Tra i diversi interventi legislativi di cui non si sentiva la necessità, uno recente ha sollevato giustificate preoccupazioni.
Un articolo della legge 50 del 20.04.2026 ha introdotto ennesime modifiche nel testo unico ambientale (dlgs 152/2006) tra queste quella che segue : << Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 , recante l’elenco delle industrie insalubri , pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. >>
Per capirne l’impatto occorre in primo luogo ricordare che si tratta di una norma alquanto anziana (un regio decreto del 1934) ma nel contempo uno strumento attuale a disposizione dei sindaci che vogliono utilizzarlo (allora podestà ….) e ancora “funzionante” per imporre interventi di tutela a nuove imprese con impatti significativi in fase di insediamento, per ostacolarne l’insediamento perlomeno se all’interno dei centri abitati (come definiti dal singolo comune, non corrispondono in toto a dove risiedono le persone) o anche per fare leva per sostenere ordinanze sindacali per l’adeguamento nel caso di attività preesistenti.
Le norme ambientali recenti, di derivazione europea, hanno andamenti altalenanti, una volta introdotte (pensiamo a quella sulla valutazione di impatto ambientale) e una volta verificato che le stesse rendono più difficile far passare opere ad elevato impatto vengono modificate per renderle meno rigorose (si vedano per esempio le norme sulle “grandi opere” o sugli “impianti strategici”).
Oggi il Sindaco grazie a questa norma dispone di diversi “poteri” ed in particolare :
- in caso di procedura di autorizzazione integrata ambientale formulare proprie condizioni per il rilascio di un parere favorevole all’insediamento o alla modifica sostanziale di un insediamento esistente (art. 29 quater dlgs 81/2008);
- in caso di procedura di autorizzazione unica ambientale (dpr 59/2013 – questa potremmo definirla una “mini AIA” per attività di minore impatto o minori dimensioni rispetto a quelle sottoposte ad AIA) considerare “a parte” tale aspetto e autonomamente prevedere condizioni vincolanti per l’esercizio della attività.
L’elenco di queste industrie insalubri non viene comunque toccato, quello vigente risale al 1994 ed è scaricabile qui.
La modifica cosa comporta ? Spuntare questo strumento nei casi suddetti (AIA , AUA, autorizzazioni alle emissioni e/o agli scarichi idrici) nel caso in cui attività autorizzate con una di queste forme crea (o potrà creare) problemi ambientali o comunque di disagio ai residenti. Un tipico esempio di svuotamento della norma dall’interno senza cancellarla ma riducendone l’applicabilità.
Il Sindaco non potrà avvalersi in modo esplicito dei poteri connessi alla classificazione di industria insalubre ove la stessa sia esistente e in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale o di Autorizzazione Unica Ambientale (sull’argomento varrebbe la pena proporre un webinar per chiarire le idee soprattutto ai comitati che si trovano di fronte a nuovi insediamenti o a problemi connessi con insediamenti esistenti) come pure se è stata rilasciata una autorizzazione alle emissioni o agli scarichi idrici.
La logica dell’intervento normativo è che una autorizzazione esplicita, in una forma più o meno articolata, comprende una valutazione del soggetto che la rilascia inclusiva degli aspetti delle industrie insalubri.
La logica di questo “potere” mantenuto dal fascismo ad oggi era nel riconoscere al podestà-sindaco un ruolo di garanzia nei confronti dei “suoi” cittadini, con la riforma sanitaria del 1978 questo ruolo corrisponde con quello di massima autorità sanitaria locale.
Questi poteri possono essere riassunti in una sentenza del Consiglio di Stato (sez. V, 27 aprile 1988, n. 247 <<– Ai sensi dell’art. 217 del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, il Sindaco, quando sia stata constatata l’inottemperanza delle prescrizioni da lui impartite per prevenire o impedire il danno o il pericolo proveniente da esalazioni, scoli o rifiuti solidi o liquidi delle lavorazioni insalubri, può provvedere nei modi e termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, cioè a impartire, ai sensi dell’art. 153 del R.d. 4 febbraio 1915, n. 148, ordini suscettibili di essere portati ad esecuzione forzata; ivi compreso l’ordine di cessazione dell’attività, che è giustificato quando non vi sia modo di ottenere l’obbedienza del destinatario alle prescrizioni impartitegli.>>
L’effetto concreto della norma è che il Sindaco non potrà avvalersi di questa norma per intervenire nei confronti di aziende autorizzate con AIA o AUA ma dovrà, in caso AIA, affidarsi alla autorità competente (Regione o Provincia) e in caso di AUA alla Provincia per interventi in caso di problemi ambientali.
Vi è una ultima considerazione da evidenziare : se la norma sulle industrie insalubri forniva uno strumento al Sindaco di intervento nei confronti di molte tipologie di attività con diversi gradi di pericolosità, è altrettanto vero che spesso questo strumento non è stato utilizzato annullandone o riducendone la portata. Provate a chiedere al Comune l’elenco delle industrie insalubri “classificate” e riceverete nel migliore dei casi delle risposte parziali, nella maggior parte dei casi dei silenzi imbarazzati.
La mancata classificazione delle industrie insalubri al momento dell’inizio della attività è particolarmente significativa dalla introduzione delle norme di semplificazione “impresa in un giorno” con cui – se non vi sono specifiche autorizzazioni ambientali da ottenere – è possibile iniziare una attività immediatamente presentando online una DIAP (Denuncia di Inizio di Attività Produttiva) autocertificando quasi tutto e proseguirla senza problemi dopo 60 giorni in caso di silenzio-assenso da parte … del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) senza che il Sindaco ne sia messo a conoscenza e nel caso in cui la Azienda Sanitaria Locale (cui spetta la individuazione della classe e voce di appartenenza della industria insalubre) non interviene di propria iniziativa visto che oramai quasi nessun SUAP/Comune/Sindaco richiede esplicitamente alla ASL la classificazione che quindi si perderà in questa fase e, per giurisprudenza cumulata, non potrà essere “recuperata” in un secondo momento quando ci si accorgerà che l’attività determina dei problemi concreti.
Non sia mai che la riduzione della valenza dello strumento della classificazione di industria insalubre non riaccenda l’attenzione sulla sua esistenza e sulla sua disponibilità per i Sindaci anche se per attività non soggette ad AIA ed AUA , come pure ad autorizzazioni alle emissioni o agli scarichi che sono comunque numerose. Purtroppo è difficile pensare oggi a Sindaci (ovvero ad uffici comunali) così attenti quando partecipano o istituiscono conferenze di servizi per il rilascio di autorizzazioni che si ricordano di un tale potere e lo utilizzano nell’unico momento in cui potranno utilizzarlo, il momento autorizzativo in qualunque forma sia, soprattutto se connesso a forme di silenzio-assenso per procedure semplificate (i vincoli ambientali per la maggior parte delle aziende vengono biasimate come burocrazia per poi cercare di imbellettarsi di verde con le tante forme di green-washing dilaganti).
Conclusioni ? La normativa sulle industrie insalubri ne esce depotenziata, perlomeno nei confronti delle attività a maggior impatto, le quali, per dirla tutta, sono o dovrebbero essere presidiate da norme moderne e ben più “performanti” rispetto alla buona volontà, quando c’è, di un Sindaco. M se la normativa non sempre è il massimo e chi ha la possibilità di utilizzarla non sempre a usa convenientemente, questo non può essere un motivo per la politica di giocare sporco e ridurre le tutele in nome di una “presunta “razionalità” o “semplificazione” queste sì davvero insalubri per tutti/e.
a cura di Marco Caldiroli























