Save the date : 11 febbraio 2026, in Cassazione verrà discussa la sentenza Eternit bis
Amianto Il 17 aprile 2025 si concluse in appello il procedimento “eternit bis” (eventi relativi a Casale Monferrato) con la condanna, pur ridotta, di Stephan Schmidheiny a 9 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo dopo l’assurda prescrizione in Cassazione del primo processo, recentemente abbiamo conosciuto i maneggi anche dei servizi segreti israeliani per “salvare” l’amico svizzero…. Sentenza Eternit-bis secondo grado – Torino, giovedì 17 aprile 2025 – Medicina DemocraticaMedicina Democratica L’11 febbraio la …
Il 17 aprile 2025 si concluse in appello il procedimento “eternit bis” (eventi relativi a Casale Monferrato) con la condanna, pur ridotta, di Stephan Schmidheiny a 9 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo dopo l’assurda prescrizione in Cassazione del primo processo, recentemente abbiamo conosciuto i maneggi anche dei servizi segreti israeliani per “salvare” l’amico svizzero….
Sentenza Eternit-bis secondo grado – Torino, giovedì 17 aprile 2025 – Medicina DemocraticaMedicina Democratica
L’11 febbraio la sentenza passerà al vaglio della Cassazione (IV sezione). Tra le parti civili costituite che saranno presenti vi è Medicina Democratica.
Sono stati numerosi i commenti sulla sentenza di secondo grado, cogliendone gli aspetti positivi e negativi per le vittime.
Tra quelli positivi il riconoscimento della posizione di garanzia dell’imputato che << non solo scelse di proseguire l’attività produttiva pur nella consapevolezza della pericolosità della sostanza trattata, ma si ingerì in via continuativa nella gestione degli stabilimenti italiani, tra cui lo stabilimento di Casale, onde assicurarsi che a livello locale venissero attuate le strategie di politica aziendale decise a livello centrale, con particolare riferimento della gestione del rischio da esposizione ad amianto».
Altrettanto positivo va considerato che i giudici hanno fondato la “colpa cosciente” dell’imputato sulla base delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell’amianto, mettendo perlomeno da parte le “fole” ascientifiche e le strumentalizzazioni di periti di parte per confondere questo dato incontrovertibile ma ogni volta, in ogni processo con al centro l’esposizione ad amianto, da rinnovare ex novo.
Non solo, la sentenza rappresenta uno dei pochi casi in sede penale, in cui la convergenza delle opinioni scientifiche sul nesso tra esposizione ad amianto e malattie asbesto-correlate è stata considerata idonea a dimostrare la relazione e nello specifico «il processo di cancerogenesi multistadiale (cioè lo sviluppo del mesotelioma attraverso varie fasi, nel tempo, ndr) è quello a oggi accertato dalla comunità scientifica e viene riportato sui più consultati libri di testo di Medicina». Sul tema si rimanda all’articolo di Edoardo Bai pubblicato su Medicina Democratica 259-260.
In altri termini in questa sentenza, come raramente è avvenuto in passato, è stato dato “credito” alle conoscenze epidemiologiche ritenendole idonee a dimostrare il nesso causale nell’ambito di un procedimento penale e quindi quale “prova” di un danno nei confronti di singoli individui.
Anche positivo è stato respingere le tesi della difesa sulla esistenza di altri e altrettanto importanti fonti di polvere a cui sono stati esposti i cittadini/e di Casale Monferrato pur non lavorando nell’azienda come la scelta degli stessi di utilizzare gli scarti produttivi per usi sia pubblici (rappezzi stradali) che civili (coibentazione dei sottotetti) “ad insaputa” dell’imputato e comunque “contro la sua volontà”.
Tra quelli negativi, il riconoscimento di un comportamento “colposo” anzichè “doloso” in quanto “la disciplina normativa vigente all’epoca della gestione dell’impresa da parte dell’imputato, nella quale l’attività di produzione dell’amianto era consentita e lecita e, inoltre, non vi erano limiti normativi circa l’utilizzazione dell’amianto» come non se non esistessero norme specifiche per tutelare i lavoratori dalla esposizione alle polveri dagli anni ’50 e come se dagli anni ’30 non fosse obbligatoria la assicurazione contro le malattie professionali comprendenti quelle l’esposizione all’asbesto !
Nella sentenza sono state inoltre riconosciute delle prescrizioni e delle assoluzioni tali da portare la condanna per omicidio colposo pluriaggravato riferito a 91 vittime, rispetto agli iniziali 392 casi elencati nel capo di imputazione.
Contiamo che – almeno – queste determinazioni siano confermate dalla Cassazione e che sia data una veste definitiva al riconoscimento delle responsabilità nei confronti di Stephan Schmidheiny introducendo nella giurisprudenza un “precedente” favorevole alle vittime e rispettoso di una giustizia da decenni rivendicata in un numero oramai ingente di procedimenti.
