SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS – NEWSLETTER N.206 DEL 24/04/15

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SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS – NEWSLETTER N.206 DEL 24/04/15

 

INDICE

  • Obblighi relativi alla presenza di materiale contenente amianto negli edifici – Quarta parte
  • Le persone e il pianeta prima dei profitti: mobilitazione globale contro il TTIP
  • Agenzia Unica per ispezioni del lavoro: qual e’ la soluzione più adeguata?
  • La sicurezza delle macchine nell’industria metalmeccanica
  • I compiti del medico competente e la sorveglianza sanitaria

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

https://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210

 

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OBBLIGHI RELATIVI ALLA PRESENZA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEGLI EDIFICI – QUARTA PARTE

 

A seguito di varie richieste sulla gestione del materiale contenente amianto negli edifici, pubblici o privati, adibiti o meno ad attività lavorative, ho realizzato la seguente relazione relativa a tutti gli obblighi di legge finalizzati alla tutela della salute degli occupanti gli edifici.

 

Come sempre fatto in precedenti occasioni, riporto tale relazione all’interno della mia Newsletter per rendere edotti tutti coloro che la seguono su quelli che sono i loro diritti relativamente alla presenza di amianto.

 

Visto la vastità dell’argomento ho diviso la relazione in cinque parti.

La prima parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 203) è relativa a:

  • premessa;
  • normativa di riferimento;
  • localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie.

La seconda parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 204) è relativa a:

  • valutazione del rischio da presenza di amianto;
  • interventi di bonifica del materiale contenente amianto.

La terza parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 205) è relativa a:

  • metodi di bonifica;
  • programma di controllo dei materiali di amianto negli edifici;
  • modalità di intervento su materiali contenenti amianto o in caso di bonifica.

La quarta parte (che viene pubblicata nella presente Newsletter) è relativa a:

  • obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 per i lavori di demolizione o rimozione di amianto;

La quinta parte (che verrà pubblicata nella Newsletter 207) è relativa a:

  • individuazione delle figure responsabili;
  • come tutelarsi.

 

Marco Spezia

 

 

  1. OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI AMIANTO

 

Oltre che dalla L.257/92 e dal D.M.06/09/94 tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione diretta ad amianto sono regolamentate, per quanto attiene esclusivamente la protezione della salute dei lavoratori coinvolti (ma non di altri lavoratori non coinvolti o di altre persone occupanti l’edificio interessato) dal D.Lgs.81/08 al Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Titolo IX “Sostanze pericolose”.

 

Il D.Lgs.81/08 pone degli obblighi ben precisi al datore di lavoro delle ditte che eseguono qualunque attività lavorativa che possa comportare esposizione all’amianto tra quelle definite dall’articolo 246: “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.

In tale ambito il D.Lgs.81/08, prima di ogni intervento di manutenzione o demolizione di fabbricati impone al datore di lavoro della ditta esecutrice una ricognizione preliminare per rilevare la presenza di amianto (il sospetto della presenza equivale, per principio di cautela, alla presunzione di effettiva presenza) e una specifica valutazione del rischio (in funzione della tipologia e della quantità di materiale contenente amianto) per definire le più adeguate misure di prevenzione e protezione.

 

In particolare l’articolo 248 specifica che:

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.

  1. Se vi é il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo”.

Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro della ditta esecutrice degli obblighi di cui all’articolo 248, comma 1 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262, comma 2, lettera a) del Decreto stesso con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Mentre l’articolo 249, comma 1 impone che:

Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare”.

Il mancato adempimento da parte del datore di lavoro della ditta esecutrice degli obblighi di cui all’articolo 249, comma 1 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262, comma 1, lettera a) del Decreto stesso con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

 

All’interno del Titolo IX, Capo III del D.Lgs.81/08, la demolizione di manufatti contenenti amianto è regolata dall’articolo 256 “Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto”, che viene analizzato nel seguito comma per comma.

 

Il comma 1 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 prevede che:

I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Ciò significa che, nel caso che nell’edificio in demolizione siano presenti, anche in minima parte, manufatti in amianto, la ditta che esegue i lavori non potrà essere una ditta qualunque, ma dovrà essere abilitata ai sensi del D.Lgs.152/06 “Norme in materia ambientale”.

Il D.Lgs.152/06 prevede in particolare che qualunque ditta che esegua la raccolta, la rimozione e lo smaltimento di qualunque tipo di rifiuto debba essere iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali, costituito presso il Ministero dell’ambiente.

 

Il comma 5 dell’articolo 212 del D.Lgs.152/06 specifica infatti che:

L’iscrizione all’Albo e’ requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto […]”.

Il comma 6 del medesimo articolo precisa poi che:

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti […]”

Il mancato adempimento dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le aziende che operano rimozione o demolizione di amianto costituisce un reato penale punito dall’articolo 256 comma 1, lettera b) del D.Lgs.152/06 con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 258, comma 3 del D.Lgs.81/08:

Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257”.

L’articolo 10, comma 2, lettera h) della L.257/92 stabilisce che:

I piani di cui al comma 1 [piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto predisposti Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano] prevedono tra l’altro la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi”.

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 prevedono che:

2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

  1. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno”.

Ciò significa che l’opera di demolizione di manufatti contenenti amianto non può essere fatta solo in base a regole di convenienza pratica ed economica, ma deve essere programmata sulla base di un ben preciso piano rivolto alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nonché alla protezione dell’ambiente esterno.

 

Il comma 4 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 definisce in dettaglio i contenuti del piano:

Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

  1. rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
  2. fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  3. verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  4. adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  5. adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  6. adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  7. natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
  8. luogo ove i lavori verranno effettuati;
  9. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  10. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e)”.

 

E’ evidentemente che il piano deve risultare estremamente dettagliato per evitare che risultino dispersioni di polveri di amianto negli ambienti di lavoro e in generale nell’ambiente esterno.

In particolare la lettera a) specifica chiaramente che non può essere eseguita la demolizione di un manufatto senza prima avere rimosso in maniera adeguata (cioè senza rischio di dispersione di polveri nell’ambiente) l’amianto presente e questo per evitare che l’amianto stesso si mescoli con gli altri materiali demoliti e venga successivamente disperso in ambiente.

La rimozione dell’amianto dal manufatto prima della sua demolizione può essere omessa solo se “tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto”.

E’ ovviamente compito del datore di lavoro della ditta che esegue la demolizione eseguire la valutazione relativa alla minore o maggiore pericolosità della rimozione prima della demolizione, sulla base di precisi criteri tecnici.

La lettera b) specifica che gli addetti alla demolizione o alla rimozione devono essere dotati di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (tuta a perdere ad elevata protezione, facciale filtrante, guanti).

La lettera c) specifica poi l’obbligo, al termine dei lavori di verificare, anche tramite idonee misurazioni, la mancanza di residui di amianto nel luogo della demolizione.

Le lettere d) ed e) specificano la necessità per la protezione non solo dei lavoratori, ma anche di terzi, cioè di persone presenti nelle immediate vicinanze dei luoghi della demolizione.

La lettera e) impone poi che, se si presume che si possa verificare il superamento del valore limite di esposizione per l’amianto, fissato (secondo l’articolo 254, comma 1 del D.Lgs.81/08) a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, si debbano adottare le specifiche misure di protezione dei lavoratori (e dell’ambiente) previste dall’articolo 255 del D.Lgs.81/08 che sono:

  • fornitura ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di altri Dispositivi di Protezione Individuali (tute, guanti);
  • affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;
  • misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro (ad esempio tramite confinamento con teloni di plastica o simile);
  • consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere alle attività.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 256, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262 comma 2, lettera a) del Decreto stesso con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

 

Il comma 5 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 prevede che:

Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività”.

Pertanto 30 giorni prima dell’inizio delle opere di demolizione di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro della ditta esecutrice delle opere deve trasmettere all’organo di vigilanza (ASL) copia del piano di lavoro. L’ASL può chiedere integrazioni o modifiche. In caso contrario vale il tacito assenso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 256, comma 5 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262 comma 2, lettera c) del Decreto stesso con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro.

 

Il comma 6 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 stabilisce che:

L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 250”.

Dove gli adempimenti di cui all’articolo 250 sono l’obbligo di notifica alla ASL di tutti gli altri lavori con possibilità di esposizione di amianto per i lavoratori.

 

Infine il comma 7 dell’articolo 256 del D.Lgs.81/08 stabilisce che:

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4”.

Pertanto il piano di lavoro deve essere messo a disposizione dei lavoratori coinvolti nelle lavorazioni oppure dei loro RLS.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 256, comma 7 del D.Lgs.81/08 costituisce un reato penale punito dall’articolo 262 comma 2, lettera c) del Decreto stesso con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro.

Inoltre, visto che per opere di demolizione di manufatti contenente amianto rientrano nell’ambito di applicazione del Capo III del Titolo IX del D.Lgs.81/08 (vedi sopra), ad essi si applicano tutti gli altri obblighi sanciti da tale Capo.

In particolare per il datore di lavoro della ditta che esegue la demolizione valgono i seguenti obblighi:

  • esecuzione della valutazione del rischio di esposizione all’amianto e sua formalizzazione in specifico documento (articolo 249, comma 1, sanzionato in caso di mancato adempimento con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
  • adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione per ridurre la dispersione di fibre di amianto nei luoghi di lavoro e nell’ambiente (articoli 251 e 252, sanzionati in caso di mancato adempimento con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
  • periodica misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro al fine per verificare che non venga superato il valore limite di esposizione per l’amianto definito dall’articolo 254 (articolo 253 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
  • informazione ai lavoratori relativamente ai rischi per la salute derivanti dall’amianto, alle norme igieniche e alle misure di prevenzione e protezione da adottare, all’eventuale superamento dei valori limite di esposizione (articolo 257 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
  • formazione ai lavoratori relativamente a lavorazioni che possono comportare esposizione ad amianto, procedure sicure di lavoro, uso dei DPI, procedure di emergenza, necessità della sorveglianza sanitaria (articolo 258 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro);
  • sorveglianza sanitaria (anamnesi individuale, esame clinico generale e in particolare del torace, esami della funzione respiratoria) preventiva e triennale (articolo 259 sanzionato in caso di mancato adempimento da parte del datore di lavoro con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro).

 

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LE PERSONE E IL PIANETA PRIMA DEI PROFITTI: MOBILITAZIONE GLOBALE CONTRO IL TTIP

 

da La Città Futura

http://www.lacittafutura.it

 

19 Aprile 2015

di Beatrice Bardelli

 

Il 18 aprile le principali piazze del mondo occidentale hanno detto no al Trattato di libero scambio tra Europa e USA: associazioni e movimenti locali, agricoltori e sindacati, ambientalisti e attivisti di Stop TTIP, tutti uniti contro il “colpo di stato silenzioso”. Intanto prosegue la raccolta firme per fermare l’accordo prima che Parlamento e Consiglio europei lo approvino.

 

18 aprile 2015, ore 11. E’ scoccata l’ora X. All’unisono, in tutte le piazze del mondo occidentale, dagli Stati Uniti al Canada, dall’Italia a Malta, dal Portogallo alla Germania e in tutti i 28 paesi dell’Unione Europea, centinaia di migliaia di cittadini si sono dati appuntamento per manifestare nei modi più fantasiosi il proprio “NO” agli accordi di libero scambio che la Commissione Europea sta trattando segretamente con gli Stati Uniti.

 

“Un trattato fantasma si aggira in Europa…fermiamolo! Le persone e il pianeta prima dei profitti” – si è letto in tutte le lingue dei paesi europei e di quelli che si affacciano sull’Atlantico. Una trentina gli eventi (molti i Flash Mob) in Italia (da Torino a Milano, da Bologna a Firenze, da Pisa a Roma, con due iniziative, a Villa Pamphili ed in piazza Santissimi Apostoli, da Napoli a Cosenza e Bari), 300 in Europa e migliaia nel mondo.

 

In questa prima Giornata di azione globale contro i Trattati di Libero Scambio hanno fatto rete le associazioni ed i movimenti locali, gli agricoltori, i sindacati, gli ambientalisti, le donne, i giovani, gli attivisti di Stop TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), ma anche quelli contro il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), l’accordo di libero scambio siglato nell’ottobre 2013 tra Canada e Commissione Europea (non ancora ratificato), che contiene la stessa clausola-ghigliottina che si vorrebbe inserire anche nel TTIP e che ha messo in allarme i democratici di tutto il mondo.

 

In una sigla, ISDS (Investor-State Dispute Settlement), si nasconde quello che lo scrittore tedesco Juergen Roth, in un contesto simile, ha chiamato “Il colpo di stato silenzioso” (Der stille Putsch, 2014), l’attacco alla democrazia degli stati sovrani e, quindi, alla sovranità nazionale dei singoli popoli. Tale clausola si ritrova anche nel capitolo sugli investimenti di un terzo trattato, il TPP (Trans-Pacific Partnership), l’accordo commerciale transpacifico tra Stati Uniti, Canada e undici paesi bagnati dall’Oceano Pacifico (Cile, Perù, Messico, Giappone, Australia, Malesia, Brunei, Nuova Zelanda, Singapore, Vietnam e Corea del Sud), che doveva restare segreto per quattro anni, dopo la sua entrata in vigore, ma che, grazie a WikiLeaks, è diventato di dominio pubblico nel marzo scorso.

 

“Se le due parti, Commissione Europea e Stati Uniti, firmassero il TTIP comprensivo di clausola ISDS, questa diventerebbe una bomba a orologeria per le democrazie europee, compresa quella italiana” – hanno scritto gli attivisti di Stop TTIP Italia.

Perché, saltando a piè pari le giurisdizioni nazionali, verrebbe garantito il diritto per gli investitori transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale arbitrale creato ad hoc, i governi sovrani e le autorità locali qualora le loro società subissero perdite, anche solo potenziali, di profitti in seguito a decisioni adottate dalle autorità del paese ospite a tutela di settori altamente sensibili come l’agricoltura, l’ambiente, la sanità, il mercato del lavoro.

 

Infatti, l’obiettivo primario del TTIP è quello di eliminare tutte le barriere “non tariffarie”, ovvero tutte le normative che limitano la piena libertà di investimento e i profitti, anche potenzialmente realizzabili, delle società transnazionali, a est e a ovest dell’oceano Atlantico. In tutti i settori, nessuno escluso.

Con il TTIP si vuole, in pratica, trasformare l’Europa in un paradiso delle multinazionali nordamericane svendendo lo Stato di diritto ai profitti degli investitori privati, “sopprimendo le norme in difesa dei diritti dei lavoratori e degli standard ambientali, mercificando i beni comuni e privatizzando i servizi pubblici locali” – come ha scritto la FIOM.

 

Studi non solo italiani ma anche statunitensi, come quello dell’Università TUFTS del Massachusetts, hanno già previsto che, con l’applicazione degli accordi TTIP, in Europa si produrrà una perdita di 600.000 posti di lavoro e un calo di reddito pro capite fino a 5.000 euro.

Se fossero approvati i due trattati (CETA e TTIP), si potrebbe assistere anche a un ingresso massiccio in Europa, e in Italia in particolare (dove esistono ben 271 tipicità riconosciute), di prodotti alimentari contenenti alte quantità di pesticidi o di prodotti OGM, vietati fino ad oggi, come la mela OGM canadese che non marcisce mai, insieme a un’ondata di frutta e verdura OGM che entrerebbe, grazie al TTIP, insieme al latte e alla carne (di maiale e di manzo) agli ormoni ed al pollo disinfettato al cloro: un must sulle tavole dei cittadini degli Stati Uniti. Dove, secondo dati ufficiali, ogni anno, 1 persona su 4, pari a 76 milioni di persone, si ammala di patologie legate dal consumo di cibo.

Se fosse approvato il TTIP, si legge sul volantino distribuito sabato, il commercio tra paesi europei crollerebbe e, nel settore agroalimentare, sarebbero buttati fuori mercato centinaia di migliaia di produttori, in primis gli agricoltori biologici. Così, i 13 milioni di agricoltori europei, alla fine, si potrebbero ritrovare succubi dei 2 milioni di agricoltori statunitensi abituati da sempre più alla quantità che alla qualità, è stato detto.

 

Lo sanno molto bene gli agricoltori messicani, condannati alla fame dall’Accordo nordamericano di libero scambio (NAFTA), siglato nel 1992 tra USA, Canada e Messico, che contiene la stessa clausola ISDS.

Contro quell’accordo, lo stesso giorno della firma, il 17 dicembre, si ribellarono le popolazioni indigene che dettero inizio alla rivoluzione zapatista nel Chiapas.

E contro il rischio di allargamento di quel trattato capestro in tutta l’America Latina e in alternativa all’ALCA (Area di libero commercio delle Americhe) voluta dagli USA, la Cuba di Fidel Castro e il Venezuela di Chavez hanno creato, nel 2004, un accordo diverso, l’ALBA (Alleanza Bolivariana per l’America Latina e il Caribe), basato sulla solidarietà e su progetti di mutuo soccorso e cooperazione, politica, sociale ed economica, tra le nazioni e i popoli. Dove al centro c’è l’uomo e il suo ambiente, da proteggere, e non il profitto e la speculazione.

Se in America Latina “un altro mondo” è già possibile, in Europa, il testo del TTIP continua a rimanere, per così dire (accidenti al “politically correct”!) “sotto traccia”. Nonostante che, dietro le pressioni della società civile e le richieste dell’Ombudsman, il mediatore europeo, la Commissione Europea sia stata costretta a pubblicare sul suo sito, in gennaio, otto testi del negoziato, che, tuttavia, sono stati giudicati scarsamente rilevanti (perché non dicono nulla sui punti di caduta del negoziato) dagli attivisti Stop TTIP Italia. Che hanno denunciato il fatto che i parlamentari europei, ad oggi, conoscono solo parzialmente il testo (che, comunque, ha già destato forti preoccupazioni nelle Commissioni Ambiente, Sviluppo e sulle Libertà civili del Parlamento europeo), che rimane praticamente secretato per decisione della Commissione Europea che lo ha reso accessibile solo ai membri della Commissione Commercio internazionale “Inta” con l’obbligo di non diffonderlo. Così come non conoscono il testo integrale del trattato i nostri ministri italiani nonostante il premier Renzi abbia già dichiarato che “il TTIP ha il nostro appoggio incondizionato e totale”.

 

Per questo la Campagna Stop TTIP si è concentrata, da una parte, sul far presentare, in Italia, nei vari Consigli comunali, mozioni per il ritiro del nostro governo dal TTIP, nell’ambito del Consiglio Europeo, e per la non approvazione del trattato da parte dei nostri parlamentari europei; dall’altra, sul fare pressione, a nome di 375 organizzazioni della società civile d’Europa, su tutti i parlamentari europei per concordare una forte Risoluzione che respinga il TTIP e “qualunque futuro accordo commerciale o sugli investimenti che non sia al servizio dell’interesse pubblico” e che non preveda “un processo democratico” e una “completa ed effettiva consultazione pubblica”.

 

Intanto, prosegue la raccolta di firme in tutti i paesi europei su una petizione da inviare alla Commissione Europea per chiedere l’immediato arresto delle trattative sul TTIP. Obiettivo, 2 milioni di firme entro il prossimo ottobre (ad oggi: quasi 1 milione e 700.000 firme), termine dell’iter dei negoziati prima dell’approvazione nel Parlamento e nel Consiglio Europeo.

Purtroppo l’Italia non sta facendo una bella figura di fronte alle grandi nazioni europee che, in alcuni casi, hanno addirittura raddoppiato il loro obiettivo di raccolta firme. Noi abbiamo raggiunto solo il 39% dell’obiettivo datoci (21.818 firme su 54.750), per questo invitiamo tutti i nostri lettori (per difendere, prima di tutto, il principio costituzionale della nostra sovranità popolare) a firmare, all’indirizzo:

https://stop-ttip.org/firma

 

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AGENZIA UNICA PER ISPEZIONI DEL LAVORO: QUAL E’ LA SOLUZIONE PIU’ ADEGUATA?

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

09 aprile 2015

 

Come superare l’attuale sistema frammentato dei controlli in materia di lavoro e previdenza sociale? Quali sono i problemi delle attività di vigilanza? Le proposte del coordinamento spontaneo di ispettori del Ministero del Lavoro.

 

La legge delega di riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, assegna al Governo, tra gli altri, il compito di istituire una “Agenzia Unica delle ispezioni del lavoro” e di potenziare il coordinamento tra Direzioni Territoriali del Lavoro/Direzioni Regionali del Lavoro del Ministero del lavoro, INPS, INAIL, servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Riprendiamo a parlarne pubblicando una parte della lettera aperta, arrivata al nostro indirizzo redazionale, inviata dal Coordinamento Spontaneo degli Ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (CSI-MLPS) ai membri delle commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera in relazione alla riforma del Titolo V della nostra Costituzione.

Una lettera spedita per rinnovare lo stimolo ad approvare una riforma che secondo il CSI-MLPS può rendere più efficace, uniforme, produttivo ed europeo il sistema italiano per la vigilanza sugli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori, i loro rapporti contrattuali e i diritti contributivi ed assicurativi. Una lettera che si sofferma su diverse problematiche inerenti il tema della vigilanza e le conseguenze della sua frammentazione.

 

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Gli Ispettori del Lavoro e Tecnici, dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresentati da questo Coordinamento, ritengono, sulla base dell’esperienza maturata sul campo e delle iniziative intraprese in passato per la sua realizzazione, che il progetto dell’unificazione in un’Agenzia Ispettiva del personale delle Direzioni Territoriali e Regionali dell’MLPS, dell’INPS e dell’INAIL possa costituire (in un’ottica di economicità, semplificazione e maggiore efficacia dell’azione amministrativa) – la soluzione senza dubbio più adeguata per superare l’attuale sistema frammentato dei controlli in materia di lavoro e previdenza sociale, sebbene incompleta rispetto a quella da noi proposta, per le motivazioni di seguito esposte.

1) Possibilità di verifiche più efficaci in settori dove i compiti dei tre Organi di Vigilanza si intersecano, spesso sovrapponendosi (infortuni sul lavoro, casse integrazioni in deroga, ecc.). Possibilità di controlli incisivi nel settore dell’edilizia, mediante l’impiego delle professionalità specifiche presenti all’interno delle Direzioni Territoriali del Lavoro (Ispettori Tecnici). Allo stato attuale, INPS e INAIL, che pure eseguono ordinariamente controlli nei cantieri, tralasciano del tutto l’aspetto della sicurezza del lavoro, dando vita a controlli assolutamente incompleti. Riteniamo che la scelta fatta finora dal Parlamento di discostarsi dall’originario testo governativo di modifica dell’articolo 117 della Costituzione (ora C.2613) sia sbagliata perché consentirà di mantenere l’estrema frammentazione (unica in Europa e nel resto dei Paesi civilizzati) dei controlli svolti da circa 250 Servizi diversi appartenenti al servizio sanitario nazionale: gli SPSAL delle ASL e i SIA delle ARPA. Almeno fino a quando non sarà istituita una vera Agenzia, ci auguriamo che vengano aumentati i settori di vigilanza “concorrente” che sono elencati nel D.P.C.M. 412/1997, aggiungendo quelli con un indice di inabilità permanente superiore a 4, quale spartiacque previsto dal D.M. 388/2003 per i corsi di primo soccorso.

2) Istituzione di una banca dati unitaria per lo svolgimento di un’efficace azione ispettiva sul territorio. Allo stato attuale, ogni Ente ha un proprio database delle aziende ispezionate e, dunque, non è possibile dare luogo a una programmazione incisiva delle verifiche, con i rischi sopra evidenziati. L’unificazione delle banche dati detenute da ciascun organismo consentirebbe una fase di programmazione più efficace e la razionale selezione di obiettivi sensibili, ovvero distorsivi del mercato del lavoro anche per l’impatto sociale, determinando univoche forme di contrasto. Resta tutt’ora irrealizzato il SINP ( Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 81/08 che consentirebbe, tra l’altro, l’applicazione del precetto normativo della sospensione per gravi e reiterate violazioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori citato nell’articolo 14 del medesimo Decreto Legislativo. Senza questo mezzo, si continuerà a permettere agli imprenditori più “disinvolti” di perpetuare nel loro comportamento che spesso causa morti o malati per cause lavorative. Le cronache di queste ultime settimane e i continui appelli di molti, tra cui il Presidente della Repubblica, dovrebbero far riflettere e decidere di cambiare radicalmente.

3) Superamento dell’esigenza di un continuo coordinamento sul territorio tra gli Enti sopraindicati per lo svolgimento dell’attività ispettiva. Detto coordinamento, istituzionalizzato dal D.Lgs. 124/04, non si è mai compiutamente realizzato, a causa dell’autonomia progressivamente acquisita dagli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e della divergenza degli obiettivi assegnati ai diversi Organi di Vigilanza che impedisce di fatto una effettiva condivisione dell’azione ispettiva. Ciò determina continue sovrapposizioni di interventi e il rischio concreto di duplicazioni (o triplicazioni) delle verifiche nei confronti delle medesime aziende in un arco temporale anche ristretto, soprattutto nelle realtà territoriali medio – piccole.

4) Razionalizzazione e semplificazione del procedimento ispettivo, nell’ottica di maggior efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, attraverso il superamento della parcellizzazione delle competenze. Al momento, infatti, l’ispezione che ciascuno dei tre Enti avvia per conto proprio dà avvio a un “giro” di verbali tra Uffici e alla necessità di ritornare in azienda, con aggravio di costi per le amministrazioni e per le aziende.

5) Svolgimento di verifiche ispettive complete sotto ogni aspetto collegato al rapporto di lavoro. L’istituzione di un’unica Agenzia, con la confluenza al proprio interno di personale dotato di competenze analoghe, ma caratterizzate da una propria specificità, garantirebbe, in maniera sistematica e non occasionale ed estemporanea, l’effettuazione di controlli più approfonditi sulle aziende, sotto un’unica direzione, con i medesimi poteri e con prassi operative ed organizzative unificate.

6) Omogeneizzazione dei poteri conferiti agli organi verificatori, con previsione di indirizzi operativi uniformi (sotto il profilo dell’accesso ispettivo e dello svolgimento dell’attività ispettiva) e conseguente garanzia di parità di trattamento per le aziende ispezionate.

7) Effettuazione di verifiche “tombali”, nel limite dei cinque anni di prescrizione delle eventuali irregolarità di carattere amministrativo, contributivo ed assicurativo. Con l’Agenzia unica sarebbe possibile effettuare controlli molto più approfonditi e più ampi temporalmente, garantendo alle aziende un “salvacondotto” per il passato già sottoposto a verifica.

8) Dati statistici effettivamente reali e completi, relativamente alle irregolarità riscontrate, alle sanzioni comminate e incassate, ai contributi o premi assicurativi evasi. Allo stato, infatti, ogni Amministrazione fornisce separatamente le statistiche con i risultati delle proprie verifiche, con il rischio concreto che dati già forniti possano essere duplicati.

9) Uniformità di trattamento, sotto il profilo economico e organizzativo, per tutto il personale ispettivo inserito nell’Agenzia, in particolare grazie ai risparmi di spesa derivanti dal migliore uso di risorse umane e strumentali. Le possibilità offerte dai contratti di lavoro del comparto “agenzie” permetterebbero un più corretto inquadramento del personale ispettivo secondo le sue peculiari funzioni, tra cui quella di polizia giudiziaria, senza tralasciare l’annoso problema dell’assenza di auto di servizio, di cui sarebbe possibile dotarsi beneficiando dell’autonomia finanziaria prevista dal D.Lgs. 300/99 che disciplina l’istituzione delle agenzie.

 

Il Comunicato n.21 del Coordinamento Spontaneo degli Ispettori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150409_Coordinamento_Ispettori_comunicato_21.pdf

 

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LA SICUREZZA DELLE MACCHINE NELL’INDUSTRIA METALMECCANICA

 

Da: PuntoSicuro

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10 aprile 2015

 

Un progetto si sofferma sulla sicurezza delle macchine nell’industria metalmeccanica. La normativa cogente e non cogente, i requisiti per la circolazione nell’Unione Europea, gli elementi generali di valutazione dei rischi e le misure di protezione.

 

Le macchine che vengono messe a disposizione dei lavoratori devono non solo essere adeguate all’attività da svolgere, ma anche rispettare le varie disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. E per evitare incidenti non solo è necessario che le macchine siano dotate di adeguate protezioni, ma è necessario fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie all’uso in sicurezza delle macchine, non solo con riferimento alle normali condizioni di impiego, ma anche alle situazioni anormali prevedibili.

 

Ci soffermiamo oggi sul tema della sicurezza delle macchine nell’industria metalmeccanica attraverso il documento “Impresa Sicura Metalmeccanica” dedicato al comparto metalmeccanico e correlato a Impresa Sicura, un progetto multimediale (elaborato da Ente Bilaterale Emilia Romagna, Ente Bilaterale Abruzzi Molise, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e INAIL) che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

Nel documento si ricorda che in Italia la principale normativa di riferimento per una corretta scelta e gestione delle macchine da utilizzare negli ambienti di lavoro, almeno per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, è il Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Tuttavia esistono anche altre indicazioni, anche di tipo tecnico, con riferimento a:

  • norme cogenti (che devono cioè essere osservate inderogabilmente), come ad esempio le Norme costituzionali, gli articoli del Codice Civile e Penale, Leggi nazionali, Leggi regionali, Decreti: queste norme spesso prevedono sanzioni a carico dei soggetti destinatari (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, costruttori, progettisti, installatori, rivenditori di attrezzature di lavoro) che non si attengono a quanto prescritto;
  • norme non cogenti, come ad esempio le norme di buona tecnica (UNI, CEI, UNI EN, ecc.), principalmente rivolte a progettisti e costruttori, che possono essere utilizzate per raggiungere adeguati livelli di sicurezza nelle attrezzature di lavoro e che rappresentano lo stato dell’arte a cui fare riferimento: questo tipo di normativa tecnica assume grande valore anche per gli utilizzatori delle attrezzature quando su queste è necessario effettuare interventi di adeguamento e la normativa cogente è generica o insufficiente.

In Impresa Sicura si ricorda che con l’applicazione della “Direttiva Macchine”, in vigore dal settembre 1996, sono stati stabiliti i requisiti essenziali di sicurezza delle macchine per garantire la libera circolazione delle stesse all’interno dei paesi dell’Unione Europea. In questo senso le macchine introdotte per la prima volta sul mercato italiano (ed europeo) dopo il 21 settembre 1996, qualunque sia la loro provenienza ed età devono essere corredate di:

  • marcatura CE;
  • libretto d’uso e manutenzione;
  • dichiarazione CE di conformità.

 

Le macchine di vecchia costruzione, cioè le macchine introdotte sul mercato nazionale prima del 21 settembre 1996, oltre ad essere conformi alla normativa in vigore fino a quel momento devono essere adeguate a quanto previsto dall’allegato V del D.Lgs. 81/08, destinato alle macchine prive di marcatura CE.

Attualmente, chi intende vendere queste “vecchie” macchine, deve attestare all’acquirente che le stesse sono rispondenti a quella normativa. L’attestato deve essere consegnato all’acquirente assieme alla macchina. Tale attestazione non è necessaria nel caso in cui la transazione di vendita avvenga nei confronti di un rivenditore.

Si indica poi che nella scelta del tipo di macchina o di attrezzatura da utilizzare in un’azienda è necessario valutare a priori e con molta attenzione tutto il contesto in cui questa dovrà operare e una volta effettuata questa scelta, devono essere attuate le misure tecniche e organizzative necessarie per ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo e per impedire che le macchine e le attrezzature possano essere utilizzate in modo improprio.

Non bisogna dimenticare l’importanza della preparazione dei lavoratori cui affidare la conduzione delle macchine: i lavoratori devono disporre di ogni informazione ed istruzione necessaria all’uso in sicurezza della macchina stessa.

Il documento presenta utili elementi di base per la valutazione dei rischi delle macchine.

Infatti se ogni macchina ha proprie peculiarità di cui la valutazione dei rischi deve tener conto, sono riportati alcuni criteri generali e trasversali a quasi tutte le tipologie di macchina:

  • gli organi lavoratori e gli elementi mobili che concorrono alle lavorazioni devono essere protetti per quanto possibile, in modo da evitare contatti accidentali;
  • gli organi di trasmissione del moto (ingranaggi, alberi di trasmissione, cinghie e relative pulegge, rulli, cilindri, coni di frizione, funi) devono essere completamente protetti, in modo tale da impedire qualsiasi contatto con l’operatore;
  • quando é necessario spostare o rimuovere un riparo e/o neutralizzare un dispositivo di sicurezza mantenendo però la possibilità di avviare la macchina (ad esempio per messa punto, piazzamento, manutenzione, ecc.) deve comunque essere garantita la sicurezza dell’operatore, ad esempio utilizzando un selettore modale di comando che, disabilitando alcune funzioni di sicurezza, ne introduca altre, come velocità ridotta, comandi ad impulsi, ecc.;
  • quando gli organi lavoratori o altri elementi mobili possono afferrare, trascinare e sono dotati di notevole inerzia, la macchina deve essere dotata di un efficace sistema di frenatura che ne determini l’arresto nel più breve tempo possibile;
  • ogni macchina deve essere dotata di almeno un dispositivo di arresto di emergenza; sono escluse da questo obbligo solo le macchine portatili e quelle sulle quali la presenza del dispositivo di arresto d’emergenza non ridurrebbe il rischio (ad esempio macchine con velocità e inerzia elevate);
  • la macchina deve essere posizionata in modo stabile, anche tramite specifici sistemi di fissaggio, senza rischi di rovesciamento, caduta o spostamento;
  • le macchine, sulle quali la lavorazione lo richiede, devono essere fornite di un sistema di illuminazione localizzata, adeguata alle operazioni da svolgere; anche le parti interne, se soggette a frequenti ispezioni, regolazioni e manutenzioni devono essere dotate di adeguati dispositivi di illuminazione;
  • le macchine, gli impianti e le attrezzature devono essere oggetto di una corretta e puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria allo scopo di garantirne continuamente l’efficienza e l’affidabilità anche negli aspetti legati alla sicurezza ed igiene dei lavoratori.

Il progetto, che si sofferma anche sulle valutazioni prima della scelta e sulla sicurezza durante le fasi di manutenzione, entra inoltre nel dettaglio di diverse misure di protezione:

  • ripari: elementi di una macchina che hanno lo scopo di proteggere, mediante una barriera fisica, l’operatore o le altre persone esposte ai rischi di proiezione e di contatto con organi mobili pericolosi; la forma dei ripari può variare a seconda della tipologia della macchina o dell’elemento da proteggere; di volta in volta si può avere a che fare con schermi, porte, coperchi, cuffie, ecc.;
  • distanze di sicurezza: l’uso delle distanze di sicurezza rappresenta un modo per garantire l’integrità fisica dei lavoratori in presenza di organi pericolosi; questa misura ha lo scopo di impedire il contatto con questi organi tenendo a distanza di sicurezza i lavoratori attraverso barriere distanziatici; la scelta della distanza di sicurezza, cioè la minima distanza alla quale una struttura di protezione deve essere collocata rispetto a una zona pericolosa, deve tener conto delle parti del corpo che possono raggiungere gli elementi pericolosi e in alcuni casi del livello di rischio;
  • dispositivi di sicurezza: hanno la funzione di eliminare o ridurre un rischio autonomamente o in associazione a ripari; la funzione prevalente dei dispositivi è quella di impedire il raggiungimento di organi pericolosi durante il moto; a differenza dei ripari non offrono alcuna protezione rispetto a materiali proiettati dall’area di lavorazione verso l’operatore; la scelta e l’adozione di un dispositivo di sicurezza deve essere fatta attentamente, tenendo conto dei rischi da proteggere, delle modalità di funzionamento della macchina e delle necessità operative dei lavoratori; nel documento sulla sicurezza nell’industria metalmeccanica si entra ad esempio nel dettaglio di dispositivi di interblocco associati ai ripari, dispositivi di comando a due mani, barriere immateriali, pedane sensibili, ecc.;
  • dispositivi di comando: costituiscono l’elemento attraverso il quale l’operatore attiva o disattiva le funzioni della macchina; sono normalmente costituiti da un organo meccanico che a volte interviene direttamente su organi di trasmissione del moto della macchina (ad esempio leva di innesto rotazione mandrino del tornio) e a volte agisce invece sulla circuitazione elettrica/elettronica, pneumatica o idraulica (comando a due mani di pressa idraulica); nel documento ci si sofferma in particolare su avviamento, azione mantenuta, arresto, arresto d’emergenza e selettore modale di funzionamento.

Concludiamo ricordando che nel documento correlato al progetto sono presenti esempi dettagliati dei vari dispositivi, con indicazione dei vantaggi e svantaggi d’uso e la presenza di immagini e disegni esplicativi.

Il documento “Impresa Sicura Metalmeccanica” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140718_ImpresaSicura_metalmeccanica.pdf

 

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I COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

15 aprile 2015

 

Una raccolta di FAQ della ASL 9 Treviso raccoglie le risposte a quesiti formulati sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Focus sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo del medico competente nelle aziende.

 

Tra i compiti assegnati agli SPISAL, i Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza in Ambienti di Lavoro, c’è anche quello di sviluppare attività di informazione, formazione e promozione della salute in materia di sicurezza e salute e fornire assistenza alle aziende per l’attuazione delle misure di prevenzione. Proprio partendo da questi compiti l’Azienda Sanitaria Locale 9 Treviso ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti formulati dagli utenti sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e inoltrate allo sportello informativo dello SPISAL. Riportiamo oggi alcuni dei quesiti e delle risposte pubblicate in materia di medici competenti e sorveglianza sanitaria.

 

Domanda. Sono un medico competente. Quando e come devo inviare l’esito delle visite effettuate ai lavoratori come previsto dall’articolo 40 del D.Lgs.81/08?

Risposta. Il D.M. 9 luglio 2012, “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs.81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ha definito il contenuto del nuovo allegato 3 B.

Il D.M. del Ministero della Salute 6 agosto 2013 modifica il Decreto 9 luglio 2012, determinando la fine del periodo di sperimentazione in relazione alla disponibilità della piattaforma INAIL per l’invio dell’allegato 3B con modalità telematica.

Pertanto, in estrema sintesi, le relazioni sulle visite effettuate in tutto l’anno 2013 dovranno essere inviate entro marzo 2014. L’unica modalità di invio consentita sarà quella telematica attraverso l’applicativo INAIL dedicato ai medici competenti. Non saranno accettate altre forme di invio (cartaceo, PDF con posta certificata, ecc.).

  1. Il benzinaio (dipendente) deve effettuare la sorveglianza sanitaria?
  2. Se il lavoratore ha mansione di cassiere e rimane in un ambiente separato e adeguatamente distante dalla eventuale fonte di rischio, di fatto non è esposto e non deve fare sorveglianza sanitaria. Negli altri casi, in cui vi è un contatto più o meno occasionale con il vapore di carburante durante le operazioni di rifornimento, occorre valutare, anche sulla base di frequenza e modalità di esposizione e di precedenti misure già fatte nelle stesse condizioni di lavoro e di presenza di sistemi di captazione, se i vapori di benzina e diesel costituiscono rischio per la salute il lavoratore. Se si dimostra che le emissioni presenti in ambiente sono al livello di altre situazioni di ambienti comuni di vita, traffico veicolare, piazze urbane eccetera, senza superare i limiti raccomandati per il pubblico, il lavoratore non è da considerare esposto e perciò non vi è l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Se vengono effettuati altri lavoro di manutenzione (ad esempio cambio olio motore, vulcanizzazione pneumatici ecc.) è necessario valutare queste lavorazioni per i rischi specifici.
  3. Chiedo se per la mansione di uso del trattore agricolo sia necessario l’accertamento sanitario in materia di tossicodipendenza previsto per le categorie elencate nell’allegato I della Conferenza Unificata del 30/10/07.
  4. il provvedimento della conferenza permanente Stato Regioni del 16/03/06 “elenco lavori a rischio” (alcol) e il provvedimento 30 Ottobre 2007 (tossicodipendenza) includono rispettivamente ai punti 8p e 2n “le macchine per la movimentazione terra”.

Il trattore agricolo non rientra in questa categoria, come si desume dall’allegato A punto 1 Individuazione delle attrezzature di lavoro dell’Accordo del 22 febbraio 2012 che elenca le attrezzature per cui è prevista specifica abilitazione (il trattore è individuato al punto f allegato A, le macchine per movimento terra al punto g allegato A).

In questi casi non sono ammesse interpretazioni analogiche estensive come conferma anche la recente circolare del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013.

  1. Lavoro presso il reparto controllo qualità e confezionamento di un’azienda. Due settimane fa mi sono state diagnosticate due ernie al disco C4 C5 evidenziate dalla risonanza magnetica. Sto aspettando la visita dal neurologo, nel frattempo soffro di continui dolori al collo durante il lavoro e poi formicolii notturni tali da impedire o interrompere il sonno, a questo punto cosa devo fare per quanto riguarda la mia mansione all’interno dell’azienda? Devo fare una visita specialistica alla medicina del lavoro?
  2. Nella sua domanda non ci dice se effettua movimentazione manuale di carichi con indice di rischio superiore ad 1 (il che comporta obbligo di sorveglianza sanitaria); comunque, per prima cosa, deve chiedere al datore di lavoro di effettuare una visita straordinaria presso il medico competente aziendale ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs.81/08 per condizione clinica suscettibile di peggioramento in relazione all’attività lavorativa svolta.

Il medico, in relazione alla valutazione dei rischi presenti in azienda, formulerà il giudizio di idoneità (avverso il quale può essere fatto ricorso allo SPISAL entro 30 giorni, se non concorda con le conclusioni) e le cautele da usare sul lavoro.

  1. In caso di un operaio agricolo con due contratti di lavoro part time in due aziende agricole distinte, con medesimo indirizzo produttivo (entrambe aziende viti-vinicole nello stesso territorio) dai cui DVR emerge la necessità che l’operaio svolga la visita medica, è possibile far valere la sorveglianza sanitaria eseguita in una azienda anche per l’altra dal momento che gli aspetti sostanziali sono uguali (tipologia aziendale, rischi specifici, caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio) o se è necessario che entrambi i datori di lavoro nominino singolarmente un medico competente che svolga i medesimi accertamenti in maniera distinta nelle due aziende.
  2. L’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08 prevede che il datore di lavoro debba nominare il medico competente, i cui titoli e requisiti sono specificati nell’articolo 38, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto Legislativo stesso. Ogni datore di lavoro dovrà quindi nominare il proprio medico competente. Si precisa inoltre che il D.M. del 27/03/13, all’articolo 2, comma 5 stabilisce che “gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con i medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”. Quindi uno stesso medico competente all’uopo incaricato potrebbe svolgere l’attività per più datori di lavoro.
  3. Nell’attività di parrucchiere è obbligatorio nominare comunque un medico competente per i lavoratori anche se dalla valutazione dei rischi non emergono situazioni particolari e i prodotti cosmetici (chimici) utilizzati conformemente hanno schede di sicurezza ove non si evidenziano particolari problematiche.
  4. La nomina del medico competente è obbligatoriamente prevista in tutte le aziende, pubbliche o private dove sono presenti rischi o lavorazioni per le quali le normative vigenti prevedono l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, indipendentemente dal numero degli addetti. La sorveglianza sanitaria viene quindi istituita in quanto misura di prevenzione per un rischio specifico e a tale rischio è effettivamente mirata. Si tenga anche presente che in caso di malattia professionale di un lavoratore attribuita a tali specifici rischi la mancanza di sorveglianza sanitaria può contribuire a definire un profilo di colpa per una valutazione sottostimata del rischio. In definitiva occorre valutare (vedi documento di valutazione dei rischi) caso per caso tutti i rischi e definire se ciascuno di essi (chimico, biologico, movimentazione dei carichi, ecc.) prevede o no l’obbligo di sorveglianza sanitaria; in caso affermativo è obbligatoria la nomina del medico competente.
  5. A seguito di mia richiesta, sono stato sottoposto a visita straordinaria presso il medico dell’azienda, ma a tutt’oggi non ho avuto comunicazione da parte dell’azienda in merito alla mia posizione lavorativa. Quanto tempo può intercorrere tra la visita e la risposta? Preciso che non ho documentazione per dimostrare che la visita è stata effettuata.
  6. Suggeriamo:
  7. Chiedere al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sollecitare una risposta scritta con il giudizio di idoneità al medico competente.
  8. Inviare una richiesta scritta al medico competente e alla ditta al fine di ricevere tempestivamente il giudizio di idoneità.
  9. In caso di inadempienza da parte dell’azienda, chiedere l’intervento dello SPISAL competente.
  10. In uno studio composto da 3 soci, alcuni avvocati collaboratori e 3 segretarie dipendenti è corretto far fare la sorveglianza sanitaria. Posto che questi avvocati utilizzano il videoterminale per più di 20 ore settimanali, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro?

R: Dalla definizione di “lavoratore” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08, non solo i collaboratori, ma anche i soci lavoratori o associati in partecipazione rientrano in tale qualifica, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Il datore di lavoro dovrà quindi farsi carico della sorveglianza sanitaria.

Il link relativo allo sportello informativo dello SPISAL della ASL 9 Treviso

http://www9.ulss.tv.it/Minisiti/spisal/sportello.html

 

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