A seguito di decisione del direttivo del maggio 2025 ho recentemente sottoscritto un accordo transattivo di risarcimento con la società Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A.con il quale abbiamo accettato l’offerta risarcitoria (per danno di immagine alla nostra associazione) relativa al procedimento 2955/2020 R.G.N.R. – N. 405/2021 R.G. G.I.P. attualmente in fase di udienza preliminare dal 6.05.2024 presso il Tribunale di Alessandria.
Allo stato non si è ancora proceduto al rinvio a giudizio degli imputati ovvero il dibattimento non è ancora iniziato.
Non è stata una decisione semplice ed è stata presa a maggioranza del direttivo nel pieno rispetto delle diverse valutazioni in proposito.
In diversi casi dagli anni ’90 (processo di Porto Marghera) ad oggi, si è proceduto ad accettare accordi con le controparti a fronte di una valutazione pragmatica delle condizioni concrete dei procedimenti e delle possibilità (ed entità) di ottenere una piena giustizia (ovvero una sentenza che riconoscesse le responsabilità degli imputati al di là della entità della pena).
In diverse occasioni ci siamo trovati soli, o comunque senza le vittime, a rimanere in processi fino alla sentenza di Cassazione, ma non abbiamo mai “condannato” le scelte delle altre parti civili anche se non le abbiamo condivise.
La coerenza con cui Medicina Democratica ha affrontato e seguito i dibattimenti fino all’ultimo – una volta aperti – ci ha portato ad affrontare in diverse occasioni sconfitte con importanti effetti economici, da ultimo la nostra esclusione quale parte civile nel processo per il crimine ferroviario di Viareggio, dopo aver presenziato a tutte le udienze fino in Cassazione, ha determinato l’obbligo di restituire una cifra pari a circa 120.000 euro, di cui 50.000 circa rappresentate da spese legali comunque sostenute.
Le valutazioni che hanno portato a questa decisione sono le seguenti.
a) Il procedimento penale riguarda un aspetto specifico e non l’insieme delle attività (e delle responsabilità dell’inquinamento di Solvay). In particolare, riguarda le responsabilità per due dirigenti per l’inquinamento ambientale aggravato dall’omessa bonifica, quale obbligo scaturente dalla precedente sentenza (da ultimo Cassazione del 12.12.2019), per l’inadeguatezza delle misure di messa in sicurezza intraprese da allora, e per il conseguente ulteriore inquinamento delle falde acquifere sotterranee dovute all’introduzione dell’uso di PFAS “sostitutivi” nonché per il perdurare di inquinamento della falda e dell’atmosfera dai contaminanti già oggetto del precedente procedimento. Le imputazioni dell’odierno processo “Solvay 2” sono gli art. 452 quater e 452 quinques del codice penale come modificato dalla legge “ecoreati” successiva al precedente procedimento ovvero disastro ambientale colposo (pene variabili da un massimo di reclusione da cinque a quindici anni a due anni circa o anche meno a secondo dell’applicazione del quater o del quinques). In precedenza, nel primo processo (Solvay 1) era stata contestata la violazione dell’art. 439 c.p. (avvelenamento delle acque di falda, per il quale è prevista la pena massima dell’ergastolo) e Medicina Democratica è rimasta costituita come parte civile sino alla sentenza emessa dalla Cassazione nel dicembre 2019. Con la sentenza di primo grado, poi confermata in appello e in Cassazione è stata riconosciuta la sussistenza del disastro ambientale colposo di cui all’art. 434 c.p. (rispetto alla imputazione iniziale la stessa è stata “derubricata” nel corso del procedimento).
b) Il procedimento penale – se si aprirà, nulla è scontato – andrà comunque avanti per gli obblighi della azione penale in carico alla pubblica accusa, anche senza parti civili costituite (associative e/o individuali): l’unico effetto è la riduzione dei tempi complessivi (meno parti, meno legali e consulenti, meno udienze).
c) L’accettazione del risarcimento non determina alcuna “automatica” riduzione di pena e/o assoluzione, allo stato peraltro Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A NON ha chiesto riti abbreviati né patteggiamento. Qualora Solvay richieda il patteggiamento, le parti civili sarebbero automaticamente estromesse dal processo: si tratta infatti di una scelta che esula dalle iniziative delle parti civili tanto più quelle presenti quali enti esponenziali come noi, ed emerge da un accordo tra imputati, PM e Giudice. I diversi rinvii delle udienze preliminari confermano tale indirizzo. Il patteggiamento non è però una assoluzione ma è una sentenza a tutti gli effetti con la quale si applica una sanzione sostitutiva, una pena pecuniaria o detentiva diminuita fino a un terzo (in relazione alle imputazioni). In sostanza è uno “sconto” sulla pena in cambio della rinuncia a far valere la propria innocenza.
d) Sostenere un processo non è una passeggiata, necessita di garantire finanziariamente e tecnicamente l’attività legale svolta dal legale difensore anche per molti anni, per tutti i diversi gradi del giudizio). Medicina Democratica, pur essendo una associazione con risorse limitate è impegnata, in questo periodo in numerosi procedimenti (molti relativi ad amianto oltre a Eternit bis, Miteni, Ilva). Inoltre, occorre anche tenere in considerazione che ciò esporrebbe inevitabilmente Medicina Democratica, in caso di assoluzione degli imputati, alla condanna al pagamento delle spese processuali. Circostanza che purtroppo si è verificata numerose volte in molti processi nei quali l’Associazione era costituita come parte civile.
Il presidente protempore di Medicina Democratica – Marco Caldiroli























