoratore di segnalare telefonicamente (preventivamente all’ingresso nel laboratorio) al dirigente responsabile se negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. In tal caso il dirigente proibirà l’accesso al lavoratore.
Apposizione di idonea segnaletica (strisce biancorosse) per indicare la distanza di 2 m.

4. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Ingresso di lavoratori delle ditte esterne concordato in modo preventivo (almeno 2 giorni prima).
Rinvio “sine die” di tutti gli accessi a personale esterno non strettamente necessario all’attività routinaria dell’azienda.
Ingresso scaglionato dei lavoratori di ditte esterne, in maniera tale da rispettare la distanza di sicurezza di 2 m nella fila di accesso, anche relativamente ai lavoratori.
Doppio controllo, a distanza di tempo ravvicinata, mediante termometro della temperatura corporea di tutti i lavoratori di ditte esterne in ingresso ai laboratori.
Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5° in entrambi i controlli, divieto di accesso ai luoghi di lavoro, isolamento, consegna di DPI (mascherina e guanti) al lavoratore che dovrà contattare il medico di base e seguirne le istruzioni.
Messa a disposizione di chiunque entri di dispenser di igienizzante, che deve essere obbligatoriamente utilizzato, prima di accedere alla porta degli ambienti di lavoro.
Permesso di ingresso in laboratorio a fornitori di ditte esterne, solo se dotati di DPI (mascherina, guanti).
In caso di consegna di materiali (corrispondenza, ecc). obbligo per il vettore di depositare il materiale all’esterno della porta esterna degli uffici, citofonare alla portineria e allontanarsi. Il materiale verrà prelevato da lavoratore incaricato.
Informazione a tutte le ditte esterne che dovessero accedere al laboratorio di tutte le misure di prevenzione e protezione da applicare.
Apposizione di idonea segnaletica (strisce biancorosse) per indicare la distanza di 2 m.

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
Prima della ripresa delle attività, sanificazione completa disinfezione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22/02/20 del Ministero della Salute, ventilando successivamente gli ambienti di lavoro. La ditta abilitata dovrà fornire al termine dei lavori, copia delle schede di prodotto e di sicurezza dei prodotti utilizzati e dichiarazione di esecuzione dei lavori secondo indicazioni delle Autorità e/o regola d’arte.
Pulizia degli ambienti di lavoro eseguita da ditta specializzata, mediante detersione con prodotti igienizzanti (vedi Circolare di cui sopra), di tutti gli ambienti di lavoro, delle maniglie delle porte, dei servizi igienici, delle attrezzature o delle superfici.
Pulizia a fine giornata da parte dei lavoratori delle attrezzature o delle superfici cui vengono a contatto con prodotti igienizzanti a base di alcol al 70%, messe a disposizione dall’azienda.
Sanificazione, da parte del personale della reception di tutto il materiale in arrivo con prodotti igienizzanti a base di alcol al 70%, messe a disposizione dall’azienda.
Messa a disposizione di contenitori rifiuti a pedale con sacchetto interno.
Smaltimento dei rifiuti come rifiuti speciali.

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Presenza di dispenser di prodotti igienizzanti adeguati.
Diffusione di informativa (depliant) sulle porte dei bagni della necessità di un lavaggio accurato delle mani, secondo modalità consolidate o di utilizzo degli igienizzanti contenuti nei dispenser.
Obbligo per tutti i lavoratori, in occasione di uso di servizi igienici, assunzione di cibo e/o bevande, fumo, di togliere e gettare i guanti, lavarsi accuratamente le mani e dopo le attività di cui sopra indossare guanti puliti.
Obbligo, per asciugarsi le mani nei servizi igienici di usare esclusivamente salviette di carta.
Obbligo, dopo aver lavato le mani, se non si è indossato i guanti, di chiudere il rubinetto e aprire la porta usando una salvietta di carta.


7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Messa a disposizione ai lavoratori e a personale di ditte esterne che ne fossero sprovvisto di mascherine chirurgiche (conformi alla norma UNI EN 14683:2019). TUTTI i lavoratori presenti in un unico ambiente di lavoro dovranno usare la mascherina.
In caso di mancata reperibilità, consegna a tutti i lavoratori di facciali filtranti FFP2 senza valvola (ai sensi della norma EN 149:2001+A1:2009) marcate CE, che dovranno essere indossate correttamente per tutto il turno di lavoro, secondo nota informativa e specifico addestramento.

8. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE)

Accesso agli spazi comuni (area fumatori esterna, spogliatoi, macchinetta del caffè, mensa) permesso a una sola persona per volta, per il tempo strettamente necessario.
Eliminazione del distributore dell’acqua a “boccione” e consegna ai lavoratori di bottigliette di acqua commerciali.
Consumo dei pasti in mensa aziendale, solo se vengono rispettate le norme per mantenere la distanza interpersonale maggiore di 2 m.
Consumazione del pasto eventualmente portato da casa nella sala XXX per un massimo di due persone alla volta, che si dovranno tenere a distanza interpersonale maggiore di 2 m.
Prima e dopo il pasto (da condurre senza guanti), lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con igienizzati contenuti nei dispenser.
Sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti della sala XXX.

9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Dove possibile adottare modalità di “lavoro agile”.
Sospensione di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, ESTERNI, RIUNIONI, FORMAZIONE
Mantenere, dove possibile, le porte sempre aperte
Limitazione degli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro al minimo indispensabile.
Sensibilizzazione all’utilizzo di mezzi personali (automobili, moto, bicicletta).
Organizzazione degli ingressi, in modo da evitare gli spostamenti sui mezzi pubblici nelle ore di punta.
Chiusura delle sale riunioni. Se necessario accesso a non più di 3 lavoratori che devono mantenere le distanze di sicurezza (spostare in altra area le sedie in eccesso).
Riduzione al minimo indispensabile delle riunioni e in ogni caso mantenere la distanza interpersonale di 2 m.
Sospensione delle attività di formazione che non siano organizzate in Videoconferenza.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Isolamento di chiunque manifesti sintomi da COVID-19.
Richiesta alle Autorità tramite il numero XXX e stretta osservanza delle loro indicazioni.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Mettere in atto quanto previsto dal protocollo condiviso e dalle indicazioni delle autorità sanitarie.
Particolare attenzione sarà dedicata ai cosiddetti lavoratori fragili.

13. COMITATO DI CONTROLLO
Viene costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo con la partecipazione del RLS.

NOTA BENE
Tutte le prescrizioni a carico lavoratori sono obblighi ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/08.
La loro inadempienza costituite reato penale sanzionabile.

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