Il 7 maggio abbiamo appreso di un decreto legge in fase di conversione in cui è stata introdotta una significativa e pessima modifica in tema di sanità. Quella che segue è la descrizione formale:
“L’articolo 6-bis, introdotto dal Senato, interviene a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedendo una semplificazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie, con riguardo alle strutture collegate ai target del Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) per la Missione 6, Componente 1 Investimento 1.1 «Case della Comunità e presa in carico della persona» e Investimento1.3 «Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)» nonché per la Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.1.1 «Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)».
Fin qui il “legalese”, cerchiamo di capire sotto il profilo pratico quali conseguenze vi potranno essere da tale modifica, mischiata a questioni di tutt’altro tenore, qualora venga approvata.
La modifica, in sintesi, riguarda due aspetti : il primo, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per nuove strutture o modifiche di strutture esistenti, è da intendersi rilasciata contestualmente alla istanza presentata alla ASL competente, l’effettiva verifica dei requisiti è rinviata di 12 mesi. La seconda modifica indica che l’accreditamento della struttura (nuova/modificata) viene rilasciato contestualmente alla autorizzazione all’esercizio (ovvero alla istanza !!), la verifica dei requisiti specifici (ulteriori rispetto a quella della autorizzazione) è sempre rinviata di 12 mesi.
Per capire meglio la questione rammento che il fatidico DLgs 502/1992 che introduce il sistema dell’accreditamento prevede (art. 8 ter per i cultori della materia) tre passaggi temporalmente distinti e ognuno con requisiti specifici : 1) autorizzazione=il Comune autorizza il progetto dopo aver acquisito una verifica positiva da parte della Regione rispetto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione (aspetto che in Lombardia è praticamente sparito dal 1997) e sono verificati il possesso di requisiti tecnici e organizzativi secondo modalità stabilite dalle singole regioni.
2), accreditamento=provvedimento regionale/ASL definendo ulteriori specifici requisiti “qualificanti” da parte delle strutture previamente autorizzate (questi requisiti sono attualmente in fase di revisione da parte della Conferenza Stato Regioni entro il 31.12.2026). L’accreditamento è “titolo abilitante” all’inserimento nel SSN della attività della struttura (che altrimenti potrebbe funzionare esclusivamente a titolo privato ovvero con utenti solventi).
3), contrattualizzazione (convenzionamento con il SSN=esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di una “selezione” che dovrebbe (il condizionale è un eufemismo) tenere conto della programmazione socio-sanitaria della regione.
In confronto a queste modifiche il dlgs 502/1992 è uno scrigno di garanzie e di tutele ! Eppure è proprio la introduzione dell’accreditamento che abbiamo sempre indicato uno dei momenti centrali della frana che da oltre trent’anni interessa il servizio sanitario nazionale come pensato dalla riforma sanitaria del 1978.
Il Centro Studi del Parlamento ha segnalato qualche dubbio “tecnico” sulla proposta come segue : “Alla luce delle precedenti considerazioni, si valuti l’opportunità di chiarire meglio l’ambito di applicazione della disposizione in commento, l’eventuale termine di applicabilità del regime derogatorio e, qualora venga ritenuto opportuno, le misure conseguenti al mancato o intempestivo controllo da parte delle amministrazioni pubbliche competenti dei requisiti richiesti per l’autorizzazione e l’accreditamento.”
Una precisazione d’obbligo : il riferimento al PNRR riguarda : Case della Comunità (M6C1-I 1.1), Ospedali di Comunità (M6C1-I 1.3) nonché (Missione 6, Componente 2) gli investimenti per Digitalizzazione e Grandi apparecchiature ma possiamo star certi che questa modifica è solo un assaggio.
In soldoni questa modifica ove approvata e riferita (per ora) alle strutture nuove o modificate nell’ambito degli interventi della missione 6 del PNRR, fa “saltare” ogni verifica per 1 anno e si ottiene in un sol colpo un doppio passaggio (autorizzazione e accreditamento) aprendo le porte – pressocchè da subito – per passare alla convenzione con il servizio sanitario regionale.
In pratica il sistema lombardo ha fatto proseliti e fa diventare nazionale una prassi “locale” in uso dal 1997. D’altronde Fontana si è proposto come autore di una (ennesima contro)riforma della sanità alla Conferenza Stato Regioni meno di un anno fa.
Nel libro “La privatizzazione della sanità lombarda dal 1995 al covid-19” Maria Elisa Sartor individuava proprio nell’accreditamento “immediatamente eseguibile” attivato in Lombardia a partire dal 1997 (giunta Formigoni) tramite una forma “transitoria” (che poi diverrà definitiva) per le strutture accreditate solo in quota parte e quelle solo autorizzate, quella scorciatoia e quel “cavallo di Troia” per la contrattualizzazione praticamente automatica (convenzione con il SSR) e il conseguente peso esponenzialmente crescente della sanità privata in Lombardia.
Non solo, nel periodo transitorio le stesse strutture potevano ampliare l’offerta nell’ambito della propria organizzazione avendo riconosciuto “in automatico” l’accreditamento senza alcuna verifica dei requisiti per l’accreditamento stesso. Tale situazione “transitoria” divenne poi definitiva a partire dalla Legge Regionale 31/1997, legge quadro della sanità lombarda, e a quelle successive con una caratteristica ulteriore : che tutti i passaggi dall’autorizzazione alla convenzione sono praticamente svincolati dalla programmazione socio-sanitaria regionale.
Chi scrive è un lombardo e ha subito il silenzio dei politici (quelli da cui ci si aspettava una reazione) sulla deriva regionale della sanità, nonostante quanto tale deriva ha prodotto e produce sul diritto delle persone di avere una sanità “bene comune” adeguata al diritto alla salute di tutti/e . Ora questo sistema ammorba anche il livello nazionale; se in Lombardia siamo alla frutta ecco che arriva anche il “dessert” per la sanità privata a livello nazionale (è ovvio che questo è un primo assaggio anche per “tastare” le reazioni, le sorprese arriveranno a fine anno dalla Conferenza Stato-Regioni). Fortunatamente (troppo tardi ??) in Lombardia un “campo largo” che ha condiviso una piattaforma non banale e non generica ha portato in piazza 10.000 persone, un mese fa.
Perchè scendiamo in piazza a Milano il 11 aprile 2026 – La Lombardia SiCura
Una partecipazione impensabile fino a ieri che conferma la situazione disperata della sanità regionale e speriamo renda disponibili all’azione anche chi non si è finora occupato di questi problemi se non quando ne subisce direttamente le conseguenze. Vogliamo invece ancora perdere tempo a discutere di primarie o i partiti del centrosinistra – come pure i sindacati e le associazioni – si danno una mossa per contrastare efficacemente questa proposta, come quelle in formazione, e metterci la faccia per tentare di imprimere una netta inversione alla distruzione del SSN con iniziative all’altezza della sfida della maggioranza di governo ?
a cura di Marco Caldiroli























