SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 293 DEL 02/02/18

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 293 DEL 02/02/18

INDICE

  • Sorveglianza, controllo e manutenzione dei presìdi antincendio
  • Un mondo senza amianto? Il ruolo degli accordi internazionali
  • Sentenza della Cassazione: il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dei dipendenti
  • Movimentare in sicurezza i carichi manualmente e con mezzi ausiliari
  • Storie di infortunio: le false verità
  • I compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica – Movimento di lotta per la salute onlus

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

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SORVEGLIANZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI PRESÌDI ANTINCENDIO

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.83

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO

Ciao Marco,

all’interno della mia azienda è stato richiesto alle addette alle pulizie di compilare il modulo per il controllo delle porte antifiamma e dei sensori antifumo, che ti invio.

Non riesco a capire né se questo controllo spetta veramente a loro, né se è sufficiente per la sicurezza antincendio delle porte e della rilevazione fumi.

Se riesci a darmi delucidazioni ti ringrazio.

A presto.

RISPOSTA

Ciao,

vengo subito alle conclusioni.

Nel caso da te citato i lavoratori, a seguito di specifiche istruzioni formali, sono tenuti solo ad effettuare “sorveglianza” visiva in merito all’integrità e all’avvenuta chiusura delle porte tagliafuoco (REI) e alla integrità e alla presenza del lampeggiamento del led dei sensori di fumo.

Ogni altro tipo di “controllo” più approfondito e di “manutenzione” su tali presìdi potrà essere eseguito solo da tecnici qualificati.

Per la differenza tra “sorveglianza”, “controllo” e “manutenzione” ti rimando alle motivazioni sotto riportate.

Ritengo pertanto che il modulo che mi hai inviato possa essere tranquillamente compilato dai lavoratori, relativamente al semplice controllo visivo di cui sopra. Ti faccio notare che, correttamente, il modulo parla di “vigilanza” e non di “controllo” e pertanto è allineato alla normativa che ti riporto a seguire.

Di seguito le motivazioni di quanto sopra.

Per quanto riguarda le misure di protezione antincendio, l’articolo 46, comma 4 del D.Lgs. 81/08 rimanda al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (D.M. 10/03/98), emanato, a seguito del vecchio D.Lgs. 626/94 per regolamentare tali aspetti, ma ancora vigente.

A livello generale il D.M. 10/03/98 prevede al comma 1 dell’articolo 4 “Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” che:

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore”.

Quindi il controllo e la manutenzione di tutti i presìdi antincendio (porte tagliafuoco e uscite di emergenza, sensori di fumo, estintori, idranti, luci di emergenza, ecc.) deve essere organizzato dal datore di lavoro, secondo norme di buona tecnica vigenti.

All’interno dell’Allegato II “Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi” del D.M. 10/03/98, il Punto 2.11 “Mantenimento delle misure antincendio” prevede inoltre che:

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell’orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

[…]

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza”.

Pertanto, secondo tale punto, il controllo dei luoghi di lavoro e dei presìdi antincendio è demandato ai “lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio” (addetti alla prevenzione incendi), nominati dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, mentre i lavoratori in generale hanno comunque l’obbligo di segnalare eventuale situazione di pericolo.

Per meglio chiarire quali siano i compiti di semplice sorveglianza dei presìdi (da farsi da parte dei lavoratori in genere e, in particolare, dagli addetti alla prevenzione incendi) rispetto a quelli di controllo o manutenzione degli stessi (da farsi da parte di personale tecnico qualificato), occorre fare riferimento all’Allegato VI “Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio” del D.M. 10/03/98, che al Punto 6.2 “Definizioni” specifica che:

Ai fini del presente decreto si definisce:

  • sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo; la sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni;
  • controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
  • manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza e in buono stato le attrezzature e gli impianti;
  • manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente; essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l’impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;
  • manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione”.

A seguito di tali definizioni, il successivo Punto 6.4 “Attrezzature ed impianti di protezione antincendio” impone che:

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature e impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell’attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presìdi antincendio.

L’attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato”.

In definitiva, mentre l’attività di semplice “sorveglianza”, può essere effettuata da qualunque lavoratore e in particolare dagli addetti alla prevenzione incendi, ma solo “dopo aver ricevuto adeguate istruzioni”, l’attività di controllo periodico e di manutenzione non può essere effettuato da un generico lavoratore, ma solo “da personale competente e qualificato”.

Esemplificando per le tipologie di presìdi antincendio sopracitati, si possono avere le seguenti situazioni.

Porte tagliafuoco e uscite di emergenza:

  • sorveglianza (lavoratore generico): controllo visivo dell’integrità e della avvenuta chiusura (se prevista);
  • controllo (personale qualificato): oltre quanto sopra: controllo delle guarnizioni, prove di tenuta, prove del magnete di apertura, prova del maniglione antipanico;
  • manutenzione (personale qualificato): sostituzione (se necessario) delle guarnizioni, del magnete di apertura, del maniglione antipanico.

Sensori di fumo:

  • sorveglianza (lavoratore generico): controllo visivo dell’integrità, controllo del lampeggiamento del led di segnalazione funzionamento;
  • controllo (personale qualificato): oltre quanto sopra: prova del sensore (con simulatore di fumo), verifica della corretta segnalazione alla centralina di allarme;
  • manutenzione (personale qualificato): pulizia del sensore, sostituzione (se necessario) del sensore.

Estintori:

  • sorveglianza (lavoratore generico): verifica della presenza, verifica della data di scadenza del controllo, verifica della presenza del cartello indicatore;
  • controllo (personale qualificato): oltre quanto sopra: controllo della pressione letta sul manometro; controllo della presenza del sigillo di sicurezza;
  • manutenzione (personale qualificato): sostituzione (se necessario) del manometro, dell’erogatore, del mezzo estinguente.

Idranti:

  • sorveglianza (lavoratore generico): verifica della presenza, verifica della data di scadenza del controllo, verifica della presenza del cartello indicatore;
  • controllo (personale qualificato): oltre quanto sopra: controllo dello stato della manichetta e della lancia; controllo della presenza del sigillo di sicurezza;
  • manutenzione (personale qualificato): sostituzione (se necessario) della manichetta e/o della lancia.

Luci di emergenza:

  • sorveglianza (lavoratore generico): controllo visivo dell’integrità della plafoniera e/o dei pittogrammi;
  • controllo (personale qualificato): oltre quanto sopra: prova dell’efficienza (mediante sezionamento dell’energia elettrica e verifica dell’accensione);
  • manutenzione (personale qualificato): pulizia della plafoniera, sostituzione (se necessario) della lampada e/o della batteria.

Nel caso citato quindi i lavoratori, a seguito di specifiche istruzioni formali, dovranno effettuare “sorveglianza” in merito solo all’integrità e all’avvenuta chiusura delle porte tagliafuoco (REI) e alla integrità e alla presenza del lampeggiamento del led dei sensori di fumo.

Ogni altro tipo di “controllo” e “manutenzione” potrà essere eseguito solo da tecnici qualificati.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Un caro saluto.

Marco

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UN MONDO SENZA AMIANTO? IL RUOLO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

Da Rivista Pandora

https://www.pandorarivista.it

26/01/18

di Rebecca Paraciani

L’INDUSTRIA DELL’AMIANTO

Quando si parla di amianto o di asbesto, si fa riferimento ad un insieme di minerali costituiti da sottilissime fibre che garantiscono alta resistenza ed estrema flessibilità.

Oltre ad essere indistruttibile, è dotato di ottimo assorbimento acustico e isolamento termico ed è in grado di resistere all’usura e all’abrasione.

L’amianto vede il proprio momento di gloria durante il periodo dell’industrializzazione europea e nord americana, grazie alle sue molteplici potenzialità, che lo rendono adattabile a diversi scopi, e alla facilità con cui è possibile trovarlo in natura. E’ presente in circa 3.000 prodotti, nella maggior parte dei quali si trova miscelato con il cemento.

Il cemento-amianto, noto come Eternit, brevettato dal Ludwig Hatschek nel 1902, consiste nella commistione di acqua, cemento e fibre di amianto. Questa miscela andava a creare un impasto che poteva essere laminato in forma di lastre piane o ondulate o trafilato per la costruzione di tubi e manufatti. Il brevetto dell’austriaco Hatschek fu il punto di partenza di società indipendenti in Belgio, Inghilterra e Svizzera. E’ il 6 gennaio 1906 quando l’ingegnere Adolfo Mazza decide di avviare la produzione di cemento-amianto anche in Italia, acquistando il marchio Eternit e fondando la “Società Anonima Eternit Pietra Artificiale”.

Sono i primi anni del 1900 e sulla scena internazionale a utilizzare la “miracolosa” invenzione di Ludwig sono l’Eternit dell’Europa continentale, la Turner & Newall inglese e l’americana Johns & Manville. Nell’Europa continentale le famiglie imprenditoriali che decidono il destino dell’amianto sono quattro: la famiglia Hatschek, gli svizzeri Schmidheiny, la famiglia francese dei Cuvelier e quella belga dei Emsens-De Cartier.

Le ricchezze che possono derivare dal cemento-amianto sono paragonabili a quelle che porta il petrolio: le materie prime necessarie alla produzione sono disponibili in grandi quantità e a prezzi molto bassi. La potenziale floridità di questo mercato ha portato alla nascita di collaborazioni tra i maggiori produttori. Le imprese nel campo della lavorazione dell’Eternit si sono date mutuo sostegno, impegnandosi a rispettare particolari condizioni di vendita per sospendere la concorrenza, impedire la discesa dei prezzi e garantirsi un continuo profitto.

Nel 1928 nasce la SAIAC: Società Associata dell’Industria del Cemento Amianto, come strumento di mutuo aiuto, attraverso l’annullamento della concorrenza e il controllo sui prezzi in regime di oligopolio. Diventerà anche un utile apparato per controllare il sapere scientifico e le informazioni in tema di amianto. Lo scopo era infatti quello di gestire le conoscenze scientifiche che si stavano accumulando, evitando che raggiungessero l’opinione pubblica. Una delle modalità scelte per perseguire lo scopo è stata quella di anticiparne i risultati.

UNA CRESCENTE CONSAPEVOLEZZA SULL’AMIANTO

Il primo di questi studi risale al 1943, commissionato dalla Turner & Newall. L’80% dei topi testati sviluppa, in tre anni dal contatto con la polvere d’amianto, un cancro ai polmoni. Per tutelare l’immagine delle aziende e continuare a garantirsi la lavorazione dell’amianto, questo cartello di mutuo aiuto decise di non divulgarli. Verranno resi noti solamente negli anni Novanta. Un altro studio censurato dalla SAIAC risale al 1946, condotto dal dottor Hardy, medico del dipartimento di medicina preventiva della Harvard Medical School, il quale aveva dimostrato la relazione tra l’utilizzo dell’amianto e l’insorgere del cancro alla pleura.

Anche questa volta fu proibita la pubblicazione dei risultati. Sempre l’industria inglese, nel 1954, commissiona uno studio epidemiologico che dimostra che il rischio medio di ammalarsi di asbestosi tra uomini che lavorano a contatto con l’amianto da oltre venti anni, risulti dieci volte maggiore rispetto a quello della popolazione generale.

Altro episodio che risale allo stesso anno coinvolge il dottor Knox, medico del lavoro della Turner, il quale commissionò al dottor Doll un ulteriore studio epidemiologico sugli effetti dell’amianto tra i lavoratori della fabbrica. Considerando 113 lavoratori esposti professionalmente all’amianto per almeno 20 anni, egli notò una ricorrenza di cancro polmonare di 10 volte maggiore rispetto a quella della popolazione non esposta. Anche questa volta, per salvaguardare gli sporchi profitti della lobby, sarebbe stato opportuno non divulgare gli esiti della ricerca, ma Doll si oppose pubblicando sul “British journal of industrial medicine” gli sconcertanti risultati.

Sul finire degli anni Cinquanta, alla Seconda Conferenza Internazionale sulla Pneumoconiosi, si parla per la prima volta di mesotelioma, un tumore letale, e di come questo tipo di tumore sia correlato all’amianto. Il tempo di latenza di questo cancro può raggiungere i quarant’anni.

Gli studiosi Wagner e Webster riportano i risultati di una loro indagine condotta in Sud Africa, in un’area nella quale veniva estratta e lavorata la crocidolite. Su trentatré casi di mesotelioma, in solo otto di essi era chiaramente rintracciabile un’esposizione ad amianto che poteva essere ricondotta al lavoro; nei rimanenti casi l’esposizione era riconducibile all’aver vissuto nei pressi dell’area considerata. Per la prima volta il mesotelioma diventa tema di discussione all’interno di una situazione pubblica, considerato non più come rara conseguenza dell’asbestosi, ma come causato dall’esposizione ad amianto, che non è vista più come potenziale conseguenza lavorativa, ma che può colpire anche soggetti che vivono vicino alle zone contaminate.

Nel 1964, un altro incontro risulterà importante per la conoscenza delle ombre che l’amianto porta con sé. Irving Selikoff, pietra miliare della battaglia civile contro i pericoli dell’amianto, presiede presso l’Accademia di Scienze di New York una tavola rotonda sui mesoteliomi. In questa occasione di confronto anche un italiano, Vigliani, presentò i risultati di una ricerca condotta sui lavoratori indennizzati per asbestosi tra il 1943 e il 1965 nelle provincie di Torino e Alessandria. Tra i soggetti affetti di asbestosi, i casi di mesotelioma e carcinoma polmonare erano di gran lunga superiori che trai soggetti affetti da silicosi (patologia respiratoria che insorge a seguito dell’inalazione di silicio).

Sono però gli anni del dopoguerra e la ricostruzione che li caratterizza sembra non poter procedere senza amianto, che infatti registrerà, sino agli anni Settanta, un’impennata nei consumi. Le fabbriche decidono di mettere in atto strategie di cronicizzazione, adottando piccoli accorgimenti adatti a garantirsi una progressione più lenta delle malattie asbesto correlate e che, quindi, destasse meno scalpore nell’opinione pubblica. Vengono individuate all’interno degli stabilimenti zone dove il pericolo di esposizione è presente e zone dove invece “non vi è alcun rischio”. Viene detto che è possibile abbattere le polveri d’amianto con l’implementazione di apposite ventole. Non vengono informati i lavoratori, non vengono spostati in settori meno nocivi i lavoratori già ammalati, non vengono disposti per i lavoratori controlli medici periodici.

In questo stato di crescente consapevolezza, le industrie si ingegnano per invertire il flusso di informazioni a proprio vantaggio. Vincolante è l’incontro del 1971 a Londra, durante la Conferenza Internazionale degli organismi di informazione sull’amianto. Lo scopo è uno: veicolare le informazioni in modo tale da difendere l’amianto, mettendo in atto strategie comuni per continuare a incrementare i propri profitti. A questo scopo organizzano due tipi di azioni, positive e difensive.

Le azioni positive consistono nella creazione di campagne pubblicitarie, documentari, film e materiale informativo che cercano di far immaginare un mondo senza amianto. Campagne come “Dove saremmo senza l’amianto?” oppure “Cosa faremmo senza l’amianto?” mettono in luce tutte le qualità del miracoloso materiale, facendo leva sul suo essere naturale, sulle sue capacità ignifughe e ancora sul suo indispensabile utilizzo per la ricostruzione, per il funzionamento dei trasporti pubblici e privati.

Le azioni difensive consistono nel difendere l’asbesto con le unghie e con i denti. Non è sufficiente mettere in luce le sue potenzialità straordinarie, occorre ridurre al minimo le informazioni relative alla sua tossicità. Il modo per farlo è spiegato da Howard, segretario della conferenza del 1971: “occorre situare nella giusta prospettiva le informazioni sulla salute, ogni volta che vengono trasmesse al pubblico in maniera fuorviante”.

REGOLAMENTARE L’UTILIZZO DELL’AMIANTO

Questo stato di allarme è il punto di partenza per la fondazione dell’Associazione Internazionale per l’Amianto (AIA), che nasce per propagandare la difesa del materiale, anche con l’aiuto di uomini di scienza, sindacalisti ed esperti in comunicazione, cooptati al servizio degli interessi dei colossi.

Sul finire degli anni Settanta la Comunità Europea manifesta la necessità di regolamentare l’utilizzo dell’amianto, applicando ai sacchi delle etichette informative sui rischi correlati all’utilizzo della polvere che potrebbero però rappresentare il crollo industriale dell’amianto. L’AIA propone un’etichetta dai toni più miti: non deve apparire la parola “cancro” e deve affermare che sia l’uso improprio del materiale ad arrecare danni alla salute e non quello generico. Nonostante queste fossero le premesse, la scritta che appare sui sacchi dello stabilimento inglese Turner & Newall è diversa: “Respirare polvere di amianto può provocare cancro e altre malattie letali”.

Durante il processo Eternit sono stati riportati agli atti quattro verbali, altamente rappresentativi della natura e degli scopi degli incontri dell’AIA a seguito della ammissione dell’industria inglese. Viste le pressioni del tema amianto-salute e considerati anche gli effetti sulla domanda a seguito della pubblicizzazione fatta dal Regno Unito, l’AIA individua una comoda via d’uscita: riconoscere la nocività dell’abuso d’amianto, facendo credere che il pericolo consista nel lavorarlo senza le precauzioni. L’amianto è all’apice dell’utilizzo e abbandonare il mercato costituirebbe perdite esagerate. La soluzione è quella di introdurre la clausola della lavorazione sicura e controllata e, nel frattempo, trovare e sviluppare materiali sostituitivi, verso i quali transitare in maniera progressiva per continuare a garantirsi l’oligopolio e i derivanti profitti.

Le informazioni faticano a rimanere nascoste. I sindacati si stanno informando, i lavoratori e le lavoratrici dell’Eternit di Napoli e di Casale Monferrato si stanno mobilitando e a partire dalla cittadina piemontese ha inizio anche la prima richiesta di giustizia formale nei confronti dei dirigenti dello stabilimento di Casale.

La decisione di fare fallire la Eternit italiana fu presa a Zurigo nel 1983. Il 23 dicembre il Gruppo Eternit Italiano è stato lasciato fallire. L’industria dell’amianto cercò di isolare quanto più possibile le decisioni dei dirigenti italiani e di tutelarsi da eventuali azioni penali successive, offrendo ai curatori del fallimento 5,5 miliardi di lire da ripartire tra il gruppo Eternit di Casale Monferrato e di Napoli, a patto che rinunciassero ad una serie di azioni legali, tra cui la richiesta di danni amianto correlati. Gli obiettivi sono chiari: mantenere il caso a livello locale, evitare qualsiasi riferimento al gruppo svizzero e minimizzare il danno economico, oltre che di immagine.

Le strategie, portate avanti per oltre dieci anni attraverso sofisticate tecniche di comunicazione, non riescono però a mettere a tacere Casale Monferrato, cittadina dove la mobilitazione collettiva non si arresta di fronte alla chiusura dello stabilimento e nemmeno davanti ai primi risultati sul piano della giustizia formale, diventando un pilastro della lotta all’amianto e gettando le basi per il maxi processo Eternit che riunisce 2.897 parti offese e 6.932 parti civili contro il belga Louis De Cartier e lo svizzero Stephan Schmidheiny, responsabili delle scelte degli stabilimenti della società Eternit SpA.

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SENTENZA DELLA CASSAZIONE: IL DATORE DI LAVORO DEVE GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI

Da Responsabile Civile

http://www.responsabilecivile.it

05/01/18

INFORTUNIO SUL LAVORO, SENZA IMPREVEDIBILITA’: E’ RESPONSABILE IL DATORE DI LAVORO

Il titolare dell’impresa in caso di infortunio sul lavoro è colpevole qualora non individui le situazioni di rischio sul luogo di lavoro e non ne informi tempestivamente il dipendente

In seguito a un infortunio sul lavoro di un dipendente, la titolare di un’impresa edile era stata condannata al pagamento di una somma ingente a favore dell’INAIL. La sentenza era stata confermata anche in secondo grado. Il lavoratore era caduto da un’impalcatura nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile mentre era intento a verificare la stabilità di un ponteggio.

Per i Giudici di merito la responsabilità dell’incidente era ascrivibile al datore di lavoro. Questi, oltre a fornire il casco e la cintura di sicurezza, avrebbe dovuto assicurarsi che venissero effettivamente utilizzati. La condotta del dipendente, inoltre, non poteva considerarsi caratterizzata da gli elementi dell’abnormità e dell’imprevedibilità.

La titolare dell’impresa ha quindi deciso di ricorrere alla Suprema Corte di Giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza.

Nell’impugnazione si osservava che il giorno dell’incidente il lavoratore si era recato sul luogo di lavoro per un sopralluogo senza alcuna direttiva del datore.

Di conseguenza, a suo dire, il comportamento del lavoratore “era da porsi come causa esclusiva dell’evento” e doveva considerarsi “abnorme”. Il dipendente, infatti, non avrebbe dovuto passare sulla parte superiore del ponteggio.

La ricorrente, inoltre, evidenziava la mancanza di prove che il comportamento del lavoratore fosse ricollegabile a una colpa del datore di lavoro. Al contrario vi sarebbe stata la prova dell’imprevedibilità del comportamento tenuto dal lavoratore, “idonea a esonerare da qualsivoglia responsabilità il datore di lavoro”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30437/2017, ha ritenuto tuttavia di confermare quanto statuito dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso in quanto infondato. Il datore, come correttamente rilevato dal Giudice di merito, aveva “violato gli obblighi di manutenzione e controllo degli impianti e dei dispositivi di sicurezza”.

Inoltre, nel caso esaminato, l’infortunio era avvenuto sul luogo di lavoro e nell’esercizio di un’attività lavorativa. Lo dimostrava la stessa circostanza che lo stesso datore avesse sostenuto di aver fornito al dipendente i necessari mezzi di sicurezza.

Oltre a fornire tali mezzi, la titolare dell’impresa avrebbe dovuto individuare ogni situazione di rischio presente sul luogo di lavoro e informarne tempestivamente e dettagliatamente il lavoratore. Avrebbe dovuto, inoltre, sottoporlo alla opportuna vigilanza rispetto al corretto impiego dei mezzi di prevenzione, essendo tra l’altro al suo primo giorno di lavoro.

Gli Ermellini hanno infine precisato che la condotta del dipendente non costituiva un comportamento connotato da abnormità e/o imprevedibilità in quanto non esorbitava dall’attività lavorativa.

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Da Studio Cataldi

http://www.studiocataldi.it

04/01/18

di Valeria Zeppilli

IL DATORE DI LAVORO E’ GARANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

I neoassunti vanno adeguatamente informati delle diverse situazioni di rischio e sorvegliati nell’impiego dei mezzi di sicurezza

Il datore di lavoro è garante della sicurezza dei lavoratori e, in quanto tale, deve impartire ai suoi dipendenti neoassunti le prescrizioni e le informazioni idonee a preservarli dagli infortuni.

Ciò vuol dire, come ricordato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 30437/2017, che il datore che non fornisce adeguate informazioni può essere chiamato a rispondere degli infortuni subiti dal suo personale anche se ha fornito le necessarie attrezzature.

Nel caso di specie, il datore di lavoro era stato condannato dal giudice del merito a pagare all’INAIL, a titolo di regresso, la somma di euro 52.272,48 per l’infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente.

Nel tentativo di cambiare le proprie sorti, l’imprenditore aveva addotto dinanzi ai giudici di legittimità la circostanza di non aver impartito alcuna direttiva al lavoratore infortunato come giustificazione del proprio operato, aggiungendo di avergli fornito in ogni caso i necessari mezzi di sicurezza.

Per la Cassazione, però, l’imprenditore non doveva limitarsi a fornire al dipendente i presidi di protezione ma, anche considerato che quest’ultimo era al suo primo giorno di lavoro, aveva il preciso obbligo di:

  • individuare tutte le diverse situazioni di rischio presenti sul luogo di lavoro;
  • informare delle stesse il lavoratore tempestivamente e dettagliatamente;
  • sottoporre il lavoratore all’opportuna vigilanza in ordine al corretto impiego dei mezzi di prevenzione fornitigli.

Non essendo stato ottemperato tale onere, non ci sono possibilità di sgravarlo dalla condanna.

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La Sentenza della Corte di Cassazione n. 30437/2017 è consultabile all’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17829:cassazione-civile,-sez-lav-,-19-dicembre-2017,-n-30437-caduta-al-suolo-del-nuovo-assunto-nessun-comportamento-abnorme&catid=16&Itemid=138

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MOVIMENTARE IN SICUREZZA I CARICHI MANUALMENTE E CON MEZZI AUSILIARI

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

22/12/17

Un documento propone un quadro riepilogativo dei pericoli e delle possibili misure di sicurezza per il sollevamento, la movimentazione manuale o con mezzi ausiliari di trasporto, la deposizione e la sicurezza del carico.

Nella movimentazione manuale di carichi nei luoghi di lavoro è necessario non affidarsi al caso o a movimentazioni improvvisate, e operare un’idonea pianificazione dell’attività considerando tutti i rischi possibili per gli operatori. E per ridurre infortuni e danni alla salute (connessi sia alla movimentazione manuale, che al trasporto dei carichi con agevolatori semplici) è necessaria una perfetta armonizzazione dell’intero processo di movimentazione merci che comprende le seguenti fasi:

  • preparazione (pianificazione, messa a disposizione degli agevolatori, sistemare il carico pronto per essere trasportato);
  • sollevamento del carico;
  • movimentazione manuale o con agevolatori;
  • deporre il carico e assicurarlo convenientemente.

A ricordarcelo e a proporre un interessante quadro riepilogativo dei pericoli e delle possibili misure di sicurezza in queste attività è il documento “Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi”, elaborato in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), in collaborazione con SUVA, ICL, SECO, santésuisse, ASA.

Il quadro riepilogativo proposto (uno strumento per preparare i lavori, per analizzare le fasi di trasporto e per trovare soluzioni pratiche) segnala, per ogni fase, i pericoli, le conseguenze e le possibili misure di sicurezza.

Partiamo dal sollevamento del carico.

Questi i principali pericoli e le possibili misure di prevenzione:

  • carico da trasportare con spigoli vivi o bave, punti di schiacciamento, imballaggi difettosi (conseguenze: ferite da taglio, contusioni): valutare il carico prima di afferrarlo, senza fretta; usare imballaggi o contenitori appropriati; riparare gli imballaggi difettosi; eliminare o coprire gli spigoli vivi o le bave; usare guanti di lavoro o manopole protettive di cuoio; richiedere o far effettuare delle modifiche costruttive;
  • carico troppo pesante, postura non corretta (stiramenti, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale): non trasportare manualmente i carichi troppo pesanti, usare agevolatori, frazionare il carico o trasportarlo in due; avere cura della corretta posizione del corpo in fase di sollevamento (tecnica di sollevamento corretta); evitare torsioni del tronco in fase di trasporto;
  • carico che scivola per terra o sfugge di mano (escoriazioni, contusioni, fratture): pulire il materiale prima di trasportarlo; usare agevolatori adatti, quali organi di presa a pinza, a ganci, a calamita; usare guanti con superficie antiscivolo;
  • spostamento, rovesciamento del carico (escoriazioni, ferite da taglio, contusioni, fratture): depositare e accatastare in modo sicuro il materiale trasportato; disfare le cataste dall’alto verso il basso.

Veniamo all’attività vera e propria di movimentazione manuale del carico.

Queste le indicazioni del CFSL:

  • postura non corretta (stiramenti, strappi, mal di schiena, danni alla colonna vertebrale): distribuire uniformemente il carico sui dischi intervertebrali mantenendo eretta la parte superiore del corpo, ossia con la schiena diritta (tecnica corretta di sollevamento);
  • scarsa collaborazione tra le persone coinvolte (stiramenti, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale, contusioni, fratture): concordare prima le fasi del trasporto e i comandi da usare; i comandi devono essere dati da una sola persona; istruire e promuovere il lavoro di squadra;
  • urto contro strutture fisse od ostacoli (contusioni): tenere libere le vie di trasporto; usare solo le vie di trasporto sufficientemente larghe; evitare la fretta;
  • scivolare su fondo umido e sdrucciolevole, inciampare in asperità del terreno o contro ostacoli (stiramenti, contusioni, fratture, ferite alla testa): vie di trasporto con superfici di calpestio sicure e libere da ostacoli; garantire una regolare manutenzione delle vie di trasporto; eliminare immediatamente le asperità del terreno, ossia buche e ostacoli; avere cura dell’ordine e della pulizia; in inverno badare al pericolo di ghiaccio; segnalare i punti pericolosi sulle vie di trasporto; assicurare una buona illuminazione e prevedere interruttori della luce pratici da azionare;
  • carichi che limitano la visuale (contusioni, lesioni gravi da caduta): trasportare il carico in modo da vedere eventuali ostacoli e asperità del terreno; evitare di trasportare carichi ingombranti su scale a pioli e scale a gradini; trasportare in due i carichi ingombranti;
  • modo inidoneo adottato nella movimentazione di carichi, ad esempio le botti (tagli e contusioni): usare agevolatori appropriati, ad esempio “fassboy”; far rotolare le botti tenendo sempre la mano aperta; usare i guanti;
  • peso eccessivo del carico (sforzo fisico eccessivo, perdita dell’equilibrio, strappi muscolari, stiramenti, lesioni alla colonna vertebrale e alle articolazioni): utilizzare agevolatori appropriati; frazionare il carico; trasportare il carico in due;
  • errata valutazione del baricentro del carico (perdita dell’equilibrio): segnare il baricentro sul carico stesso o sull’imballaggio; aprire i carichi di contenuto sconosciuto per poter valutare correttamente la posizione del baricentro oppure sollevare il carico brevemente da diversi lati;
  • sopravvalutare le proprie forze, trasportare da soli invece che in due (sforzo eccessivo): rivedere l’organizzazione del trasporto; lavorare in gruppo.

Tuttavia anche la movimentazione del carico con mezzi ausiliari di trasporto non è senza rischi:

  • uso di mezzi ausiliari di trasporto inadeguati o danneggiati, disposizione sbagliata del carico (ferite da leggere a letali a seconda del tipo e del peso del carico o dell’agevolatore): lavorare solo con agevolatori adatti: carrelli porta-bombole, carrelli per casse, sacchi, ecc; controllare periodicamente l’agevolatore; ritirare immediatamente gli agevolatori danneggiati e farli riparare; evitare di caricare l’agevolatore su un solo lato;
  • urti spingendo gli agevolatori, ribaltamento del carico a causa di asperità del terreno o di ostacoli: evitare la fretta; contrassegnare e tenere libere le vie di trasporto; usare solo vie di trasporto sufficientemente larghe e libere; eliminare i dislivelli e le asperità nel terreno, quali buche e soglie; in presenza di piccole asperità nel terreno, usare agevolatori con ruote di gomma o pneumatici; curare l’ordine e la pulizia;
  • caduta di carichi instabili, spostamento del carico e ribaltamento dei mezzi di trasporto circolanti a velocità eccessiva, ad esempio ribaltamento nelle curve con veicoli sovraccarichi (ferite da leggere a letali a seconda del tipo e del peso del carico o del mezzo di trasporto): fissare i carichi, ad esempio con sponde, cinghie, dispositivi di bloccaggio; usare contenitori adatti per il trasporto; adattare la velocità per evitare il ribaltamento del mezzo di trasporto o spostamenti del carico nelle curve; rispettare la portata dell’agevolatore; non superare la portata dei contenitori usati per il trasporto; mettere a disposizione contenitori di trasporto in numero sufficiente.

Infine concludiamo l’articolo riportando le indicazioni per l’ultima fase, relativa al posare e assicurare il carico:

  • postura non corretta (stiramenti, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale): distribuire uniformemente il carico sui dischi intervertebrali mantenendo eretta la parte superiore del corpo, ossia con la schiena diritta (tecnica corretta di sollevamento); nel posare a terra il carico evitare torsioni del tronco;
  • impigliamento o schiacciamento delle mani infilate sotto il carico o a causa della superficie di appoggio cedevole o non piana (ferite alle dita o alle mani): appoggiare il carico prima su uno spigolo; posare i carichi su superficie resistenti e piane; usare appoggi adatti quali legname squadrato delle giuste dimensioni;
  • colpo di frusta degli agevolatori di trasporto quali carrelli a due ruote, bilancieri, leve (contusioni, fratture, ferite al viso e agli occhi): non usare agevolatori per lo spostamento manuale di carichi non controllabili con le proprie forze; tenere lontano il corpo o parti del corpo dalla zona di possibili colpi di frusta degli agevolatori;
  • ribaltamento del carico, carichi sfuggiti di mano (ferite da taglio, contusioni, fratture semplici o complicate): usare accorgimenti contro il ribaltamento; per quanto possibile, posare a terra il carico in senso orizzontale e non verticale; deporre il carico sulla sua superficie più grande; pulire il materiale prima di trasportarlo; usare agevolatori adatti, quali organi di presa a pinza, a ganci, a calamita; usare guanti con superficie antiscivolo.

Il documento della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) “Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi” aggiornamento settembre 2017 è scaricabile all’indirizzo:

https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/5/1/4/23299-1–6245–d–d_original_de_23299–d–pdf.pdf?lang=it-CH

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STORIE DI INFORTUNIO: LE FALSE VERITA’

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

09/01/18

La storia di un infortunio con esito mortale, che presenta uno sviluppo dei fatti celato da “false verità” che hanno inizialmente fuorviato la comprensione di quanto accaduto. L’incidente, le raccomandazioni e il piano di demolizione.

Pubblichiamo la storia “False verità” (a cura di a cura di Carlo Manzoni, Servizio PreSAL della ASL VCO) tratta dal repertorio delle “Storie d’infortunio” rielaborate dagli operatori dei Servizi PreSAL delle ASL piemontesi a partire dalle inchieste di infortunio, e raccolte nel sito del Centro regionale di Documentazione per la Promozione della Salute della Regione Piemonte (DORS).

FALSE VERITA’

a cura di Carlo Manzoni

L’ARRIVO IN CANTIERE E LE PRIME IMPRESSIONI…

Questa storia riguarda un infortunio sul lavoro con esito mortale, che presenta uno sviluppo dei fatti, celato da “false verità” che hanno inizialmente fuorviato il regolare approccio di comprensione di quanto accaduto. Subito dopo il ricovero dell’infortunato al pronto soccorso, il titolare dell’impresa aveva riferito di un “incidente” verificatosi durante la demolizione di una casa. La causa, a suo dire, era stata la caduta di un pesante sasso su un balcone in pietra che, precipitando al suolo, aveva colpito Ambrogio, il lavoratore infortunato, a una gamba e alla schiena.

Dopo aver raccolto le prime informazioni, la sera dell’infortunio si effettuò un primo sopralluogo alla presenza del titolare dell’impresa e dei Carabinieri giunti in supporto. Apparve piuttosto strano che il titolare non conoscesse la strada del cantiere, né il comune in cui fosse ubicato e avesse indicato il nome di un altro comune. Durante il sopralluogo il titolare confermò la versione data in precedenza e alla richiesta su quale fosse il luogo dell’infortunio, indicò una zona completamente priva di macerie. Le dichiarazioni sue e di un altro lavoratore fecero emergere ulteriori discrepanze le quali indussero a cercare altri elementi.

L’intervento dei Carabinieri e le testimonianze di due abitanti di case vicine accorsi a prestare soccorso ad Ambrogio hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Si è dunque scoperto che, dopo aver portato Ambrogio al pronto soccorso, il titolare insieme al figlio e a un suo dipendente aveva rimosso le macerie dal luogo dell’infortunio trasportandole presso una discarica con un camion. Inoltre, il titolare aveva anche delimitato il cantiere con una rete arancione, recandosi in visita al pronto soccorso solo successivamente. La svolta risolutiva verso la “verità” si è avuta grazie a Giuseppe, un collega di Ambrogio. Dopo che i vicini di casa intervenuti in soccorso avevano dichiarato di averlo visto sul luogo dell’infortunio, Giuseppe ha raccontato ciò che era realmente successo, ammettendo di aver avuto pressioni dal titolare a fornire una versione diversa.

CHE COSA E’ SUCCESSO

Durante una demolizione di una casa secolare in pietra, un lavoratore che si trovava su una lastra che fungeva da base di un balcone, è caduto da un’altezza di 6 metri. La caduta ha causato al lavoratore un politrauma con lesioni multiple del bacino, femore destro, caviglia sinistra, e una forte anemia, che dopo poche ore dall’infortunio lo hanno portato alla morte. A un certo punto Ambrogio ha rimosso una porta di legno e si è spostato sul balcone della casa per gettarla di sotto. In quel momento la lastra di pietra che fungeva da balcone, si è rotta facendo precipitare Ambrogio fino al piano campagna. Ambrogio è stato trasportato in ospedale dove è deceduto alcune ore dopo a causa di lesioni interne multiple.

RACCOMANDAZIONI

Da un’analisi retrospettiva dell’infortunio mortale, si può affermare che:

la semplice applicazione di norme già in vigore dal 1956 avrebbe quasi certamente potuto evitare quanto successo: oggi, nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nulla è cambiato della vecchia disciplina; a riprova della sua antica saggezza;

la mancata applicazione delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 494/94 e D.P.R. 164/56 (in vigore all’epoca dell’infortunio), ora Titolo IV, Sezione VIII del D.Lgs 81/08 dagli articoli 150 al 155, ha comportato una serie di inadempienze.

Nello specifico:

  • omessa verifica delle condizioni di conservazioni e stabilità delle sezioni più importanti della struttura da demolire (articolo 71 del D.P.R. 164/56, ora articolo 150 del D.Lgs 81/08);
  • mancanza/incompleta valutazione dei rischi e misure di sicurezza nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) dell’impresa esecutrice dei lavori di demolizione: tale mancanza ha portato alla inidoneità delle procedure corrette di lavoro, quali il completamento dei ponteggi perimetrali, la mancata verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire e conseguente predisposizione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verificassero crolli intempestivi, come nel caso del crollo del balcone. mancanza della delimitazione del cantiere;
  • sebbene in minor nesso causale, anche la modalità di gettare dall’alto i materiali risultanti dalle demolizioni (vietata dall’articolo 74 del D.P.R. 164/56, ora articolo 153 del D.Lgs. 81/08), ha determinato un errato comportamento del lavoratore che, se opportunamente progettata e realizzata avrebbe quasi certamente ridotto la possibilità di avvicinamento al vuoto da parte dell’infortunato;
  • mancata vigilanza del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori;
  • mancata vigilanza del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori di demolizione;
  • mancata consegna dei DPI, quali imbracature di sicurezza, nel caso in cui il piano delle demolizioni ne prevedesse l’uso;
  • mancata formazione/informazione dei lavoratori.

Da ciò consegue che le attività di demolizione presentano il maggior livello di rischio tra quelle del comparto edilizio, per motivi facilmente intuibili. Per eseguire un intervento di demolizione senza esporre a rischi eccessivi, e a volte deliberati, gli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe, la legge impone la predisposizione un Piano di Demolizione. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Quindi gli oneri della pianificazione e controllo ricadono sia sul CSP (Coordinatore della Sicurezza nella Progettazione) sia sul CSE (Coordinatore della Sicurezza nella Esecuzione) che devono essere in grado di redigere e aggiornare, in relazione alle metodologie dell’impresa esecutrice specializzata nel settore, tutti i documenti di sicurezza.

La legge non fornisce particolari indicazioni in merito ai punti da inserire nel piano di demolizione, se non estrapolandoli dalla sequenza dei commi degli articoli dal 150 al 156 del D.Lgs. 81/08.

Il piano di demolizione è appunto il documento che deve raccogliere tutti questi aspetti. In linea generale esso descrive:

  • l’estensione dell’intervento;
  • il tipo di macchine utilizzate;
  • le procedure che devono essere attuate per la rimozione e demolizione dei vari elementi strutturali.

In esso saranno esposte tutte le misure di sicurezza, collettiva ed individuale degli operatori, con l’individuazione e prescrizione degli appropriati DPI, e le misure che saranno da attuare per consegnare il sito in idoneo stato di sicurezza.

A tal proposito, secondo la bibliografia e norme di comprovata validità, tra i punti da trattare per una corretta redazione di un piano di demolizione si hanno:

  • approfondita conoscenza del sito e delle condizioni al contorno (vincoli fisici, recettori sensibili ecc);
  • individuazione dei vincoli normativi (presenza materiali inquinanti, gestione dei residui di demolizione ecc);
  • pianificazione delle operazioni (sequenza operazioni, tipologie di macchine e tecnica di demolizione ecc);
  • individuazione di apposite misure di protezione collettiva;
  • indagine e verifiche sulla stabilità delle strutture;
  • individuazione di apposite misure di protezione ambientale (polveri, vibrazioni, rumore ecc);
  • individuazione di apposite misure di sicurezza in cantiere;
  • valutazione dei rischi;
  • redazione di apposite procedure di informazione e comunicazione;
  • redazione di apposite procedure di emergenza;
  • verifica dei requisiti delle imprese.

Il tema è di estremo interesse perché sebbene il D.Lgs. 81/08 non fornisca indicazioni di dettaglio sul mondo delle demolizioni, esso in modo implicito fornisce la traccia degli aspetti da considerare. E’ noto che il D.Lgs. 81/08 ha carattere prestazionale quindi, sia per i committenti sia per i tecnici, corre l’obbligo, in carenza legislativa specifica, di fare riferimento allo stato dell’arte della scienza e della tecnica nella materia specifica, affidandosi comunque a imprese e tecnici di comprovata esperienza con i quali individuare e seguire il percorso metodologico appena descritto.

Le raccomandazioni sono state elaborate dalla comunità di pratica sulle storie di infortunio riunitasi il 14 ottobre 2015 ad Alessandria e costituita da: Giampiero Bondonno, Ivana Cucco, Savina Fariello, Marcello Libener, Annamaria Limongi, Michele Montresor, Antonino Nebbia, Antonella Pacella, Giovanni Polliotti, Giorgio Ruffinatto, Marisa Saltetti; infine sono state riviste dagli autori della storia.

Il documento “False verità” è scaricabile all’indirizzo:

http://www.dors.it/documentazione/testo/201711/storia52_Manzoni.pdf

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I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMIANTO NELLE SCUOLE

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

24/01/18

Un intervento, tratto da un convegno INAIL sulla ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando, presenta il ruolo e i compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole.

Dal 3 al 4 maggio 2016 si è tenuto a Roma il Convegno nazionale “Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni” e gli interventi, i contenuti e le proposte sono state raccolte in una recente pubblicazione dell’INAIL contenente gli atti del convegno.

Il convegno ha voluto fornire, in materia di rischio amianto, un quadro dei risultati di ricerca disponibili e promuovere una discussione orientata all’individuazione delle soluzioni più efficienti per i temi ancora critici e irrisolti. In particolare nell’introduzione del documento si indica che rimangono ancora aperti i nodi della definizione di protocolli omogenei di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti (attualmente assai diversificati nelle diverse aree del paese), all’identificazione e messa in sicurezza delle sorgenti di inquinamento naturale e alla corretta gestione delle attività di bonifica dei siti contaminati, di trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto.

Nel secondo giorno dei lavori sono stati poi presentati e discussi i risultati della mappatura dei materiali contenenti amianto in edilizia nella regione Lazio e i risultati di uno specifico progetto di indagine conoscitiva sulla presenza di amianto nelle scuole. Ed è proprio riguardo al tema dell’amianto nelle scuole che pubblichiamo integralmente un intervento, a cura di Stefano Massera (INAIL – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione), dal titolo “Il ruolo e i compiti del responsabile della gestione amianto nelle scuole”.

IL RUOLO E I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMIANTO NELLE SCUOLE

Di Stefano Massera

INTRODUZIONE

La figura del Responsabile del Rischio Amianto (RRA) sta assumendo negli anni sempre maggiore importanza di pari passo con la crescita della percezione di tale fattore di rischio nell’opinione pubblica.

Tale ruolo, di per sé particolarmente delicato, assume ancora maggiore importanza nelle scuole in ragione della particolare fruizione e dell’utenza di questo tipo di immobili. Fin dal 1994 grava sui gestori degli immobili in cui viene rinvenuto amianto l’obbligo di nominare questa figura, con compiti di coordinamento delle attività manutentive che riguardano il materiale cancerogeno individuato.

Si passano in rassegna le attribuzioni del RRA soffermandosi sulle criticità e sul campo di azione di tale compito riferendosi a situazioni gestite nelle scuole.

La disamina è occasione per una riflessione su alcune criticità che potrebbero essere sanate con un testo normativo che unifichi e renda più omogenee le norme applicabili a questo fattore di rischio.

RUOLI E ATTRIBUZIONE DEL RRA

Nel patrimonio immobiliare italiano, molti edifici sono stati realizzati in periodi in cui l’amianto era ampiamente utilizzato in edilizia: non è pertanto inusuale rinvenire detti materiali in occasione di ristrutturazioni o indagini mirate.

Salvo rare situazioni, una volta che in un edificio sono rinvenuti Materiali Contenenti Amianto (MCA) non scatta automaticamente un obbligo di bonifica in capo al proprietario/gestore. Nella quasi totalità dei casi si tratta di gestire il rischio legato alla presenza dei materiali con una serie di attività di controllo e prevenzione delle quali la bonifica, totale o parziale, può essere solo una delle fasi.

Tra queste misure gestionali figura la nomina del RRA, il responsabile per la gestione dei MCA, figura disciplinata dal punto 4 del D.M. 06/09/94. Il proprietario dell’edificio e/o il responsabile delle attività che si svolgono, una volta nominata questa figura, dovrà dare evidenza di aver provveduto, per sua mano, a:

  • redigere un piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che potenzialmente potessero coinvolgere i MCA;
  • informare gli occupanti e le ditte terze della situazione rilevata;
  • etichettare i MCA rilevati a seguito delle risultanze analitiche e soggetti a frequenti manutenzioni;
  • verificare periodicamente lo stato di conservazione dei materiali; n procedere a monitoraggi periodici dell’aria per confutare eventuali contaminazioni.

In collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) lo stesso RRA dovrà verificare l’aggiornamento dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e il coordinamento con tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività dell’immobile in questione.

Le caratteristiche del RRA non sono mai state fissate in modo univoco da una norma nazionale. I decreti attuativi della Legge 257/92 stabiliscono che questa figura dovrà avere capacità adeguate rimandando ai provvedimenti regionali. Allo stato attuale, solo le Marche (Decreto 855/02 del Dirigente del servizio sanità della Regione Marche) e la Liguria (Deceto 2585/10 del Dirigente del settore prevenzione, igiene, sanità pubblica e veterinaria) hanno disciplinato il percorso formativo del RRA.

In ogni caso, a prescindere dai percorsi formativi codificati che lo dovrebbero qualificare, il RRA deve necessariamente avere conoscenze e capacità specifiche che gli permettano di accertare la presenza di MCA, coordinare le attività di manutenzione, applicare le metodiche sulla valutazione dei rischi e gestire le attività di custodia con il piano di controllo e manutenzione, conoscere le tecniche di bonifica e saper gestire la comunicazione del rischio nei confronto di imprese, utenti e occupanti.

L’unico compito che la normativa affida al RRA è coordinare le attività manutentive che possono riguardare i MCA. Le altre attività quali i censimenti, le informative, la segnalazione dei materiali rimangono in capo al proprietario e/o al responsabile delle attività che, in ogni caso, si andrà comunque ad avvalere della competenza specifica di questa figura. Questa apparente contraddizione di attribuzioni deriva dal fatto che ai tempi della stesura del D.M. 06/09/94 il RRA era interpretato come un vero e proprio responsabile della manutenzione al quale veniva demandato il coordinamento con le imprese esterne in modo da scongiurare che i materiali venissero inavvertitamente perturbati.

Quanto all’apparato sanzionatorio, non sono stabilite sanzioni o ammende in capo al RRA per omissioni di natura prevenzionale. Chiaramente questa figura potrebbe essere chiamata in causa per colpa professionale, in caso di errate valutazioni o di negligenza nella messa in atto dei propri compiti.

RRA E SCUOLE

L’attività del RRA nelle scuole presenta una serie di peculiarità che la rendono particolarmente complessa.

La prima complessità consiste proprio nella nomina che è in capo alternativamente ai proprietari dell’immobile e/o al datore di lavoro. nel caso della scuola questo ruolo è spesso distinto tra l’amministrazione proprietaria e il dirigente scolastico. Questa distinzione può causare conflitti nella conduzione delle attività che vanno dal censimento amianto alla gestione del rischio e andrebbe resa più univoca con un intervento normativo mirato.

Si andranno a dettagliare nel seguito le singole fasi di lavoro sottolineando le eventuali particolarità legate al mondo della scuola.

Effettuazione dei censimenti dei MCA

Spesso nelle scuole si rilevano ambienti quali i locali caldaia gestiti da terzi. Questo può rendere incompleti i censimenti per indisponibilità di accesso in detti locali. Occorre quindi definire correttamente le esclusioni nella documentazione prodotta.

Assistenza agli RSPP per le Valutazioni del Rischio (VdR)

Premesso che è molto improbabile rilevare MCA friabili a contatto con i locali di fruizione scolastica, l’assistenza alla VDR va garantita con il massimo scrupolo proprio in funzione della particolare utenza dell’edificio scolastico.

Attività analitica per campioni massivi e analisi su membrana per indagini su fibre aerodisperse

Si consiglia di ricorrere sempre alle tecniche analitiche più raffinate, quali la microscopia elettronica, che possano fornire valori affidabili anche nell’ottica di un approccio prevenzionale particolarmente cautelativo.

Redazione e divulgazione di informative per gli occupanti degli immobili, per le imprese e per le ASL

Nel caso delle scuole occorre gestire questa fase con particolare cautela fornendo dettagliate informazioni e un’attenta caratterizzazione dei rischi agli utenti (docenti, alunni e genitori).

Gestione delle manutenzioni e degli accessi di soggetti esterni ai fini della riduzione delle interferenze

Nei patrimoni immobiliari complessi, e in particolare nelle scuole, non è infrequente che sussistano diversi committenti che hanno competenze sullo stesso edificio (Comuni, Uffici tecnici, dirigenti, Consip ecc.). Questo crea un aggravio nella gestione delle manutenzioni, attività che, per mandato normativo, è l’unica completamente in carico al RRA. E’ necessario un forte raccordo con i SPP e con i committenti affinché venga tenuta sotto controllo tutta l’attività manutentiva delle ditte terze.

Occorre inoltre ricordare la criticità della complessità delle norme. E’ questo senz’altro uno dei problemi principali per chi si occupa di amianto, l’integrazione tra le fonti di origine nazionale e quelle regionali ha creato ormai un dedalo di oltre 300 provvedimenti. L’applicazione di questo enorme corpo normativo toglie omogeneità all’azione sul territorio e finisce per sottrarre tempo e impegno alle figure che dovrebbero agire con continuità sulla prevenzione più che sull’interpretazione degli indirizzi ai quali questi si devono attenere.

CONCLUSIONI

Quello del RRA è un ruolo delicato che si colloca a cavallo tra una normativa per molti versi superata e l’ottica gestionale attualmente più affermata per la salute e la sicurezza sul lavoro. Le attività connesse a questa figura hanno assunto sempre maggiore importanza con l’aumento della percezione del rischio amianto. Al tempo stesso, l’affermarsi di questa figura ha determinato eccessi di rischio professionale, conflittualità esasperate e difficoltà di azione. Queste difficoltà sono particolarmente sentite nel mondo della scuola dove sono variegate le competenze sulla gestione dell’immobile e particolarmente sensibili gli utenti e i lavoratori presenti.

In questo articolo sono state passate in rassegna alcune delle principali criticità sperimentate nella gestione del rischio amianto nelle scuole traendone spunti di approfondimento per la migliore interpretazione e affermazione del ruolo del RRA. Questa e altre disamine fanno ritenere che sia giunto il momento di raccogliere la normativa sull’amianto in una unica fonte che costituisca un riferimento univoco e coerente a livello nazionale.

Il documento dell’INAIL “Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent’anni dal bando: proposte e soluzioni. Atti di convegno” è scaricabile all’indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-il-contributo-della-ricerca-in-tema-di-amianto.pdf

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