Amianto : 22 marzo 2019 a Milano, Amianto e (IN) giustizia

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22 MARZO 2019
AMIANTO E (IN)GIUSTIZIA : LA SCIENZA E’ NEUTRALE ?

Sala Vitman – Acquario civico Viale G. Gadio, 2 – Milano

Ore 9.30: saluti delle Istituzioni introduce Basilio Rizzo Milano in Comune
Intervengono: dott. Morando Soffritti medico Ist. Ramazzini di Bologna
dott. Edoardo Bai medico del lavoro ISDE
dott. Vittorio Agnoletto medico del lavoro Medicina democratica
avv. Laura Mara e avv. Simone Vallese avvocati parti civili
prof. Luca Masera diritto penale Università di Brescia Modera:
Margherita Napoletano coordinatrice CAL

AMIANTO E (IN) GIUSTIZIA
Fulvio Aurora

Le associazioni degli esposti ed ex esposti all’amianto e delle vittime, di fronte al documento della Società italiana di Medicina del Lavoro chiamato “Position Paper Amianto”, ritengono necessaria una loro presa di posizione, pur senza addentrarsi nei tecnicismi degli argomenti che vengono in esso richiamati.
I compiti delle associazioni sono altri ed hanno altra configurazione. Le associazioni rappresentano le sofferenze di coloro che impunemente sono stati esposti all’amianto e ne hanno subito i danni, senza essere stati edotti sui rischi specifici da chi colpevolmente li aveva messi in quelle condizioni. Parliamo di migliaia di malati e di morti provocati da chi quella consapevolezza possedeva. In questa prospettiva, gli enti predetti possono esprimere il proprio parere e la propria critica al Position Paper sull’amianto, valutandolo nelle sue linee essenziali. Per tali motivi, le associazioni appoggiano l’attività tecnico-scientifica del gruppo di lavoro (formato da esperti in epidemiologia, medicina del lavoro, clinica, etc..) coordinato dal prof. Piergiorgio Duca (Ordinario di Statistica Medica e Biometria della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano) che sta operando una puntuale revisione critica a tale documento, scevra da qualsivoglia conflitto di interessi. Alcune associazioni come l’Associazione Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica, il Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio sono impegnati come parti civili in una serie di procedimenti giudiziari e, in particolare, nei processi penali che riguardano omicidi colposi e lesioni gravi e gravissime in danno dei lavoratori, delle lavoratrici e della cittadinanza tutta, esposta per decenni, in maniera inconsapevole, al cancerogeno Amianto. La scelta di costituirsi in questo tipo di processi costituisce il corollario della più generale lotta contro l’amianto e si fonda sulla legislazione vigente all’epoca della commissione dei fatti-reato, troppo spessa disattesa anche nelle aule di giustizia.
Il processo penale, nei casi che riguardano l’amianto, è la modalità tramite la quale viene accertata la responsabilità di chi avrebbe dovuto salvaguardare la salute degli esposti. I processi penali hanno anche degli effetti “civili”, ovvero di riconoscimento dei danni subiti dalle vittime del reato. Questi a volte vengono liquidati direttamente dal giudice penale, altre volte si ha un rinvio in sede civile per la loro corretta quantificazione.
Purtroppo, in questi anni, abbiamo assistito ad un comportamento ondivago da parte della magistratura, che ci spinge ad una seria riflessione sul perché molti processi, aventi le medesime imputazioni, finiscano con sentenze assolutorie ed altri con pronunce di condanna.
Il Pubblico Ministero, solitamente, per sostenere l’accusa, nomina uno o più consulenti tecnici ed esperti della materia, cui chiede una valutazione oggettiva, basata sulle evidenze scientifiche. Contemporaneamente le controparti, ovvero gli imputati, tramite i loro avvocati, nominano altri consulenti (che, guarda caso, sono sempre gli stessi!) per contrastare la posizione dei consulenti del PM.
In questi ultimi tempi, vi sono state alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione, che hanno confermato le condanne intervenute in grado d’appello, oppure annullato sentenze assolutorie di primo e secondo grado (cfr. Cass. 22002/2018 contro Fincantieri Monfalcone; Cass. 4560/2018 contro Enel Chivasso; Cass. 46392/2018 contro ex Enel di Turbigo). Si veda anche la recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) del 24 gennaio 2019 n. 54414/13 e 54264/15 Cordella e altri che ha condannato l’Italia per inadempienze relative all’ILVA di Taranto.
In questo variegato panorama giudiziario, abbiamo assistito alla pubblicazione di un documento della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), denominato “Position Paper Amianto” (PPA) che, oltre a gettare ombre su talune tematiche largamente condivise dalla comunità scientifica, tenta di svilire il ruolo apicale delle diverse Consensus Conference e delle conclusioni in esse rappresentate.
Il fatto che la posizione maggiormente espressa e condivisa dalla comunità scientifica (che ha portato alla condanna degli imputati) non sia l’unica implicherebbe l’impossibilità da parte dell’Autorità Giudiziaria di arrivare ad una sentenza di condanna. Se esistono cioè tesi diverse (seppur minoritarie), il Giudice non potrebbe condannare “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Tale conclusione è logicamente sbagliata, in quanto basata su premesse insufficienti (“latius hos quam premissae conclusio non vult”).
Anche la tempestività “casuale” con cui tale PPA è stato elaborato e prodotto dalle difese degli imputati nei diversi giudizi in corso spinge ad una seria riflessione sul peso e sul ruolo da attribuire a tale documento, elaborato da una società scientifica, non l’unica, che è e rimane un ente privato, ed alla quale si contrappongono le valutazioni espresse dal nostro Ministero della Salute.
Un altro dato interessante, contenuto nel predetto PPA, riguarda il conflitto di interessi dei loro autori, i quali dichiarano di esserne privi e che presso la segreteria della SIML vi sarebbero depositati gli incartamenti che dimostrerebbero tale assunto. A prescindere da tale singolare metodologia utilizzata, si segnala che anche il fatto che il testo non sia stato scritto e nemmeno tradotto in lingua inglese per una eventuale successiva pubblicazione su riviste scientifiche, come di regola avviene, fa sorgere più di un dubbio, tenuto anche conto che la maggior parte dei predetti estensori corrisponde al collegio di Consulenti Tecnici usualmente utilizzati dalle difese degli imputati nei processi d’amianto.
E allora, ci chiediamo, il conflitto di interessi non esiste più?
Altro importante problema di merito, molto dibattuto anche nelle aule di giustizia, riguarda la diagnosi di mesotelioma. I consulenti degli imputati, alcuni dei quali hanno sottoscritto il citato PPA, la mettono facilmente in discussione, relegando il dato alle sole indagini immunoistochimiche, dimenticandosi così della storia professionale del soggetto, e degli esami specialistici compiuti presso i diversi ospedali. La prassi è mettere sempre e comunque in discussione una diagnosi di mesotelioma, anche in presenza di marcatori tumorali che confermano tale conclusione (i marcatori sarebbero insufficienti, oppure l’anatomopatologo dovrebbe utilizzarne altri, più innovativi e dimenticarsi di tutta la storia clinica e professionale della vittima!). Per dirla in altre parole: se non vuoi trovare qualcosa basta che non la cerchi. E questo sottende ad una modalità pericolosa, a volte, utilizzata da alcuni giudici che tendono a dimenticarsi dell’essenziale per andare a soffermarsi sul secondario per non dire sull’inutile.
I processi nei quali siamo costituti, come associazioni degli ex esposti e delle vittime dell’amianto, riguardano, nella gran parte dei casi, grandi imprese in cui l’amianto è stato largamente impiegato come coibente o come materia prima di lavorazione e dove i lavoratori non sono stati informati sui rischi cui erano esposti e come prevenire gli stessi, non sono stati dotati di strumenti di protezione individuale e/o collettiva, nè tanto meno sono stati sottoposti alla doverosa sorveglianza sanitaria. In tale situazione di ubiquitario inquinamento ambientale, la diagnosi di una malattia asbesto correlata, avuto riguardo anche alla storia lavorativa ed extra-lavorativa del soggetto, elimina qualsivoglia dubbio in merito alla sua eziopatogenesi. In questo senso, non possono assumere valore legale i TLV (limiti di concentrazione del cancerogeno proposti dalle diverse agenzie internazionali) ed è illogico oltre che inumano andare a ricercare il momento nel quale si sarebbe prodotta la mutazione cellulare all’interno dell’organismo del soggetto colpito. La prova circa la presenza dell’amianto nelle diverse realtà industriali del nostro Paese e della violazione continua della legislazione a tutela della salute dei lavoratori implica necessariamente la responsabilità (anche penale) di tutto il gruppo dirigenziale succedutosi nel tempo, in quanto l’inerzia di alcuni non può fungere oggi da scriminante per chi ha assunto il proprio ruolo apicale in epoche più recenti: si tratta del concorso di persone nella commissione di un medesimo disegno criminoso. Se si accedesse ad altra conclusione, basata sul postulato del “tu uccidi un uomo morto”, un uomo ormai già contaminato da azioni commesse da altri nel passato, si arriverebbe alla violazione di principi tutelati dalla nostra Carta Costituzionale, primo fra tutti, il diritto alla vita della persona umana.
Nella vicenda dell’amianto occorre comprendere che la responsabilità del datore di lavoro si colloca necessariamente prima, durante e dopo la contaminazione della vittima, salvo che l’eventuale nuova proprietà e/o dirigenza abbia disconosciuto la necessità del suo impiego e preso immediatamente i provvedimenti per la sua eliminazione. Qualsivoglia esigenza aziendale, soprattutto se legata esclusivamente al profitto, deve cedere il passo di fronte a beni di rango costituzionale, quali la salute e la vita delle persone esposte. Ogni altra teoria, per usare le parole della Corte di Cassazione, è “frutto d’artificio”.
Al documento della SIML sembrano essere sfuggiti i principi di fondo della medicina del lavoro da Bernardino Ramazzini (cfr: “De morbis artificum diatriba”), considerato il suo fondatore, fino a Luigi Devoto fondatore della Clinica del Lavoro di Milano; per non parlare della storia delle lotte operaie degli anni 1969-73 che ha rovesciato la concezione di accettazione del sistema industriale in funzione dell’occupazione fornita e ancor più del rifiuto della monetizzazione della salute, per fondare un sistema basato sulla prevenzione e sulla partecipazione. La scienza del lavoro e della salute matura nella storia e nella realtà quotidiana e sono le lotte nate dalla presa di coscienza delle conseguenze della nocività lavorativa e ambientale che ne hanno tracciato la strada. Ma c’è voluto molto tempo prima di arrivare alla messa al bando l’amianto, che, peraltro, materialmente continua ad essere presente in milioni di tonnellate in tutto il territorio nazionale e richiede scienza e denaro (tanto) per essere smantellato.
Nei processi, la dimostrazione del binomio causa ed effetto sulle singole persone porta con sé molto spesso la dimostrazione di una prova diabolica: viene richiesta all’Accusa pubblica e privata la ricerca di una specie di cronometro in grado di fotografare dall’interno l’organismo delle persone colpite per riuscire ad identificare chi gestiva la società nel momento in cui la cellula della vittima ha iniziato a progredire verso la malignità. E questo sarebbe usare la logica? Così ragionando, si dà per scontato che per il progresso qualcuno si deve sacrificare.
Continuiamo ad allargare la presa di coscienza e continuiamo la lotta senza nascondere le difficoltà e i tempi lunghi che questo comporta. Ma non possiamo fermarci: è una questione di salvaguardia del diritto alla salute e quindi di civiltà.
Una corrente di pensiero che si sta diffondendo a macchia d’olio sul nostro territorio svaluta la necessità di ricorre al giudice penale per concentrarsi esclusivamente sugli effetti risarcitori in sede civile. Si sostiene molto semplicisticamente che è passato tanto tempo da quando il lavoratore o il cittadino è stato colpito da malattia o morte, ancora di più da quando è stato esposto e risulta difficile risalire al responsabile. Ed ancora, per quanto non lo si dica, ma lo si intuisce, si pone la domanda: “perché prendersela con i responsabili – ma sono veramente tali? – se si considera che l’amianto veniva utilizzato in grandi quantità anche negli edifici pubblici? E che il nostro legislatore ha messo al bando tale cancerogeno solo nel 1992? Cosa si può imputare a questi dirigenti che si trovavano in una situazione di legittima ignoranza?”
Si badi bene: non siamo contro la possibilità di ricorrere ai tribunali civili, e quindi non vogliamo sostenere in modo assoluto che sempre e comunque si debba ricorrere al giudice penale, vogliamo però ragionare sulla necessità di ottenere giustizia, in quanto i dirigenti delle diverse aziende non versavano affatto in una situazione di legittima ignoranza. E’ vero il contrario! E tutta la legislazione in materia di igiene sui luoghi di lavoro sta lì a ricordacelo. La funzione del processo penale non è solo punitiva, ma anche prevenzionale.
Il giorno 22 marzo 2019 abbiamo indetto un convegno a Milano, legato ai processi che sono in corso (o lo sono stati) presso il tribunale di questa città e che hanno avuto, quasi tutti, esisto negativo, con assoluzione degli imputati. Altri tribunali, invece, hanno riconosciuto la colpevolezza degli imputati per casi simili, con conferme da parte della Corte Suprema di Cassazione. Ci siamo chiesti il perché di tali esiti differenti. Non siamo giuristi, il compito delle associazioni è quello di operare per riconoscere che l’amianto è stato ed è dannoso e quindi di promuovere l’applicazione di leggi a sostegno delle vittime, peraltro già esistenti nel lontano passato. Il problema è politico, sociale e culturale e la consapevolezza di tutelare sempre e comunque le vittime di questa immane tragedia porterà, alla fine, all’affermazione di una coincidenza tra verità fattuale e verità processuale.
È interessante seguire l’iter del processo contro i dirigenti della Centrale Termoelettrica ENEL di Turbigo: assoluzione a Milano in primo grado e in Appello, annullamento con rinvio, agli effetti della responsabilità civile, da parte della Cassazione, grazie all’ intervento mirabile dell’avvocato di parte civile, Laura Mara, a difesa di Medicina Democratica ed AIEA. In questo caso infatti la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano non aveva impugnato la sentenza assolutoria e le richieste del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione erano di rigetto dei ricorsi proposti dalle nostre associazioni. Si tratta indubbiamente di un importante risultato nell’affermazione della verità e della giustizia in favore delle vittime dell’amianto. Un ricordo va sicuramente agli otto ex lavoratori dell’Enel di Turbigo, deceduti per mesotelioma pleurico, ed in particolare al socio fondatore dell’AIEA, Oscar Misin, che ha avuto, come unica colpa, quella di prestare la propria attività lavorativa presso la Centrale in questione. Sono peraltro tristemente note le sentenze assolutorie emesse dal Tribunale di Milano: si pensi al caso della Franco Tosi di Legnano, della Breda di Milano, della Fibronit di Broni, della Pirelli di Milano. In particolare, si sottolinea che proprio per la società Pirelli, il presidente del Consiglio di Amministrazione è stato assolto a Milano, mentre era stato condannato per le morti amianto correlate presso lo stabilimento Pirelli di Settimo Torinese. Identici reati, stesso imputato, differenti sentenze!
Altri processi, in cui AIEA e Medicina Democratica sono state riconosciute parti civili, attendono il responso finale in Cassazione: il processo contro l’ex Montedison di Mantova, dove vi era stata condanna in primo e secondo grado (a Brescia), giunto in Cassazione è stato rinviato di nuovo alla Corte d’Appello di Brescia che ha stabilito una nuova perizia.
Ancora siamo in attesa del giudizio finale di Cassazione per l’ILVA di Taranto, dove si è avuta condanna in primo grado e, pur con alcuni ridimensionamenti di pena, in secondo grado. L’udienza era già stata fissata, ma poi all’ultimo momento – il giorno prima, rinviata.
Non sappiamo quando verrà di nuovo calendarizzata. Il processo ILVA, ovvero il più grande che riguarda tutta la vicenda ambientale italiana, con le conseguenti malattie e morti anche fra la popolazione, è tuttora in corso in primo grado e ci vorranno ancora mesi prima di arrivare alla sentenza.
Certo, qualcuno potrebbe obiettare che i processi penali sono una grande fatica, con esiti talvolta negativi: perché allora continuare su questa strada? Perché abbiamo una spasmodica richiesta di giustizia, pur conoscendone i limiti, e la funzione del processo penale è sì punitiva ma anche ristorativa per i prossimi congiunti di questi odiosi reati. I processi penali aumentano il livello di conoscenze, ed anche di scienza perché occorre promuovere studi e sviluppare la ricerca scientifica, oltre che quella giuridica. In definitiva, aumentano la coscienza collettiva, sociale ed istituzionale al fine di giungere allo scopo ultimo, ovvero l’eliminazione

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