Patente a crediti, andiamo al regolamento …..

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Abbiamo già commentato la normativa relativa alla “patente a crediti”

La patente a crediti per le imprese, tanto fumo e poco arrosto – Medicina DemocraticaMedicina Democratica

All’ultimo minuto stanno uscendo le norme regolamentari per avviare e far funzionare la patente a crediti per le imprese edili.

Con decreto ministeriale del 18.09.2024 n. 132 il Ministero del Lavoro ha precisato alcuni aspetti pratici relativi alla patente che, ricordiamo, vale solo per le imprese e lavoratori autonomi che operano in edilizia ovvero in interventi qualificati dalla normativa in materia di sicurezza come “cantieri” (con l’eccezione di imprese, di norma legate ad appalti pubblici, che hanno già forme di certificazione sulla “qualifica tecnico-professionale” dell’impresa).

Qui il testo del decreto ministeriale

D.M.-n.-132-2024-regolamento-patente-a-crediti

Il decreto, essendo applicativo della norma, non cambia le previsioni normative pertanto le criticità segnalate permangono, in particolare :

  • per ottenere la patente si va sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (attivo dal 1°ottobre), ci si iscrive autocertificando il possesso dei requisiti e indicando anche gli elementi ulteriori che possono dare diritto a ulteriori crediti iniziali (dai 30 crediti per tutti con gli extra si può arrivare a 100 crediti di partenza). (Ovviamente il decreto formula le “minacce” di prassi per chi dichiara il falso e verrà – a campione – verificato);
  • non viene risolto la necessità di garantire informazione per gli altri enti, diversi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in particolare le ASL il decreto promette la condivisione dei dati  ma non vi sono indicazioni precise (vedremo …).
  • I provvedimenti per la decurtazione dei crediti e per la sospensione della patente (e quindi della attività) vengono adottati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pertanto non si capisce se e come gli altri enti “parleranno” (e riceveranno informazioni) con l’INL. Sottolineo ancora una volta che, anche se con sempre meno tecnici, le ispezioni nei cantieri le fanno principalmente le ASL quotidianamente, il resto sono interventi spot che trovano spazio nei media ma non garantiscono continuità come una ben organizzata attività degli enti territoriali (locali).
  • Rimane alquanto problematica la applicazione delle misure più significative come la decurtazione dei crediti fino a ridursi al di sotto della soglia dei 15 sufficienti per continuare a lavorare nei cantieri. Il nodo principale è costituito (oltre all’aspetto morale di quantificare un omicidio sul lavoro in “crediti”) è che un infortunio mortale o con inabilità permanente “suscettibile di essere accertata immediatamente” associata ad una altrettanto certa responsabilità del datore di lavoro non è assolutamente banale. In Italia, la responsabilità penale è “accertata” solo a fronte di una condanna definitiva al terzo grado di giudizio – quindi anche anni dopo. Il decreto ministeriale cerca di aggirare questo ostacolo affermando che si deve tenere conto  dei “verbali redatti da pubblici ufficiali interventi sul luogo e nelle immediatezze del sinistro”. Questa “soluzione” può sembrare chiara e risolutiva della questione ma nella pratica non è così. Il decreto si “arrampica sui vetri” per fornire una fattibilità a una procedura assolutamente difficile da attuare soprattutto pensando che fa riferimento sempre all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e non agli altri enti, in primis le ASL che sono quelle che ogni giorno intervengono nella immediatezza degli infortuni (sempre se vi è disponibilità di personale sia in orario di ufficio che fuori orario). Infatti nella circolare dell’INL la “palla” passa alla ASL ovvero al “personale diverso da quello dell’INL” che, nella immediatezza accerta una ipotesi di responsabilità del datore di lavoro ma, anche ove accertata, non è chiaro come ASL farà conoscere all’INL informazioni che peraltro sono soggette al segreto istruttorio in quanto vengono raccolte nell’ambito di una attività giudiziaria.
  • Lo stesso discorso vale per i crediti persi per altri motivi : la quantità è diversificata a seconda della violazione accertata (da chi ? dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro è il sottinteso ma se l’accerta la ASL come lo comunica a INL peri conseguenti provvedimenti ??), il decreto aggiunge che se le violazioni sono importanti (con riferimento a un allegato del dlgs 81/2008) viene sospeso l’incremento biennale dei crediti.
  • Sul recupero dei crediti decurtati si esprime (altra novità del decreto) una commissione territoriale costituita da rappresentanti di INL e INAIL cui “sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale”.

Nulla di nuovo, si conferma la farraginosità e la facilità con cui le imprese non in regola potranno inceppare un meccanismo così complicato e che non risolve in alcun modo il problema del coordinamento tra enti (centrali e locali) ostacolo fondamentale per rendere più efficaci o almeno incrementare le ispezioni (non solo nei cantieri).

Proprio in data odierna (23 settembre) è stata pubblicata la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (12 pagine) per chiarire quello che vi è di oscuro nelle norme, aprendo ulteriori dubbi interpretativi e senza chiarire nè risolvere i problemi annosi di rapporti tra enti. Risparmiamo i particolari e le giravolte per far quadrare la norma con la realtà e le dinamiche sociali che si creano nei cantieri tra imprese e attori della sicurezza.

Qui la circolare 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

INL-Circ.-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed-1

Da ultimo rammentiamo che, quasi contestualmente alla “patente a crediti”, il governo ha emanato il dlgs 103/2024 che introduce l’obbligo di “preavviso” nei controlli presso le imprese.

INL ha già segnalato e dichiarato che tale previsione non è attuabile nel campo della sicurezza sul lavoro (ancor meno nei cantiere per le caratteristiche stesse di queste attività che vedono molte imprese interessate non necessariamente presenti contemporaneamente durante il periodo della realizzazione dell’opera).

Ma un tale approccio è una vera e propria schizofrenia legislativa che svela il vero “senso” della stessa : fare fumo per dare l’impressione di intervenire per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici ma garantire che le imprese (quelle più “attrezzate” perlomeno) la scampino comunque.

Sicurezza sul lavoro: 10 giorni di preavviso e tutto va bene? – Medicina DemocraticaMedicina Democratica

Che dire infine ? Sicuramente di fumo ve ne è in abbondanza, per l’arrosto si vedrà ma le premesse non sono entusiasmanti.

A cura di Marco Caldiroli – Tecnico della Prevenzione dell’ambiente  e nei luoghi di lavoro


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