SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS – NEWSLETTER N.207 DEL 29/04/15

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SICUREZZA SUL LAVORO! KNOW YOUR RIGHTS – NEWSLETTER N.207 DEL 29/04/15

 

INDICE

  • Obblighi relativi alla presenza di materiale contenente amianto negli edifici – Quinta parte
  • Troppo inquinamento dall’ILVA: il fatto sussiste
  • Cassazione: obbligo di mantenere temperature idonee negli ambienti di lavoro
  • I DPI per la protezione dal rischio biologico nel settore sanitario
  • DPI delle mani e delle braccia: tipologia e requisiti
  • Il rapporto fra il lavoratore autonomo e gli altri soggetti della sicurezza

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

https://www.medicinademocratica.org/wp/?cat=210

 

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OBBLIGHI RELATIVI ALLA PRESENZA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO NEGLI EDIFICI – QUINTA PARTE

 

A seguito di varie richieste sulla gestione del materiale contenente amianto negli edifici, pubblici o privati, adibiti o meno ad attività lavorative, ho realizzato la seguente relazione relativa a tutti gli obblighi di legge finalizzati alla tutela della salute degli occupanti gli edifici.

 

Come sempre fatto in precedenti occasioni, riporto tale relazione all’interno della mia Newsletter per rendere edotti tutti coloro che la seguono su quelli che sono i loro diritti relativamente alla presenza di amianto.

 

Visto la vastità dell’argomento ho diviso la relazione in cinque parti.

La prima parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 203) è relativa a:

  • premessa;
  • normativa di riferimento;
  • localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie.

La seconda parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 204) è relativa a:

  • valutazione del rischio da presenza di amianto;
  • interventi di bonifica del materiale contenente amianto.

La terza parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 205) è relativa a:

  • metodi di bonifica;
  • programma di controllo dei materiali di amianto negli edifici;
  • modalità di intervento su materiali contenenti amianto o in caso di bonifica.

La quarta parte (che è stata pubblicata nella Newsletter 206) è relativa a:

  • obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 per i lavori di demolizione o rimozione di amianto;

La quinta parte (che viene pubblicata nella presente Newsletter) è relativa a:

  • individuazione delle figure responsabili;
  • come tutelarsi.

 

Marco Spezia

 

 

  1. INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE RESPONSABILI

 

Come accennato in premessa, per definire le responsabilità penali e civili derivanti dalla L.257/92 e dal D.Lgs.81/08, occorre distinguere tra edifici adibiti esclusivamente ad abitazione (occupati quindi solo dagli abitanti) ed edifici adibiti ad attività lavorative (occupati quindi dai lavoratori e da eventuali ospiti o fruitori dell’edificio).

La L.257/92 definisce gli obblighi a carico dei proprietari degli edifici e il relativo apparato sanzionatorio (precedentemente riportato).

 

Il primo obbligo è quello del rispetto dell’articolo 12, comma 4 della L.257/92 stessa (comunicazione alla ASL dei dati relativi all’inventario dell’amianto presente negli edifici).

Il secondo obbligo è quello del rispetto delle norme prescrittive del D.M.06/09/94 (individuazione del materiale contenente amianto, valutazione del rischio, piano di controllo, cautele nelle attività intervento o bonifica su materiale contenente amianto).

Va osservato che la norma prescrittiva di cui al punto 4a) del D.M.06/09/94 (attuazione del programma di controllo) è a carico “del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge”. Si presume che il “responsabile dell’attività” sia il datore di lavoro di cui al D.Lgs.81/08.

 

Per quanto riguarda gli edifici privati la figura del proprietario è facilmente desumibile da una visura catastale dell’edifico.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, la figura del proprietario varia in funzione dell’ordinamento relativo al tipo di edificio.

In particolare per le scuole dell’infanzia e primarie il proprietario è il Comune (il cui legale rappresentante è il Sindaco ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000), per le scuole secondarie il proprietario è la Provincia (il cui legale rappresentante è il Presidente ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000), per gli ospedali pubblici il proprietario è l’Azienda Sanitaria Locale (il cui legale rappresentante è il Direttore generale ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 del 1992).

 

Il D.Lgs.81/08 definisce invece gli obblighi a carico esclusivamente del datore di lavoro, per quanto riguarda la valutazione dei rischi e del datore di lavoro o dei dirigenti (se formalmente delegato dal datore di lavoro) per quanto riguarda gli altri obblighi.

La figura del datore di lavoro secondo il D.Lgs.81/08 è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto stesso come:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”;

mentre la figura del dirigente è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto come:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

 

Per aziende private, le persone fisiche che occupano il ruolo di datore di lavoro e di dirigente sono desumibili da una visura camerale e dall’ organigramma aziendale della azienda.

Per quanto riguarda le aziende pubbliche, vale quanto riportato nell’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08 che specifica che:

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

In merito agli obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente delle aziende pubbliche vale poi quanto riportato all’articolo 18, comma 3 del D.Lgs.81/08:

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Pertanto, relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs.81/08, il dirigente o funzionario dei azienda pubblica è chiamato ad assolvere quelli di natura gestionale e organizzativa (nel caso presente individuazione dell’amianto, valutazione del rischio, comunicazione alla ASL, definizione del piano di controllo), mentre per gli obblighi relativi a interventi strutturali (nel caso presente manutenzioni, bonifica, rimozione di materiale contenente amianto) essi sono a carico dell’Ente proprietario, nella figura del legale rappresentante, come sopra definiti.

 

 

  1. COME TUTELARSI

 

Relativamente ai rischi derivanti dalla presenza di materiali contenente amianto negli edifici pubblici o privati, la normativa illustrata definisce specifici obblighi a carico di proprietari e datori di lavoro per eliminare o ridurre il rischio per la salute degli occupanti l’edifico (lavoratori o visitatori) e dei lavoratori incaricati di interventi su o in prossimità dell’amianto.

 

Gli obblighi a carico dei proprietari degli edifici e dei datori di lavoro delle attività che si svolgono al loro interno possono essere riassunti come segue:

  • valutazione preliminare della effettiva presenza di amianto, se necessario anche con campionamenti e analisi da eseguirsi da laboratori abilitati;
  • specifica valutazione del rischio per la salute dei lavoratori e degli occupanti l’edificio derivanti dalla presenza di amianto;
  • redazione di un inventario dell’amianto per l’edifico in esame, contenente tutti i dati necessari a individuare il rischio per gli occupanti dell’edificio
  • consegna formale dell’inventario alla ASL competente per territorio;
  • bonifica (incapsulamento, confinamento, rimozione) dell’amianto se a seguito della valutazione del rischio, si può ritenere che il rilascio di fibre di amianto nell’ambiente superi i limiti fissati dalla normativa;
  • costante monitoraggio periodico (annuale) dello stato dei materiale contenenti amianto per tramite di responsabile amianto formalmente nominato;
  • bonifica (incapsulamento, confinamento, rimozione) dell’amianto a seguito di degrado della situazione, come rilevato dal monitoraggio periodico;
  • affidamento di eventuali attività di bonifica solo a ditte specializzate e abilitate formalmente e a seguito di un piano di lavoro redatto da tecnico abilitato da consegnare alla ASL competente per territorio;
  • attuazione di tutte le misure necessarie per impedire che gli occupanti dell’edificio siano sottoposti ad esposizione a fibre di amianto durante l’eventuale opera di bonifica;
  • avviamento dei rifiuti contenenti amianto a discariche autorizzate e con le procedure e le cautele previste dalla normativa;
  • redazione di attestato di riconsegna da parte della ditta incaricata della bonifica e consegna al proprietario dell’edificio.

Il mancato adempimento di questi obblighi costituisce reato sanzionabile penalmente.

 

Nel caso di inadempimenti alla L.257/92, il relativo reato può essere denunciato da qualunque cittadino, ai sensi dell’articolo 333, commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale:

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale”.

Nel caso di inadempimenti relativi alla presenza di amianto negli edifici, l’autorità di vigilanza è costituita dalla ASL tramite gli ispettori del servizio di igiene e sanità pubblica e/o del servizio di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Le richieste di intervento degli ispettori della ASL devono essere fatte in maniera formale, cioè con lettera scritta di denuncia di reato, inviata tramite Raccomandata RR, sia alla ASL, che, per conoscenza, al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di competenza, che ha il compito di verificare il corretto operato degli ispettori.

 

Gli ispettori ASL incaricati dell’accertamento di reato sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 che stabilisce che:

In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’articolo 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi […] assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria”.

In quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli ispettori ASL ai quali è stato formalmente comunicato il reato devono intervenire obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale:

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale”;

 

Di tutti questi passi l’ASL come organismo di vigilanza deve dare comunicazione al Pubblico Ministero, come anche disposto dall’articolo 347 comma 1 del Codice di Procedura Penale:

Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”.

 

Se a seguito di denuncia formale, i funzionari ASL non intervengono, commettono a loro volta reato penale, secondo l’articolo 328 del Codice Penale:

Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

 

In questo caso occorre denunciare il fatto alla Procura della Repubblica (cioè al Pubblico Ministero), allegando la lettera inviata alla ASL corredata della cartolina di RR e segnalando da parte dei funzionari ASL il mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 20 del D.Lgs.758/94 e dell’articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale sopra citati.

Inoltre si può richiedere al Pubblico Ministero la richiesta di intervento da parte della ASL ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del D.Lgs.758/94:

Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione”.

 

In caso di inadempimenti agli obblighi di cui al D.Lgs.81/08, oltre che dal singolo lavoratore o cittadino, la denuncia di reato, con i medesimi passi sopra indicati, può essere fatta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che i lavoratori hanno la facoltà di eleggere, ai sensi dell’articolo 47, commi 2, 3, 4 del D.Lgs.81/08:

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

  1. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
  2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

Il RLS ha la possibilità di segnalare al datore di lavoro e/o ai dirigenti ogni mancato adempimento alla normativa vigente, chiedendo loro i necessari adeguamenti.

Tale possibilità è sancita dall’articolo 50, comma 1, lettere m) ed n) del D.Lgs.81/08:

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

[…]

  1. m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  2. n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

[…]”.

Inoltre, nel caso che a seguito di tali segnalazioni e proposte, l’azienda non provveda a ottemperare ai relativi articoli del D.Lgs.81/08, il RLS ha la facoltà di segnalare i mancati adempimenti all’organo di vigilanza (gli ispettori ASL), richiedendone l’intervento, secondo quanto stabilito dall’articolo 50, comma 1, lettera o):

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

[…]

  1. o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

 

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TROPPO INQUINAMENTO DALL’ILVA: IL FATTO SUSSISTE

 

Da: Peacelink

http://www.peacelink.it

 

L’ILVA CHIEDE IL PATTEGGIAMENTO

TROPPO INQUINAMENTO DALL’ILVA: IL FATTO SUSSISTE

 

La Commissione Europea risponde a una nuova interrogazione parlamentare sull’ILVA di Taranto e pone al centro la questione dell’informazione sulla salute dei lavoratori. PeaceLink diffonde oggi ai media locali, nazionali ed europei un comunicato stampa (vedi a seguire).

 

Ci è pervenuta la risposta della Commissione Europea all’interrogazione sull’Ilva di Taranto presentata dall’eurodeputato Mady Delvaux-Stehres (vedi a seguire).

 

La Commissione Europea, tramite il Commissario all’Ambiente Karmenu Vella, risponde all’eurodeputato che “riceve regolari aggiornamenti dall’associazione PeaceLink” e cita la direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali che costituisce il punto di riferimento della procedura di infrazione lanciata nel 2013 su cui si sta verificando la risposta del Governo Italiano circa il Parere Motivato emanato dalla Commissione Europea.

 

Appare di particolare interesse il riferimento che la Commissione Europea fa al Regolamento (CE) N. 1338/2008 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ci auguriamo che tale pressione serva finalmente a creare una maggiore attenzione e informazione sulla salute nei luoghi di lavoro, sulle cause di morte in particolare nell’ILVA, uno stabilimento in cui gli operai sono a contatto con sostanze cancerogene, genotossiche e neurotossiche.

E’ un monitoraggio oggi particolarmente sentito fra i lavoratori che per molto tempo sono rimasti pochissimo informati delle problematiche sanitarie connesse alla loro attività e che solo dopo la perizia della magistratura sono venute alla luce in forma drammatica.

 

Questa costante attenzione e informazione richiesta da PeaceLink alla Commissione Europea, attraverso tutti i canali di comunicazione istituzionale, assume un rilievo cruciale nel momento in cui (proprio mentre si avvicina l’epilogo della procedura di infrazione sull’ILVA) apprendiamo che l’ILVA stessa chiederà il patteggiamento nel processo sul disastro ambientale.

Ieri nell’udienza preliminare al Tribunale di Taranto uno dei legali dell’azienda siderurgica, Angelo Loreto, ha chiesto al GUP il rinvio della discussione perché l’ILVA SpA, in amministrazione straordinaria, ha avanzato richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per poter procedere formalmente alla richiesta di patteggiare.

 

Si delinea ormai un quadro molto chiaro della situazione e questo non fa che confermare la giustezza dell’azione di PeaceLink che in tutti questi anni (andando controcorrente rispetto al potere politico) ha costantemente messo sotto accusa l’ILVA per le sue pericolose emissioni tossiche e cancerogene.

 

Il frutto di questo continuo pressing (svolto assieme alle tante articolazioni della società civile tarantina, da tempo indignata della disattenzione del potere politico nazionale verso le problematiche della salute) sta dando risultati importanti.

 

Di fronte alla linea negazionista di chi continuava a sostenere (di fronte all’eccesso di inquinamento) che “il fatto non sussiste”, oggi possiamo dire che “il fatto sussiste” ed è all’attenzione di tutte le autorità competenti, dalla magistratura alla Commissione Europea.

23 aprile 2015

Per PeaceLink

Alessandro Marescotti

Antonia Battaglia

Luciano Manna

 

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COMUNICATO STAMPA DI PEACELINK

 

Il Commissario per l’Ambiente Karmenu Vella ha risposto all’interrogazione parlamentare sulla persistenza dell’inquinamento prodotto dall’ILVA di Taranto, domanda scritta presentata per Peacelink dall’eurodeputato Mady Delvaux-Stehres.

 

La Commissione si dice costantemente informata da Peacelink sulla situazione in atto a Taranto e sullo svolgimento delle attività relative allo stabilimento siderurgico.

 

Dopo il lancio della procedura di infrazione nata su denuncia di Peacelink, la Commissione sta attualmente verificando che le Autorità Italiane prendano le misure necessarie per ridurre l’inquinamento prodotto dall’ILVA come previsto dalla Direttiva Europea sulle emissioni industriali.

 

La Commissione sta esaminando la risposta inviata dall’Italia in merito al Parere Motivato e sono in corso di analisi le misure adottate dalle Istituzioni Italiane. Di conseguenza, la Commissione deciderà a breve su quali siano le misure più appropriate da adottare in merito alla procedura di infrazione.

 

Peacelink continua a informare le Istituzioni Europee di quanto accade a Taranto, in merito non solo alla questione dell’inquinamento, ma anche dei diversi profili che toccano il futuro dello stabilimento ILVA e quindi della città di Taranto.

 

Peacelink

Antonia Battaglia

Alessandro Marescotti

Luciano Manna

 

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LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL’ONOREVOLE MADY DELVAUX-STEHRES

 

Answer given by Mister Vella on behalf of the Commission

 

  1. The Commission, which receives regular updates from the Peacelink association mentioned by the Honourable Member, is aware of the situation in Taranto relating to the operation of the ILVA steel installation.

 

  1. As mentioned by the Honourable Member, the Commission has launched an infringement procedure (2013/2177), aimed at ensuring that the Italian authorities take the necessary measures to reduce as much as possible the environmental impact of the installation under the Industrial Emissions Directive(1). The Commission will assess the reply of and the measures to be taken by the Italian authorities in response to the reasoned opinion issued in October 2014 and will decide on the appropriate follow up to be given to the matter.

 

  1. The regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council(2) provides a legal framework for European Union statistics on public health and health and safety at work. The framework Regulation has been completed since 2008 with specific Commission Regulations on causes of death and accidents at work statistics in 2011, and on the European Health Interview Survey (EHIS) in 2013(3) for which Member States have the obligation to report health data to the European Commission (Eurostat)(4).

 

Notes

(1) Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24.11.2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (OJ L 334, 17.12.2010, page 17).

(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1338&from=EN

(3) http://ec.europa.eu/health/data_collection/key_documents/index_en.htm

(4) http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/statistics-illustrated

 

 

Risposta data dal signor Vella a nome della Commissione

  1. La Commissione, che riceve regolari aggiornamenti dell’associazione PeaceLink, citata dall’onorevole parlamentare, è consapevole della situazione di Taranto in relazione al funzionamento dell’impianto siderurgico ILVA.
  2. Come accennato dall’onorevole parlamentare, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione (2013/2177), finalizzata a garantire che le autorità italiane prendano le misure necessarie per ridurre il più possibile l’impatto ambientale dell’impianto ai sensi della Direttiva sulle emissioni industriali (1). La Commissione valuterà la risposta e le misure da adottare da parte delle Autorità italiane in risposta al parere motivato emesso nel mese di ottobre 2014 e deciderà sul appropriato adeguato da dare alla materia.
  3. Il regolamento (CE) N. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fornisce un quadro giuridico per le statistiche dell’Unione europea in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul lavoro. Il regolamento quadro è stato completato dal 2008 con specifici regolamenti della Commissione sulle statistiche delle cause di morte e di infortuni sul lavoro nel 2011, e sulla indagine europea sulla salute (IES) nel 2013 (3) per i quali gli Stati membri hanno l’obbligo di segnalare i dati sanitari alla Commissione europea (Eurostat) (4).

Note

(1) La Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/11/10 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334, 17/12/10, pagina 17).

(2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1338&from=EN

(3) http://ec.europa.eu/health/data_collection/key_documents/index_en.htm

(4) http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/statistics-illustrated

 

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CASSAZIONE: OBBLIGO DI MANTENERE TEMPERATURE IDONEE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

Da FILCAMS CGIL Lombardia

http://www.rlsfilcams-lombardia.org

27/04/15

 

Come è noto il datore di lavoro è obbligato ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la salute e la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

La violazione di tale obbligo, indica la Sentenza della Corte di Cassazione sezione Lavoro del 1 aprile 2015 n. 6631, legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione.

I lavoratori inoltre, continua la Sentenza, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

 

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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA DEL 1 APRILE 2015, N. 6631

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con Sentenza del 14/11/07, la Corte d’appello di Milano, confermando la Sentenza del Tribunale di Lecco del 2005, ha condannato la B. SpA al pagamento in favore dei lavoratori indicati in epigrafe della retribuzione di un’ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta in ragione e a seguito della astensione dal lavoro dei lavoratori a causa del freddo nell’ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia.

In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che non fu proclamato alcuno sciopero in quella giornata, ma che l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro e al fermo a monte della lavorazione.

Avverso tale Sentenza ricorre il datore di lavoro per un motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso i lavoratori.

Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ragione

della mancata considerazione che l’ambiente di lavoro in cui operavano i ricorrenti era regolarmente riscaldato e che il fermo dell’impianto di riscaldamento aveva interessato solo il piano sottostante quello occupato dai lavoratori in causa mentre, per altro verso, si rileva, lamentando che tale accertamento non era stato fatto dalla Sentenza impugnata, che il varco aperto verso l’esterno al piano interessato dalle lavorazioni era di dimensioni assai contenute tali da non poter incidere sulla temperatura del grande locale.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Occorre premettere che il datore di lavoro è obbligato ex articolo 2087 del Codice Civile ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui (Sezione L, Sentenza n. 10553 del 07/05/13; Sezione L, Sentenza n. 14375 del 10/08/12; Sezione L, Sentenza n. 11664 del 18/05/06; Sezione L, Sentenza n. 9576 del 09/05/05).

I lavoratori, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e corretta, ha accertato che la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l’azienda aveva ritenuto legittima l’interruzione dell’attività lavorativa diparte dei dipendenti del piano inferiore. Nel contempo, la sentenza ha accertato che il sito aziendale era articolato in due piani non separati del tutto tra loro, perché il divisore dei piani non occupava l’intero perimetro e consentiva il passaggio d’aria tra i due piani, essendovi un tunnel tra i due piani che consentiva il collegamento tra gli stessi per il passaggio dei carrelli e quindi l’immissione di aria fredda.

La Sentenza ha considerato altresì che al piano superiore vi era un varco per consentire l’installazione di una porta per realizzare una nuova uscita di sicurezza e che tale varco era completamente aperto per un certo periodo della mattina, aggravando la situazione.

Il fatto che il reparto fosse vasto è stato valutato dalla Corte, che lo ha ritenuto tuttavia irrilevante, essendosi evidenziato che il passaggio di aria fredda avveniva senza ostacoli.

Tale valutazione della Corte territoriale, involgendo un giudizio di merito, non è censurabile in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

 

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti in solido delle spese di lite, che si liquidano in euro tremilacinquecento per compensi, euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

 

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I DPI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO NEL SETTORE SANITARIO

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

21 aprile 2015

 

Una nota della Regione Lombardia con le indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei Dispositivi per la Protezione Individuale (DPI) da rischio biologico in ambito sanitario. Focus sui DPI di protezione del corpo.

 

In relazione alla recente diffusione della malattia da virus Ebola (Ebola Virus Disease, EVD) sta aumentando l’attenzione di molti enti locali verso i rischi biologici che possono colpire il personale sanitario.

A questo proposito la Direzione Regionale Salute della Regione Lombardia ha diffuso una nota che fornisce alle strutture sanitarie ed ospedaliere una guida operativa per la scelta dei DPI per gli operatori sanitari a protezione del rischio biologico, e più in generale, da patologie infettive diffusive.

 

Infatti la Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 della Regione Lombardia (che segue altre indicazioni trasmesse con nota H1.2014.0035971 del 4 novembre 2014) riporta le “Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da rischio biologico in ambito sanitario”.

Tali indicazioni si configurano in particolare quale strumento di supporto, tenuto conto della complessità della specifica materia e fatte salve eventuali ulteriori indicazioni ministeriali che dovessero pervenire relativamente alla Malattia da Virus Ebola.

Nella premessa alla tabella, che indica i DPI atti a proteggere gli operatori interponendosi come barriera all’agente patogeno, si ricorda che la mera messa disposizione dei DPI non può, da sola, essere garanzia di efficacia se non accompagnata da:

  • una preliminare valutazione del processo clinico, sulla base della quale individuare le misure precauzionali necessarie (tenuto conto delle modalità di trasmissione e delle attività diagnostico-terapeutiche previste);
  • l’individuazione dei soggetti, direttamente o indirettamente coinvolti, ivi compresi quelli di servizi esternalizzati e subfornitori;
  • la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione, formazione e addestramento previsti per il corretto utilizzo dei dispositivi (per tale ragione vengono riportate le indicazioni relative alla corretta sequenza della vestizione/devestizione/decontaminazione dei medesimi);
  • il riesame di sistema, a conferma dell’appropriata attuazione delle misure previste (anche mediante istruzioni operative), ovvero la loro revisione, ove fosse ritenuto opportuno o necessario.

Si sottolinea inoltre che solo una sinergica connessione tra le funzioni organizzative coinvolte può permettere garanzia di risultato: per questo è importante che sin dall’avvio del processo di individuazione e scelta dei DPI si determini, accanto al coinvolgimento degli uffici direttamente interessati (approvvigionamenti, farmacoeconomia, acquisti, ecc.) e delle funzioni previste dalla norma (datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente), anche l’interessamento di coloro (infettivologi, microbiologi, ecc.) che, con riguardo al rischio biologico in ambito sanitario, possono fornire un importante contributo.

E nella fase di valutazione e individuazione dei DPI non bisogna dimenticare di tener conto anche della loro ergonomia, in ragione delle differenze di genere, e le specifiche peculiarità soggettive (ad esempio l’utilizzo di occhiali da vista, allergia al lattice, ecc.) che possono impedire o limitare l’utilizzo di un particolare dispositivo. E ulteriori considerazioni devono essere poste in ordine alla scelta di DPI monouso o pluriuso.

Veniamo alle indicazioni operative per la valutazione, la scelta e il corretto utilizzo dei DPI da rischio biologico in ambito sanitario.

Nella tabella sono riportati indicazioni sui DPI relativi a:

  • protezione degli occhi: può essere conseguita utilizzando occhiali di sicurezza con protezioni laterali o con occhiali a maschera; in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può essere necessario l’utilizzarli congiuntamente ad altri DPI atti a proteggere anche altri parti del corpo (ad esempio mucose naso-buccali) o organi (ad esempio apparato respiratorio);
  • protezione degli occhi e delle mucose: la protezione conseguita utilizzando la visiera, permette la protezione degli occhi, del viso e delle mucose; in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno può comunque essere necessario l’utilizzo congiunto ad altri DPI atti proteggere il corpo o una sua parte o organi (ad esempio apparato respiratorio);
  • protezione delle vie respiratorie: anche in questo caso in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo (copricapo) o del corpo (tuta intera con cappuccio);
  • protezione delle vie respiratorie e delle mucose: dopo aver ricordato nuovamente che in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI per la protezione del capo o del corpo, sono presentate le maschere a pieno facciale riutilizzabili con filtri e i dispositivi di filtrazione dell’aria elettroventilati con filtri;
  • protezione del corpo: un indumento di protezione è un indumento comprendente le protezioni che copre o sostituisce gli indumenti personali e che è stato progettato per proteggere contro uno o più pericoli; si fa riferimento a camice, tuta completa e tuta a scafandro;
  • protezione delle mani: guanti monouso.

Per concludere questa breve presentazione della Nota della Regione Lombardia, ci soffermiamo sui dispositivi di protezione del corpo.

In particolare con questi dispositivi la protezione dagli agenti biologici è determinata dalla classificazione in relazione a:

  • resistenza alla penetrazione di sangue sintetico;
  • resistenza alla penetrazione di patogeni trasportati dal sangue;
  • resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate;
  • resistenza alla penetrazione di aerosol contaminato;
  • resistenza alla penetrazione di liquidi con batteri.

I DPI presentati sono ritenuti idonei per la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 e possono essere utilizzati per la protezione da alcuni agenti biologici del gruppo 4.

Veniamo alle indicazioni relative ai singoli DPI di protezione del corpo:

  • camice: adatto agli agenti patogeni trasmissibili per contatto; è un dispositivo monouso utilizzabile per la protezione parziale del corpo da schizzi; deve disporre di chiusura posteriore sovrapponibile; può disporre di elastici ai polsi o polsini; in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno è necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI (Norme tecniche: EN 340 e EN 14126);
  • tuta completa: adatta agli agenti patogeni trasmissibili per contatto; è un dispositivo monouso munito di cappuccio che protegge da schizzi e spruzzi e può disporre di disporre di calzari; il sistema di chiusura, posto anteriormente, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione; in relazione alla modalità di trasmissione dell’agente patogeno, può essere necessario l’utilizzo congiuntamente ad altri (Norme tecniche: EN 340 e EN 14126);
  • tuta scafandro ventilata: è una tuta protettiva intera munita di schermo, cappuccio e calzari; è adatta agli agenti patogeni trasmissibili per via aerea e per contatto; è un indumento di protezione completo, munito di scafandro che protegge da schizzi e spruzzi e sistema di ventilazione alimentato con aria motore munito di sistema di filtrazione; il sistema di chiusura, le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi devono soddisfare i requisiti specificati dalle pertinenti norme tecniche di classificazione; consentono di effettuare la doccia decontaminante (Norme tecniche: EN 340, EN 14126 e EN 14605).

 

La Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 della Regione Lombardia “Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario”, protocollo H1.2015.0004975è consultabile l’’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13161:lomb49752015&catid=27:normativa-regionale&Itemid=59

 

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DPI DELLE MANI E DELLE BRACCIA: TIPOLOGIA E REQUISITI

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

23 aprile 2015

 

Informazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle mani e delle braccia tratte dal progetto “Impresa Sicura”. I rischi per le mani, la normativa, la tipologia dei dispositivi di protezione e i requisiti generali e fondamentali.

 

Le nostre mani, strumenti preziosi e fondamentali per la nostra vita e il nostro lavoro, sono una delle parti del corpo più colpite da incidenti professionali. E infatti l’allegato VIII del D.Lgs.81/08 (Testo Unico), specialmente con riferimento alle “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale”, riporta molte informazioni sull’utilizzo dei guanti di protezione, sui rischi da cui proteggersi e sui fattori da prendere in considerazione per la scelta del DPI. E al Titolo VIII “Agenti fisici” del Testo Unico, al Capo III, si fa riferimento anche ai guanti di protezione contro rischi da vibrazione.

Per affrontare il tema generale dei DPI delle mani e delle braccia riprendiamo a sfogliare i documenti correlati al progetto multimediale “Impresa Sicura” che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Progetto che ha prodotto negli anni diversi materiali relativi alla prevenzione in vari comparti lavorativi (metalmeccanica, cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ecc.) e una raccolta dettagliata di informazioni sui DPI nel documento “Impresa Sicura DPI”.

Dopo aver descritto i vari rischi a cui possono essere soggette le nostre mani (meccanici, biologici, chimici, fisici, termici, elettrici, ecc.) il documento ricorda che la protezione da tali rischi si può ottenere tramite DPI di diversa conformazione anche in funzione della parte della mano e/o del braccio che si vuol proteggere.

Ad esempio si possono utilizzare:

  • guanti a manopola: sono adatti per i lavori pesanti (“presa grossa”) e possono essere facilmente sfilati in caso di necessità; sono normalmente in pelle resistente e sono adatti soprattutto come protezione contro lesioni provocate meccanicamente, ad esempio trasporto, lavori di imbracatura, lavori di smistamento e riparazioni, presa o sostegno di oggetti di grande dimensione con superficie ruvida o spigoli vivi;
  • guanti a tre dita: sono adatti per lavori che richiedono l’uso di singole dita (“pinza chiave”), ad esempio saldatura, molatura e riparazioni;
  • guanti a cinque dita: vanno usati quando è richiesta particolare destrezza delle mani (“pinza pulpare” e “pinza fine”); alla luce di queste esigenze essi dovranno essere prodotti in materiali sottili; in caso di emergenza i guanti a cinque dita vengono sfilati con difficoltà;
  • guanti a mezze dita: vanno usati quando è richiesta particolare destrezza e sensibilità tattile delle dita;
  • ditali: sono costruiti in materiali come gomma naturale, propilene o metallo e si utilizzano per la protezione delle estremità delle dita, lasciando libero il resto della mano;
  • manicotti: sorta di manica grossa e corta, realizzata con vari materiali (maglia metallica, pelle, propilene, ecc.) aperta alle due estremità, in cui si infilano le braccia per proteggerle da vari rischi;
  • fasce di protezione dei polsi: spesso in neoprene misto tessuto, con o senza imbottiture interne; ideale sostegno per il polso che consente una minor sollecitazione dei tendini; utilizzate in ambito sportivo, non sono da considerarsi come DPI propriamente detti.

In particolare i guanti di protezione devono essere impiegati nei casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, con misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. E la scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità, ricordando che la “presa” deve essere sempre garantita.

Il documento si sofferma in particolare su alcuni requisiti generali e fondamentali, con riferimento a quanto prescritto dalle norme UNI (sono indicate in una tabella).

Ne vediamo alcuni con particolare riferimento alla norma UNI EN 420:

  • innocuità: i materiali del guanto, comprese le cuciture e i bordi, nonché i prodotti della loro degradazione e le sostanze in essi contenute, e in particolare quelle parti che sono a diretto contatto con l’utilizzatore, non devono danneggiare la sua salute e la sua igiene; nelle istruzioni fornite dal fabbricante devono essere elencate tutte le sostanze che sono note come potenziali allergizzanti; il pH dei guanti deve essere maggiore di 3,5 e minore di 9,5;
  • ergonomia/confortevolezza: la confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti; le taglie dei guanti (riportate in un apposita tabella) sono definite sulla base di due caratteristiche dimensionali delle mani: circonferenza; lunghezza (distanza tra polso e l’estremità del dito medio); si annota che sono possibili anche mezze taglie, le cui misure sono ricavate per interpolazione delle misure riportate nella precedente tabella e taglie più piccole o più grandi, estrapolabili sempre dai suddetti dati; la lunghezza minima della mezza taglia deve coincidere con quella della taglia unitaria immediatamente superiore;
  • destrezza: la destrezza offerta dal guanto dovrebbe essere la massima possibile; essa dipende da vari fattori, quali spessore del materiale con cui è fabbricato il guanto, la sua elasticità e la sua deformabilità; se richiesto, la destrezza delle dita deve essere testata e le prestazioni graduate (anche in questo caso è riportata una tabella con i livelli di prestazione);
  • trasmissione e assorbimento al vapore acqueo: se possibile i guanti di protezione devono permettere la permeabilità al vapore acqueo in modo che le mani dell’operatore possano operare in una situazione di benessere; qualora le caratteristiche di protezione del guanto impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione; l’assorbimento del vapore acqueo deve essere di almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.

Il documento si sofferma poi sulla pulizia richiamando l’obbligo per gli utilizzatori dei guanti di:

  • destinarli a un uso personale, a operatori forniti di istruzioni comprensibili in ordine alle caratteristiche dei DPI, alle procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito e agli obblighi che seguono;
  • mantenerli in efficienza e in condizioni igieniche adeguate, mediante operazioni di pulizia e manutenzione e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

E a tale proposito, in conclusione di questa rassegna generale su tipologie e requisiti dei dispositivi di protezione individuale delle mani e delle braccia, può essere utile richiamare alcune piccole indicazioni per l’uso dei guanti:

  • indossare i guanti con le mani pulite e asciutte;
  • non indossare gli stessi guanti per troppo tempo; ad esempio in caso di lavoro prolungato si possono utilizzare due paia alternativamente;
  • dopo l’uso, pulirli prima di sfilarli dalle mani;
  • utilizzarli soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.

L’accesso via internet al sito “Impresa Sicura” è gratuito e avviene tramite una registrazione all’indirizzo:

http://impresasicura.org/ita/pages/home.php

 

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IL RAPPORTO FRA IL LAVORATORE AUTONOMO E GLI ALTRI SOGGETTI DELLA SICUREZZA

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

24 aprile 2015

 

I rapporti tra il lavoratore autonomo che fa manutenzione in un luogo di lavoro e altri soggetti della sicurezza aziendale: datore di lavoro, preposto, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, imprese appaltatrici, altri lavoratori autonomi.

 

In tutti i luoghi di lavoro l’esecuzione delle manutenzioni è affidata generalmente a manutentori esterni che sono spesso lavoratori autonomi. E dunque l’esecuzione di queste attività di manutenzione viene a coinvolgere (seguendo quanto disposto dal D.Lgs.81/08) molti soggetti, dal datore di lavoro “ospitante” al lavoratore autonomo “ospitato”, dai dipendenti del committente alle altre imprese o lavoratori autonomi pure presenti nel luogo di lavoro.

Proprio per dare alcune utili informazioni in un mondo, quello del lavoro autonomo, spesso caratterizzato da un’alta frequenza di incidenti, la Camera di Commercio di Padova ha elaborato cinque miniguide per l’applicazione del D.Lgs.81/08 nelle manutenzioni nei luoghi di lavoro. Miniguide, a cura di Guido Cassella e di Giovanni Scudier, che esaminano e illustrano i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, con riferimento agli obblighi di ciascuno.

Questi i titoli esplicativi delle guide:

  • i rapporti tra il datore di lavoro “ospitante” (il committente) e il manutentore (il lavoratore autonomo);
  • i rapporti del lavoratore autonomo manutentore con il preposto all’attività del luogo di lavoro “ospitante”;
  • il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del luogo di lavoro “ospitante”;
  • i rapporti del lavoratore autonomo manutentore con un’altra impresa appaltatrice;
  • i rapporti del lavoratore autonomo manutentore con altro lavoratore autonomo.

 

Le miniguide, presentate nel convegno “Il lavoratore autonomo” (Padova, marzo 2012), non sono recenti. Sono state approvate dal Comitato Provinciale di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Provincia di Padova il 9 novembre 2012 e da allora la normativa sulla sicurezza ha avuto alcune modifiche, specialmente in relazione al cosiddetto “Decreto del Fare”. Ad esempio in merito al campo di applicazione del Titolo IV (articolo 88) del D.Lgs.81/08), agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (articolo 26) e all’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Malgrado tutte queste variazioni, che vi invitiamo ad approfondire attraverso gli articoli del nostro giornale, le miniguide rimangono un utile esempio di costruzione di relazioni proficue tra attori diversi della sicurezza aziendale.

Riprendiamo, a titolo esemplificativo, qualche indicazione raccolta al convegno padovano del 2012 nell’intervento “Manutenzioni in sicurezza nei luoghi di lavoro”, a cura degli stessi autori dei testi delle miniguide.

La guida relativa ai rapporti tra il committente e il lavoratore autonomo ricorda che l’accesso di un lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro per l’esecuzione di lavori di manutenzione introduce elementi e situazioni di rischio nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che normalmente si svolge.

In questo senso si ricorda che il datore di lavoro committente deve ad esempio fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa (informazioni sulle situazioni di rischio presenti nell’ambiente di lavoro in cui il lavoratore autonomo si troverà a lavorare e informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’ospitante in relazione alla propria attività lavorativa).

E deve cooperare con il lavoratore autonomo all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’intervento del lavoratore autonomo.

Nella guida sono indicate alcune forme di cooperazione anche con riferimento all’eventuale elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell’ospitante e il lavoratore autonomo.

Inoltre il datore di lavoro deve vigilare sull’applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI. Questo obbligo non è espressamente previsto dall’articolo 26, ma è un obbligo tipicamente proprio del datore di lavoro, il quale deve vigilare sull’applicazione delle regole di sicurezza nel luogo di lavoro (eventualmente tranne la struttura gerarchica dei dirigenti e preposti).

Riguardo ai rapporti tra il preposto e il lavoratore autonomo, la seconda guida ricorda gli obblighi del preposto in caso di manutenzioni svolte da lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro. Il preposto deve:

  • sovraintendere all’applicazione delle disposizioni contenute nel DUVRI e comunque delle regole volte a disciplinare la presenza del lavoratore autonomo;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

In relazione invece ai rapporti tra il RLS dell’attività lavorativa ospitante e il lavoratore autonomo (terza guida) vengono riportate, in caso di manutenzioni svolte da lavoratore autonomo all’interno del luogo di lavoro, le attribuzioni del RLS (articolo 50 del D.Lgs.81/08):

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • riceve informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • fa ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

La quarta guida riguarda invece i rapporti tra lavoratore autonomo e un’altra impresa appaltatrice.

Può infatti verificarsi che in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un’altra impresa appaltatrice, interessata alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione. In questi casi si pone l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, e i rapporti tra queste due diverse entità.

In particolare il datore di lavoro dovrà porre particolare attenzione ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità, oltre che disciplinare le singole situazioni riguardanti i soggetti esterni presenti all’interno del luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi nuovi e diversi introdotti rispettivamente dall’uno o dall’altra all’interno dell’ambiente di lavoro.

Concludiamo la presentazione delle miniguide, soffermandoci sui rapporti del lavoratore autonomo manutentore con altro lavoratore autonomo (quinta miniguida).

Può infatti verificarsi che in occasione dell’intervento del lavoratore autonomo manutentore all’interno di un luogo di lavoro sia presente in quello stesso luogo anche un altro lavoratore autonomo, interessato alla stessa attività manutentiva, oppure perché sta svolgendo in quel luogo un’altra prestazione.

Anche in questi casi si pone dunque l’esigenza di disciplinare non soltanto la presenza del lavoratore autonomo, ma anche la contemporanea presenza di un altro soggetto esterno, e i rapporti tra queste due diverse entità.

E come abbiamo visto nel caso della presenza di un’impresa appaltatrice, il datore di lavoro dovrà porre particolare attenzione ai rapporti che potranno intercorrere tra le due entità, oltre che disciplinare le singole situazioni riguardanti i soggetti esterni presenti all’interno del luogo di lavoro, con particolare riferimento ai rischi nuovi e diversi introdotti rispettivamente dall’uno o dall’altro all’interno dell’ambiente di lavoro.

E tutti devono cooperare al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutelare sia i lavoratori che si trovano nel luogo di lavoro che ospita i due lavoratori autonomi (esposti ai rischi nuovi e diversi connessi all’attività che i lavoratori autonomi portano all’interno del luogo di lavoro), sia gli stessi lavoratori autonomi (esposti a rischi nuovi e diversi che trovano nel luogo in cui si recano a lavorare).

La presentazione delle miniguide della Camera di Commercio di Padova, a cura di Guido Cassella e di Giovanni Scudier è scaricabile all’indirizzo:

http://www.ulss17.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=6010

Il documento “Manutenzione nel luogo di lavoro: i rapporti tra il datore di lavoro ospitante (il committente) e il manutentore (il lavoratore autonomo)” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150424_Miniguida_manutenzione_rapporti_DDL_manutentore.pdf

Il documento “Manutenzione nel luogo di lavoro: i rapporti del lavoratore autonomo manutentore con il preposto all’attività del luogo di lavoro ospitante” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150424_Miniguida_manutenzione_rapporti_manutentore_preposto.pdf

Il documento “Manutenzione nel luogo di lavoro: il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del luogo di lavoro ospitante” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150424_Miniguida_manutenzione_ruolo_RLS.pdf

Il documento “Manutenzione nel luogo di lavoro: i rapporti del lavoratore autonomo manutentore con un’altra impresa appaltatrice” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150424_Miniguida_manutenzione_rapporti_manutentore_impresa_appaltatrice.pdf

Il documento “Manutenzione nel luogo di lavoro: i rapporti del lavoratore autonomo manutentore con altro lavoratore autonomo” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/150424_Miniguida_manutenzione_rapporti_manutentore_lav_autonomo.pdf

 

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