SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 298 DEL 26/04/18

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N. 298 DEL 26/04/18

INDICE

  • Le consulenze di Sicurezza Know Your Rights! – n.84: La formazione dei lavoratori sui rischi specifici e la difesa dalle polveri
  • Cassazione: il tempo tuta va retribuito
  • Gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione degli infortuni secondo la Cassazione
  • La causa violenta nell’infortunio sul lavoro
  • Le cadute dall’alto per mancanza di DPI
  • Incidenti e prevenzione nel trattamento dei rifiuti
  • Tre casi di infortunio nelle opere di scavo

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica – Movimento di lotta per la salute onlus

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

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LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.84

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI SPECIFICI E LA DIFESA DALLE POLVERI

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO

Ciao Marco,

sono delegato sindacale di un’azienda che si occupa di logistica (movimentazione con carrelli di merci dagli scaffali ai camion) all’interno di un magazzino di stoccaggio.

Purtroppo le condizioni di salute e sicurezza lasciano molto a desiderare e per vari problemi, non abbiamo ancora eletto un RLS.

A parte i frequenti incidenti sul lavoro, più o meno gravi, la cosa che in questi ultimi tempi ci sta dando notevoli problemi, anche dal punto di vista della salute, è la presenza eccessiva nel magazzino di polveri. Tanti di noi accusano difficoltà respiratorie, irritazioni alle mucose (occhi e gola), tosse. Tanti adesso si stanno premunendo di mascherine, ma mi rendo conto che non sia sufficiente.

Presenteremo in ogni caso il problema alla nostra azienda in un prossimo incontro sindacale, ma non credo che si possa effettivamente risolvere il problema.

Secondo te, alla luce del fatto che non abbiamo ancora un RLS e quindi non possiamo neanche accedere direttamente DVR, come possiamo muoverci?

Grazie in anticipo.

RISPOSTA

Ciao,

nella tua mail tocchi vari aspetti. Vedo di rispondere con ordine.

Innanzitutto alla riunione io proverei comunque a chiedere il DVR alla azienda. E’ vero che il D.Lgs. 81/08 (“Decreto”) obbliga l’azienda a consegnare il DVR solo al RLS, ma esistono sentenze (che però non fanno ancora giurisprudenza di merito, in quanto non sono passate in giudicato) che hanno imposto alle aziende la consegna del DVR anche ad associazioni sindacali o a singoli lavoratori, anche se non RLS.

Al di là della consegna o meno del DVR, sussiste in ogni caso l’obbligo sanzionabile per la azienda di rendere edotti, tramite informazione e formazione, i lavoratori, sui rischi specifici a cui sono sottoposti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda e da adottare da parte dei lavoratori.

L’articolo 36, comma 2 del Decreto impone infatti come primo obbligo sanzionabile a carico del datore di lavoro della azienda il seguente:

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

  1. a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  2. b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  3. c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate”.

L’articolo 37, comma 1, lettera b) sancisce poi il seguente obbligo sanzionabile a carico del datore di lavoro:

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.

Senza entrare nel dettaglio delle definizioni di cui all’articolo 2 del Decreto, l’informazione può essere erogata al lavoratore anche mediante istruzioni scritte, procedure, opuscoli, cartelli di avvertimento, mentre la formazione deve essere svolta da un docente in aula, secondo i criteri e i contenuti definiti dall’Accordo Stato Regioni CSR/221 del 21/12/11.

Pertanto, anche se la azienda non vuole consegnare il DVR a voi o ai lavoratori, ha comunque l’obbligo inderogabile di informare e formare i lavoratori relativamente a tutti i rischi a cui sono sottoposti, come emerso dal DVR e a come fare per proteggersene.

In particolare la azienda deve spiegare ai lavoratori da cosa deriva la polvere, che agenti chimici contiene, in che modo ridurre la produzione di polvere (se possibile), che tipo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), in particolare mascherine, devono usare i lavoratori.

I DPI devono essere individuati dalla azienda in funzione del rischio, acquistati dalla azienda stessa e consegnati ai lavoratori. I lavoratori non si devono “portare le mascherine da casa”, in primo luogo perché ogni costo per la sicurezza deve essere a carico dell’azienda, in secondo luogo perché è la azienda che deve definire quale tipo di mascherine usare, in funzione degli inquinanti e delle norme tecniche di riferimento.

A tale proposito trova applicazione l’obbligo sanzionabile di cui all’articolo 77, comma 3 del Decreto:

Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del Decreto di cui all’articolo 79, comma 2 [D.Lgs. 475/92], fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76 [che definisce le caratteristiche che devono avere i DPI]”.

Ma, secondo me, il problema principale che dovete affrontare con la azienda è come mai nel magazzino c’è questa presenza eccessiva di polveri, da cosa originano, che componenti chimici contengono e quali misure preventive e protettive collettive (cioè non i semplici DPI, che sono misure di protezione appunto individuali) la azienda intende adottare.

Tali misure sono obbligatorie a seguito di quanto disposto dal Decreto relativamente alla difesa delle polveri e alla pulizia dei luoghi di lavoro.

Infatti l’articolo 64, comma 1, alla lettera a) del Decreto impone come obbligo sanzionabile che:

Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1 […]”;

mentre alla lettera d) impone che:

Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate”.

Inoltre l’articolo 63, comma 1 del Decreto, richiamato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), impone che:

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV”.

Ti riporto testualmente a seguire i punti dell’Allegato IV del Decreto che riguardano la difesa dei lavoratori dalle polveri all’interno dei luoghi di lavoro:

  • nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro;
  • le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera;
  • ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione; l’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri;
  • quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso;
  • qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro;
  • il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell’ambiente, oppure mediante aspiratori;
  • quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori non siano esposti ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri.

Quindi la prima cosa da fare è richiedere alla azienda il rispetto degli ultimi obblighi richiamati sulla difesa dalle polveri (eliminazione delle cause, regolare pulizia e bagnatura, ecc.) che, al di là di qualunque valutazione del rischio, sono di fatto non ottemperati.

Se, dopo l’integrale osservanza di tali obblighi, rimane la presenza di polvere, la azienda, a seguito di valutazione del rischio “residuo” dovrà individuare ulteriori misure, quali, in ultima battuta, l’adozione dei DPI.

Tieni conto che se la azienda non adempie a tutti gli obblighi sopra richiamati, commette reato penale e di conseguenza chiunque (anche se non RLS) può segnalare tale reato all’Organo di Vigilanza (ASL – Servizio Prevenzione Salute e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e/o alla Procura della Repubblica.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Marco

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CASSAZIONE: IL TEMPO TUTA VA RETRIBUITO

Da Studio Cataldi

https://www.studiocataldi.it

08/03/18

di Lucia Izzo

Per gli “Ermellini” deve essere retribuito anche il tempo necessario per indossare la divisa aziendale se diretto del datore e non lasciato alla facoltà del dipendente.

Il cosiddetto “tempo tuta”, ovverosia il tempo necessario per indossare la divisa aziendale, va retribuito, in quanto rientra nel lavoro effettivo, ove sia eterodiretto dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo di esecuzione.

Diverso il caso in cui, invece, al dipendente sia data facoltà di scegliere quando e dove cambiarsi (anche a casa propria, prima di recarsi al lavoro) in quanto tale operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa e, in quanto tale, non dovrà essere retribuita; diversamente, se tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne determina il luogo e il tempo di esecuzione, rientra nell’ambito del lavoro effettivo e, quindi, va retribuita.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella Sentenza n. 7738/2018 rigettando il ricorso di una società condannata a pagare ad alcune delle sue lavoratrici delle differenze retributive.

In particolare, la Corte d’Appello aveva ritenuto che il tempo utilizzato dalle lavoratrici, addette al servizio mensa gestito dalla società presso vari enti, per indossare e dismettere la divisa, rientrasse nel normale orario di lavoro e andava pertanto remunerato con le maggiorazioni di legge.

Ciò in quanto l’attività preparatoria concernente la vestizione, ove eseguita secondo pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo e il luogo dell’esecuzione, assumeva i connotati di attività eterodiretta.

Situazione che, per i giudici, si ravvisava nel caso concreto avendo il datore di lavoro prescritto di indossare gli abiti da lavoro prima dell’inizio del turno, anche se per ragioni di igiene, in conformità alle normative di settore.

In Cassazione, la società sottolinea come il Contratto Collettivo turismo e pubblici esercizi, pacificamente applicabile, non contenesse indicazioni concernenti gli indumenti ordinari mentre, invece, era la legge (D.P.R. 327/80) a imporre, per ragioni di igiene pubblica, che la vestizione dovesse avvenire in luoghi immediatamente prospicienti gli ambienti dove sarebbero state trattate le derrate destinate ad uso alimentare.

Anche l’obbligo di indossare grembiule e cappellino, spiega la difesa, avrebbe avuto lo scopo di soddisfare le stesse ragioni di igiene pubblica, e non dunque un interesse datoriale. Infine, con riferimento al caso di specie, la datrice ha particolare osservato che, rientrando nella discrezionalità del lavoratore il calcolo dei tempi necessari alla vestizione, tale tempo non andava retribuito.

Tuttavia, per gli “Ermellini” il ricorso si rivela infondato posto che, nel caso di specie, il Giudice d’appello ha ritenuto che l’attività di vestizione, preparatoria della prestazione, doveva considerarsi eterodiretta in quanto prescritta dal datore di lavoro, sia pure per ragioni di igiene, in conformità alle normative di settore, evidenziando come l’ingerenza datoriale risultasse confermata dai rilievi a riguardo formulati dalla società nei confronti di altri dipendenti. Circostanze che il ricorso non ha fatto vacillare.

Come rimarcato dalla giurisprudenza, infatti, nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro (Direttiva 2003/88/CE), il tempo necessario a indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro.

Ancora, precisa ulteriormente la Corte, “l’eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell’ambito del tempo di lavoro, può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione”.

Possono, dunque, determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni d’igiene imposte dalla prestazione da svolgere e anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell’abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.

Nel caso di specie, l’attività di vestizione risultava assoggettata alle prescrizioni datoriali, in ordine al luogo e alle modalità, ed era strettamente funzionale all’espletamento della prestazione lavorativa in conformità delle previsioni di legge in tema di igiene pubblica.

Pertanto, la decisione impugnata risulta conforme al consolidato indirizzo della Cassazione in tema di cosiddetto “tempo tuta”, secondo il quale, ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica.

In particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito

La Sentenza n. 7738/2018 della Corte di Cassazione Sezione Lavoro è scaricabile all’indirizzo:

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2018/Cass.-sent.-n.-7738-2018.pdf

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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SECONDO LA CASSAZIONE

Da Studio Cataldi

https://www.studiocataldi.it

02/04/18

di Francesco Pandolfi

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da parte di un dipendente va tutelata da parte del datore per ogni aspetto attinente la salute psicofisica: nulla può essere lasciato al caso in una materia così complessa e delicata.

In materia di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è chiamato a:

predisporre ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi, la cui disciplina si trova nel D.Lgs. 81/08;

  • all’interno del documento egli deve indicare in maniera chiara e specifica i fattori di pericolo presenti all’interno dell’azienda o sede di lavoro, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro;
  • inoltre deve indicare le misure di precauzione e i dispositivi per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • importante sottolineare che il conferimento a terzi della delega per la predisposizione del documento non esonera il datore dall’obbligo di appurarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro un’adeguata formazione;
  • accertarsi che il dipendente rispetti scrupolosamente le regole in materia di prevenzione infortuni, ad esempio indossando scarpe antinfortunistiche o simili.

Si tratta di regole generali ma importantissime, tratte da una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 27295/2017).

Nella vicenda, la Corte di Appello riforma integralmente la sentenza di assoluzione del Tribunale, dichiarando l’amministratore unico di una società responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica (l’operaio effettua una manovra in assenza di precise indicazioni procedurali sull’utilizzo di un carroponte, manovra che si rivela per lui letale).

I profili di colpa individuati sono tre:

  • il datore di lavoro omette di effettuare la valutazione dei rischi;
  • il datore di lavoro omette di approntare in sicurezza lo stato dei luoghi di lavoro;
  • il datore di lavoro omette di chiedere espressamente al dipendente l’osservanza delle regole antinfortunistiche.

In pratica, prendendo spunto dalla sentenza commentata, si vede chiaramente come molte vite umane possono essere salvate semplicemente adottando una metodologia di lavoro scrupolosa, in piena osservanza dell’insieme di disposizioni normative create appositamente per il presidio e la tutela della persona che lavora.

La Sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV n. 27295/2017 è consultabile all’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17032:cassazione-penale,-sez-4,-31-maggio-2017,-n-27295-infortunio-mortale-durante-le-operazioni-di-movimentazione-di-una-capriata-metallica-attraverso-un-carroponte-conferire-a-terzi-l-onere-della-redazione-del-dvr-non-esonera-il-datore-di-lavoro-dall-obbiigo-di-verificarne-l-adeguatezza&catid=17&Itemid=138

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LA CAUSA VIOLENTA NELL’INFORTUNIO SUL LAVORO

Da Studio Cataldi

https://www.studiocataldi.it

09/04/18

di Annamaria Villafrate

Cos’è la causa violenta in occasione di lavoro e in quali casi viene riconosciuta dalla Cassazione?

La causa violenta in occasione di lavoro è il presupposto per avere diritto all’indennizzo di un infortunio da parte dell’INAIL. Ecco, dunque, quando ricorre e una breve ma significativa rassegna giurisprudenziale della Cassazione in materia.

CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO: COS’È

Un infortunio è indennizzabile dall’INAIL se lo si può ricondurre a una causa violenta, ovvero a una aggressione esterna breve e intensa. Non è necessario che la causa sia accidentale, straordinaria o imprevedibile, quanto piuttosto che abbia un rapporto diretto o indiretto di causa-effetto con il lavoro.

Non interrompono il nesso causale tra causa violenta e rapporto di lavoro la condotta imprudente, negligente o priva di perizia del lavoratore.

Sono invece esclusi dall’indennizzo gli infortuni, le cui conseguenze:

  • siano state dolosamente aggravate dal lavoratore;
  • siano riconducibili all’abuso di alcool e psicofarmaci;
  • dipendano dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
  • discendano dalla mancanza della patente di guida.

LA CASSAZIONE SULLA CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI LAVORO

Ecco quindi una rassegna delle decisioni della Cassazione in materia di infortunio sul lavoro e causa violenta

INFORTUNIO LAVORO: INDENNIZZO ANCHE PER CHI SI PONE IN SITUAZIONE DI PERICOLO

La vicenda giunta in Cassazione trae origine dall’impugnazione della sentenza di secondo grado, che accoglieva la citazione dell’INAIL per le seguenti ragioni:

  • l’infortunio ai danni del lavoratore era avvenuto mentre costui, coltivatore diretto, fruiva dell’indennità di temporanea per un precedente infortunio;
  • l’infortunio si era verificato perché costui si era posto alla guida di un trattore agricolo, che ribaltandosi gli aveva procurato lesioni piuttosto importanti;
  • trovandosi il lavoratore in un periodo di inabilità per un precedente infortunio, durante il quale non avrebbe dovuto lavorare, mancava l’occasione di lavoro. Il lavoratore si era infatti posto volontariamente in una situazione di pericolo estranea al lavoro.

La Suprema Corte, pur rinviando ad altro giudice per riesaminare il caso e valutare se sussistono in concreto tutti gli elementi del rischio elettivo, con la Sentenza n. 17917/2017 ribadisce che la colpa del lavoratore non rileva perché l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento, ai fini della limitazione del suo ambito di operatività, alla nozione di “occasione di lavoro” (articolo 2 del Testo Unico D.P.R. 1124/65) e quindi non considera ragione ostativa della sua operatività la colpa, ancorché esclusiva, del lavoratore.

CAUSA VIOLENTA LO SFORZO COMPIUTO PER UN NORMALE GESTO LAVORATIVO

Il giudizio di Cassazione prende le mosse dal ricorso di un lavoratore avverso la sentenza di secondo grado che aveva omesso di valutare la sussistenza della “causa violenta” nel movimento compiuto dal lavoratore nel mettere in moto la falciatrice con avviamento a strappo a seguito del quale si era verificato il trauma distorsivo della articolazione scapolo-omerale destra e si era manifestata una tendinopatia preesistente.

La Suprema Corte di Cassazione rinvia e accoglie il ricorso con Sentenza n. 6451/2017 sancendo che in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la “causa violenta”, richiesta dall’articolo 2 del D.P.R. 1124/65 per l’indennizzabilità dell’infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purché lo sforzo stesso, ancorché non eccezionale e abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell’infortunio.

CAUSA VIOLENTA INFORTUNIO OCCORSO PER PAGARE GASOLIO MEZZI AGRICOLI

Il titolare di un’azienda agricola viene investito da un autoveicolo mentre, a piedi, si reca a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola. L’investimento ne cagiona la morte. Ricorre in giudizio la moglie chiedendo le prestazioni previste in favore dei superstiti, poiché il coniuge collaborava nell’azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita e poiché l’infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando questa collaborazione. La domanda viene rigettata in primo e in secondo grado.

Secondo la Cassazione, dopo aver analizzato i motivi del ricorso la questione controversa è se, nelle circostanze di fatto sopra riportate e non contestate, possa configurarsi lo svolgimento di un’attività agricola e, conseguentemente, l’occasione di lavoro necessaria ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 1124/65, per ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurativa. Più in particolare se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ex articolo 2 del D.P.R. 1124/65) quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa.

Dopo aver percorso e analizzato dettagliatamente la normativa di riferimento, la Suprema Corte, con Sentenza n. 4277/2017 cassa e rinvia alla Corte di Appello, dopo aver così concluso: “posto che l’attività volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connessa e complementare all’attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto e ineludibile dell’unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito”.

La Sentenza n. 17917/2017 della Corte di Cassazione Civile è consultabile all’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=17258:cassazione-civile,-sez-lav-,-20-luglio-2017,-n-17917-concetto-di-occasione-di-lavoro-e-rischio-elettivo&catid=16&Itemid=138

La Sentenza n. 6451/2017 della Corte di Cassazione Civile è consultabile all’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16552:cassazione-civile,-sez-6,-13-marzo-2017,-n-6451-causa-violenta-richiesta-dall-art-2-del-d-p-r-n-1124-del-1965-per-l-indennizzabilit%C3%A0-dell-infortunio&catid=16&Itemid=138

La Sentenza n. 4277/2017 della Corte di Cassazione Civile è consultabile all’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16434:cassazione-civile,-sez-lav-,-17-febbraio-2017,-n-4277-pagamento-del-gasolio,-attivit%C3%A0-agricola-e-investimento-mortale-istituto-della-reciprocanza&catid=16&Itemid=138

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LE CADUTE DALL’ALTO PER MANCANZA DI DPI

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

05/04/18

di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni in cui è non viene utilizzato o fornito un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anticaduta.

Le aperture “bocca di lupo” e le coperture industriali. Le dinamiche degli infortuni, i fattori causali e la normativa.

Continua il viaggio della nostra rubrica “Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni, tra gli infortuni gravi o mortali che avvengono per il mancato uso, ad esempio perché non forniti, di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

E come sempre, per la raccolta delle dinamiche di infortunio, prendiamo spunto dalle schede di INFOR.MO., un’importante strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto per la caduta da una copertura industriale.

All’esterno di una azienda, un consulente tecnico si trova su una copertura industriale in eternit, al fine del monitoraggio e della verifica conservativa della stessa.

A un certo punto, mentre cammina, mette accidentalmente i piedi su una lastra di plexiglass non distinguibile dall’esterno. La lastra cede immediatamente sotto il suo peso e lo fa precipitare per un’altezza di dieci metri.

Si sottolinea che il professionista, che riporta fratture multiple e trauma cranico, era salito personalmente sul tetto senza alcun sistema di ritenzione e/o attrezzatura di sicurezza per la caduta dall’alto.

Questi i fattori causali rilevati:

  • il professionista camminava su una superficie non portante in assenza di DPI anti caduta;
  • lastra in plexiglass non distinguibile dall’esterno;
  • il professionista saliva sulla copertura senza alcun sistema di ritenzione o attrezzatura di sicurezza.

Anche il secondo caso riguarda un’attività su una copertura.

Un lavoratore riceve l’incarico da parte del datore di lavoro di recarsi sopra la copertura di un capannone, alto circa sei metri, per verificare le cause di una infiltrazione di acqua meteorica, onde programmare eventuali lavori di riparazione.

La mattina dell’infortunio con una scala portatile a pioli, il lavoratore sale sul tetto del capannone e mentre percorre alcuni metri sopra una trave per recarsi nel punto del tetto dove era presente l’infiltrazione, perde l’equilibrio e mettendo un piede sopra la copertura in eternit non calpestabile, cade a terra all’interno del capannone riportando fratture multiple.

L’evento infortunistico si è verificato in quanto il lavoratore è salito sul tetto senza indossare la cintura di sicurezza e non era stato preventivamente predisposto un sistema di ancoraggio.

Questi i fattori causali rilevati:

  • il lavoratore saliva sulla copertura non portante del tetto e mette un piede su superficie non portante;
  • mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto in cantiere.

Un lavoratore si trova nel cantiere e sta togliendo con il padre e il fratello due tavole d’impalcato in metallo installate a protezione contro la caduta nel vuoto sopra un’apertura orizzontale a “bocca di lupo”, ricavata davanti all’ingresso dell’abitazione per poi successivamente installare un telaio di ferro.

Mentre il padre con l’aiuto del fratello taglia con il flessibile i fili di ferro che bloccano dette tavole alla griglia di ferro dell’apertura in questione, il primo lavoratore si appresta a spostare la prima tavola libera, ma nell’alzarla e spostarla finisce nel vuoto dell’apertura cadendo da un’altezza di 3 m all’interno del cavedio del piano seminterrato procurandosi la frattura della gamba destra.

Questi i fattori causali rilevati:

  • mancavano le protezioni per operare in sicurezza;
  • non erano presenti dispositivi anticaduta.

PuntoSicuro ha presentato in questi anni una miriade di documenti, linee guida, linee di indirizzo, schede, check list, normative che hanno affrontato i rischi delle cadute dall’alto e hanno fornito informazioni sui dispositivi di protezione utilizzabili nei lavori in quota.

Riprendiamo a questo proposito il contenuto del documento “Linee Guida sui Dispositivi di Protezione Individuale”, curato dal Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’Azienda USL Roma H (ora ASL Roma 6), che entrano nello specifico della prevenzione con riferimento al D.Lgs. 81/08.

Nel documento si sottolinea che nell’allegato VIII del D.Lgs. 81/08 si trova un elenco indicativo, ma non esaustivo dei DPI di protezione anticaduta:

  • attrezzature di protezione contro le cadute;
  • attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
  • attrezzature con freno “ad assorbimento di energia cinetica” (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
  • dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Inoltre è inserito un elenco indicativo, ma non esaustivo delle lavorazioni che richiedono l’uso di DPI di protezione anticaduta:

  • imbracature di sicurezza (lavori su impalcature, montaggio di elementi prefabbricati, lavori su piloni);
  • attacco di sicurezza con corda (posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru, posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di trans elevatori, posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione, lavori in pozzi e in fogne).

Nell’allegato sono infine indicati, sempre in relazione ai dispositivi di protezione contro le cadute, le indicazioni specifiche relative ai rischi da coprire (impatto, disagio e impaccio nel lavoro, infortuni, invecchiamento dei DPI) e ai rischi legati all’impiego dell’attrezzatura (utilizzo insufficiente o inadeguato, non idoneità del DPI, cattiva manutenzione, ecc.).

Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo sono state presentate le schede numero 8461, 8103 e 4730, è consultabile all’indirizzo:

https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp

Il documento “Linee Guida sui Dispositivi di Protezione Individuale”, curato dal Servizio Prevenzione Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dell’Azienda USL Roma H (ora ASL Roma 6), è scaricabile all’indirizzo:

http://www.ct.ingv.it/it/servizio-prevenzione-e-protezione/linee-guida/doc_view/3993-dispositivi-di-protezione-individuale-linee-guida-approvate-def.html

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INCIDENTI E PREVENZIONE NEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

12/04/18

di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni avvenuti nel ciclo produttivo correlato alle attività di trattamento di rifiuti solidi urbani. Focus sulla prevenzione e la sicurezza per gli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento.

Sono molti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nel complesso ciclo produttivo correlato alle attività di trattamento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU). E infatti in questi anni l’INAIL ha realizzato e pubblicato diversi documenti per migliorare l’attenzione ai rischi e fornire adeguate misure di prevenzione applicabili nelle varie fasi del trattamento dei rifiuti. Sono stati realizzati ad esempio documenti per la sicurezza degli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento e degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani.

Ci soffermiamo oggi, a titolo esemplificativo, su alcuni infortuni avvenuti in queste attività e raccolti dal sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi attraverso le schede di INFOR.MO., strumento per l’analisi qualitativa dei casi di infortunio.

Il primo caso riguarda un infortunio che si è verificato all’interno di un impianto di termovalorizzazione rifiuti costituito da tre linee nelle quali sono inseriti altrettanti forni a griglia mobile.

Da alcuni anni il datore di lavoro dell’infortunato ha appaltato i lavori di manutenzione meccanica ed elettrica dell’impianto. Si è verificato un guasto alla prima griglia mobile della terza linea, in quanto erano caduti alcuni barotti (elementi che costituiscono la griglia e che provocano l’avanzamento dei rifiuti all’interno del forno), causando il surriscaldamento dell’impianto. Sono quindi intervenuti il datore di lavoro unitamente all’infortunato ed un altro dipendente.

Dopo avere spento l’impianto il datore di lavoro ha dato istruzioni su come intervenire al fine di raffreddare l’esterno del forno. Quindi il collega dell’infortunato, utilizzando la manichetta dell’impianto antincendio, riversava acqua sull’impianto mentre l’infortunato, utilizzando uno spazzolone convogliava l’acqua caduta sul pavimento verso il pozzetto di scarico. Presumibilmente nel tentativo di non fare defluire l’acqua verso il terrazzo di carico e scarico, che si trova a lato del forno, con pericolo che l’acqua si riversasse sui rifiuti ospedalieri stoccati sotto il terrazzo, l’infortunato lavorava in prossimità del bordo del terrazzo medesimo. Improvvisamente il lavoratore cadeva dal terrazzo, da un’altezza di 3 metri, attraverso il cancello a due battenti realizzato nel parapetto metallico del terrazzo per le operazioni di carico e scarico materiali, il quale era aperto. L’infortunato decedeva dopo aver riportato un politrauma da precipitazione.

Il fattore causale rilevato è:

  • la presenza di un cancelletto di protezione aperto.

Il secondo caso riguarda, più genericamente, un infortunio in una ditta che si occupa di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Presso la sede aziendale è presente un impianto di raccolta dei rifiuti, un impianto di selezione e smistamento degli stessi oltre all’impianto di incenerimento.

La fase di lavoro durante la quale si è verificato l’infortunio, è relativa allo scarico dei rifiuti dal mezzo di raccolta alla fossa di deposito. Per effettuare tale operazione, l’autista del mezzo, retrocede con l’autocarro fino al bordo superiore della fossa, delimitato da un cordolo, ed effettua la manovra di scarico tramite il ribaltamento del cassone.

Il mezzo in uso al momento dell’infortunio era un autocarro a due assi che trasportava un cassone scarrabile. La particolarità di tale mezzo, rispetto a un normale autocarro munito di cassone fisso ribaltabile, consiste nella possibilità di far scorrere all’indietro il cassone scarrabile oltre che a effettuare il ribaltamento dello stesso. In relazione a una prima ricostruzione effettuata e sulla base della dichiarazione del gruista presente al fatto, risulta che l’autista del mezzo ha effettuato la manovra di retromarcia con l’autocarro, si è arrestato in prossimità del cordolo, ha fatto scarrare il cassone indietro, quindi ha azionato il ribaltamento del cassone fino alla massima altezza per far scendere il rifiuto all’interno della fossa. Al termine del sollevamento, il mezzo si è ribaltato all’indietro ed è caduto all’interno della fossa adagiandosi sul fianco destro (come è stato ritrovato al momento del sopralluogo). L’autista del mezzo è rimasto con il corpo all’interno della cabina e la testa, che sporgeva fuori dal finestrino per controllare la manovra in corso, è stata schiacciata tra il montante dello sportello di destra e i rifiuti già presenti nella fossa. Un’ipotesi, al vaglio delle perizie giudiziarie in corso, è quella che il carro trasportato non fosse omologato per quel tipo di mezzo che si è quindi sbilanciato, ribaltandosi nella fossa.

Più volte il nostro giornale ha presentato articoli sul tema generale della gestione dei rifiuti, con riferimento anche al loro trattamento e smaltimento, e ci soffermiamo oggi brevemente sui risultati di una ricerca condotta dalla Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) dell’INAIL e raccolta nell’opuscolo dal titolo “La sicurezza per gli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento”.

Nel documento si indica che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro negli impianti di incenerimento di RSU dovrebbe essere integrata nella gestione aziendale complessiva e nell’analisi costi-benefici, sia in termini economici, sia in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e della collettività. Essa dovrebbe originare dal concetto di prevenzione globale, in un contesto di gestione integrata dei rifiuti, condotta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Si segnala poi che per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori si possono mettere in atto varie tipologie di interventi di prevenzione:

  • misure organizzative: riconducibili alla definizione del ruolo dei lavoratori e dei gestori dell’organizzazione, nonché alle competenze degli stessi; essendo le competenze aspetti incrementabili attraverso specifici processi formativi, appartengono alle misure organizzative la formazione e l’addestramento dei lavoratori a comportamenti corretti;
  • misure tecniche: relative a impiego e gestione di attrezzature e componenti delle attrezzature, strutture ed elementi;
  • misure procedurali: specifiche modalità di esecuzione dei processi operativi finalizzati al contenimento o all’eliminazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, trasferite ai lavoratori attraverso un continuo addestramento, verificandone periodicamente la comprensione;
  • iniziative politiche: definizione di standard tecnici e qualitativi; verifiche periodiche del servizio e della qualità del trattamento; campagne informative presso l’utenza.

Ad esempio le misure organizzative e tecniche possono riguardare le strutture, postazioni e ambienti di lavoro.

Un impianto di incenerimento/termovalorizzazione dovrebbe essere progettato, anche in caso di ristrutturazioni di una certa rilevanza, come l’inserimento di un’ulteriore linea di combustione, in modo da evitare carenze strutturali e layout eccessivamente complesso. Le sovrapposizioni dei singoli impianti con sviluppo in altezza dovrebbero essere concepite e realizzate garantendo il passaggio agevole, senza ostacoli e senza pericoli di caduta dall’alto e/o scivolamenti degli addetti alla conduzione e all’esercizio.

Questi altri aspetti su cui si sofferma il documento in relazione alle possibili misure organizzative e tecniche:

  • piattaforme, parapetti, passerelle e scale di accesso;
  • pavimentazione degli ambienti al chiuso;
  • percorsi e aree operative;
  • manutenzione delle vie di transito;
  • aree di movimentazione e di scarico in fossa;
  • circolazione dei mezzi di movimentazione dei materiali in ingresso, in uscita e all’interno dell’area dell’impianto, degli operatori e degli autisti nella sezione di ricezione e circolazione interna di conduttori, manutentori e fornitori/appaltatori;
  • segnaletica;
  • postazioni di lavoro;
  • dotazione dei sistemi di stoccaggio e di alimentazione;
  • contenitori mobili di rifiuti;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • esposizione a rumore;
  • manutenzione programmata;
  • controllo della radioattività.

Rimandiamo i lettori al documento originale che si sofferma su molti altri aspetti, anche con riferimento alla sicurezza di impianti, macchine e attrezzature di lavoro.

Il sito web di INFOR.MO., di cui nell’articolo sono state presentate le schede numero 2572 e 3742, è consultabile all’indirizzo:

https://appsricercascientifica.inail.it/getinf/informo/home_informo.asp

Il documento “La sicurezza per gli operatori degli impianti di termovalorizzazione e di incenerimento” realizzato dal servizio di Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) dell’INAIL è scaricabile all’indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato-sicurezza-operatori-impianti-termovalorizzazioni.pdf

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TRE CASI DI INFORTUNIO NELLE OPERE DI SCAVO

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

19/04/18

di Tiziano Menduto

Esempi di infortuni nelle attività di scavo: la posa di tubazioni di fognatura, il ripristino dell’impermeabilizzazione di locali interrati in trincea e l’inumazione in cimitero. La prevenzione degli infortuni e i riferimenti di legge.

Le opere di scavo esprimono un livello molto elevato di rischio per gli operai addetti, soprattutto quando non vengono rispettate le norme di sicurezza in termini di mancanza o inadeguatezza delle armature di contenimento.

A sottolinearlo e ricordare i rischi elevati nelle attività di scavo è una pubblicazione INAIL, già presentata dal nostro giornale, che si intitola “Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti” e che offre agli operatori diverse indicazioni per migliorare la prevenzione.

Il documento oltre a riportare informazioni sui fattori organizzativi e ambientali e sui sistemi di sicurezza, presenta anche tre casi diversi relativi a incidenti sul lavoro realmente accaduti con alcuni suggerimenti operativi per la prevenzione.

Il primo caso riguarda la posa di tubazioni di fognatura in terreni relativi a depositi fluvioglaciali e glaciali per lo più ghiaioso-sabbiosi parzialmente alterati (ferrettizzati).

L’operaio era all’interno dello scavo a sezione ristretta per effettuare il rinfianco in calcestruzzo del tubo di fognatura (diametro 230-300 mm). L’operaio, in piedi sul tubo, veniva investito dal franamento della parete opposta che lo seppelliva fino alla vita schiacciandolo contro l’altra parete. L’operaio è stato liberato dai colleghi con l’uso dell’escavatore.

In definitiva l’operaio ha riportato un trauma toraco-addominale con fratture multiple costali, con grado di invalidità valutato del 20%.

Veniamo al risultato delle ispezioni.

Lo stesso giorno dell’evento sono state contestate le seguenti violazioni per:

non aver impedito la presenza dei lavoratori nel campo di azione dell’escavatore (articolo 118, comma 3 del D.Lgs. 81/08);

non aver provveduto ad allestire le necessarie armature di sostegno (articolo 119, comma 1 D.Lgs. 81/08);

aver costituito un deposito di materiali lungo il ciglio dello scavo (articolo 120, comma 1 D.Lgs. 81/08).

Come prevenire l’incidente?

  • Attraverso l’analisi dell’evento emerge che:
  • si doveva evitare di accumulare il materiale di risulta sui bordi dello scavo;
  • lo scavo andava armato appena possibile, e non dopo la posa del tubo;
  • lo scavo non doveva rimanere aperto per tutto il week-end (come si presuppone in relazione al fatto che l’incidente è avvenuto di lunedì).

Il secondo caso riguarda l’inumazione in cimitero.

Durante l’esecuzione dello scavo della fossa per inumazione, l’operaio, mentre era intento a posare un antone di sbarramento del terreno, veniva colpito dall’antone stesso a causa del franamento della sponda.

Come prevenire l’incidente?

Lo scavo andava armato appena possibile: ha ceduto infatti a meno di tre ore dall’apertura dello scavo stesso.

Il terzo caso riguarda il ripristino dell’impermeabilizzazione di locali interrati in trincea.

Per ripristinare l’impermeabilizzazione dei locali interrati di una villetta, veniva aperta, a monte, una trincea di 6 metri di lunghezza, 4 metri di profondità e 1 metro di ampiezza. Le pareti verticali dello scavo non sono state armate, ma solo puntellate con assi di legno nella parte più superficiale. Il terreno era saturo e presentava una “crosta” superficiale compatta a causa del gelo. Dopo un giorno e mezzo dall’apertura (con segni già evidenti di fratture nella crosta gelata), la parete a monte dello scavo crollava, riempiendo la trincea con quasi 2 metri cubi di materiale. In questo caso fortunatamente non ci sono state conseguenze, in quanto l’operaio è riuscito a scappare all’ultimo momento. Un piccolo ritardo e sarebbe rimasto seppellito completamente dalla frana, senza possibilità di salvezza.

Come prevenire l’incidente?

Sarebbe stato necessario tenere presente che:

i terreni saturi e con quelle caratteristiche hanno sempre bisogno di adeguate armature di sostegno;

le trincee di quelle dimensioni (6 metri di lunghezza, 1 metri di larghezza, 4 metri di profondità) devono essere sempre armate su tutta la profondità;

la larghezza della trincea era insufficiente (occorreva prevedere una larghezza di almeno 2 metri).

Avendo già riportato alcune indicazioni relative alla prevenzione, ci soffermiamo sulla normativa riprendendo i principali riferimenti di legge come contenuti nel documento INAIL “Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti”.

La pubblicazione indica che in Italia non esistono norme esclusivamente dedicate alla prevenzione infortuni nell’esecuzione di scavi. L’attività di scavo è però oggetto di alcuni capi specifici della vigente normativa italiana sulla sicurezza nei cantieri, e precisamente:

  • Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
  • P.C.M. 412/97 “Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro”;
  • P.R. 321/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”;
  • P.R. 320/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”.

Il documento dell’INAIL, Direzione Regionale per la Lombardia, “Riduzione del rischio nelle attività di scavo. Guida per datori di lavoro, responsabili tecnici e committenti” è scaricabile all’indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-riduzione-del-rischio-nelle-attivita-di-scavo.pdf

 

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