Omicidio sul lavoro per mancata attuazione dell’articolo 26 del testo unico sulla sicurezza

Ascolta con webReader

“Il silos avrebbe dovuto essere vuoto” o “sarebbe stato vuoto”, questa la giustificazione (per cui Iren parla di fatalità) della ennesima morte sul lavoro, in questo caso presso il sito dell’ex inceneritore di Reggio Emilia ove il lavoratore Silvio Sotgiu, 42 anni (subappalto della impresa appaltatrice con Iren).
Eppure non era vuoto visto che la fiamma della saldatura in corso ha innescato una esplosione di un gas infiammabile contenuto nel silos e …. quindi nessuno aveva verificato se davvero il silos fosse vuoto o non vi fossero residui di gas infiammabili o non si fossero formati durante il periodo di inattività dell’impianto.
In ogni caso il lavoratore è una (ulteriore) vittima della mancata attuazione dell’art. 26 del Dlgs 81/2008 che chiaramente dispone :

1. Il datore di lavoro (IREN, in questo caso, ndr), in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima
…” ” verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle
forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione
” (quindi controlla tutta la catena dei subappalti),
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.” quindi IREN, in questo caso, deve informare dei rischi presenti (incluso lo stato del silos e il suo contenuto)
2. (…) i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

C’è qualcosa che qualcuno non ha capito (o non ha attuato) in questa chiarissima catena di obblighi e doveri tra i diversi soggetti (committente e appaltatori) ?

Marco Caldiroli

Print Friendly, PDF & Email