SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.185 DEL 21/11/14

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.185 DEL 21/11/14

 

INDICE

  • Fibre artificiali vetrose e rischio cancro
  • Deresponsabilizzazione del datore di lavoro: in Gazzetta Ufficiale la procedura d’infrazione grazie alla denuncia di Marco Bazzoni
  • Salute della popolazione: il sindaco è il primo responsabile
  • Il Jobs Act e le modifiche in materia di sicurezza
  • Rischi psicosociali: le sentenze significative su stress e mobbing

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS!

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

 

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FIBRE ARTIFICIALI VETROSE E RISCHIO CANCRO

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.57

 

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

 

 

QUESITO

 

Ciao Marco,

l’azienda presso cui lavoro produce e commercia prodotti per l’isolamento nei settori auto, moto, navale, aeronautica, ecc.

I materiali utilizzati sono fibra ceramica, lana di roccia e vetro, ecc.

Personalmente, lavoro negli uffici, perciò non entro direttamente a contatto con questi materiali, ma la dispersione di fibre nell’aria è visibile a occhio nudo.

Volevo chiederti se cortesemente puoi mandarmi un po’ di informazione in merito a salute e sicurezza per questi materiali chimici coibenti.

Grazie mille!

 

 

RISPOSTA

 

Ciao,

i materiali di cui parli (fibra ceramica, lana di roccia, lana di vetro) rientrano nella ampia categoria delle “fibre artificiali vetrose”.

Un documento che analizza nel dettaglio le problematiche connesse alla salute dei lavoratori correlate a questi materiali è la pubblicazione “Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la salute e misure di prevenzione”, realizzata a cura dell’allora ISPESL nell’aprile 2007, ma sostanzialmente tuttora valida.

Tale documento è scaricabile all’indirizzo:

http://prevenzioneoggi.ispesl.it/documenti_catalogo/fibre%20artificiali%20vetrose.pdf

 

Ti anticipo subito che i materiali usati dalla tua azienda sono potenzialmente molto pericolosi, in particolare le fibre ceramiche che, in funzione delle loro caratteristiche, possono essere classificate, in generale, come cancerogene.

La pericolosità delle fibre varia in funzione delle dimensioni e della composizione chimica e quindi non è possibile dare un giudizio assoluto, senza una analisi delle caratteristiche delle fibre stesse.

 

Per tale motivo è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano adeguatamente informati (e ciò è un obbligo di legge) sulla pericolosità delle fibre lavorate attraverso l’etichettatura e le Schede di Sicurezza delle fibre, per valutare se esse sono o meno dannose per la salute.

 

Inoltre a seguito di specifica valutazione del rischio legato alla presenza delle fibre, il datore di lavoro della tua azienda dovrà individuare adeguate misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al minimo tecnicamente possibile l’esposizione dei lavoratori alle fibre (per contatto o inalazione), dando la priorità a misure di sostituzione delle fibre pericolose con altre meno o non pericolose oppure al loro confinamento e solo successivamente a misure di protezione dei lavoratori mediante idonei Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine, tute, guanti, occhiali)

 

A seguire ti riporto una mia relazione di maggior dettaglio sulle fibre artificiali vetrose.

 

 

LE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

 

I materiali isolanti quali fibre ceramiche, lana di roccia, lana di vetro appartengono alla ampia categoria delle “Fibre artificiali vetrose” o MMVFs (Man-Made Vitreous Fibres).

Per “fibre” si intendono particelle che presentano una forma allungata con un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3. In particolare secondo WHO (World Health Organisation) le fibre sono particelle con lunghezza maggiore di 5 micron e un diametro minore di 3 micron.

Per “artificiali” si intende che esse sono ricavate da processi industriali

Per “vetrose” si intende che esse sono costituite prevalentemente da ossido di silicio (SiO2) che è il materiale base del vetro.

 

La suddivisione in:

  • fibra ceramica;
  • lana di roccia;
  • lana di vetro;

varia sostanzialmente in funzione degli altri elementi o sostanze presenti, oltre all’ossido di silicio, del processo produttivo utilizzato e delle dimensioni delle fibre.

 

Le caratteristiche delle fibre artificiali, sono la buona resistenza meccanica e il buon potere isolante: per questo sono largamente utilizzate come isolanti termici, in sostituzione delle fibre di amianto, la cui produzione è stata bandita dal 1992 (Legge 257/92).

 

Da un punto di vista tossicologico, come accennato, la caratteristica fisica di rilievo sono le dimensioni delle fibre (lunghezza e diametro), nonché il rapporto tra le due grandezze.

Senza entrare in dettagli, questi parametri, in particolare il diametro, condizionano la possibilità delle fibre di penetrare, attraverso la respirazione, all’interno dei polmoni.

Maggiore sono le dimensioni delle fibre e più facilmente esse verranno fermate a livello delle vie respiratorie superiori ed espulse con tosse o starnuti.

Al contrario, minore sono le dimensioni è più facilmente le fibre potranno raggiungere gli alveoli polmonari, senza possibilità di essere espulse.

 

Altro parametro fondamentale per poter classificare le fibre da un punto di vista della pericolosità per la salute è la loro composizione chimica (sostanze presenti oltre l’ossido di silicio) in relazione alla biopersistenza delle fibre, cioè alla proprietà della fibra di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche una volta inalate all’interno dei polmoni.
In funzione dei parametri sopra citati le fibre possono avere due effetti negativi sulla salute del corpo umano:

  • effetto irritante per la pelle ed eventualmente per gli occhi e per le vie respiratorie superiori, in relazione al loro effetto abrasivo;
  • effetto cancerogeno per i polmoni, in relazione alle loro dimensioni e alla loro composizione chimica.

Come detto, in particolar modo per le fibre ceramiche, tali effetti negativi dipendono dalle caratteristiche geometriche delle fibre e dalla loro biopersistenza.

 

 

EFFETTO IRRITANTE DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

 

L’effetto irritante delle fibre è causato dalla loro geometria e dalla loro composizione vetrosa e si realizza per sfregamento e attrito delle fibre sulla pelle e sulle mucose.

Il risultato di tale azione si manifesta in arrossamenti, infiammazioni, eczemi, di norma reversibili a seguito della sospensione del contatto con le fibre.

L’effetto irritante si può manifestare oltre che sulla pelle, anche nelle vie respiratorie e negli occhi, a seconda della esposizione a cui sono sottoposti i lavoratori.

 

 

RISCHIO CANCEROGENO DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

 

Relativamente all’effetto cancerogeno (che sicuramente è il più preoccupante), questo è dovuto al fatto che le fibre aerodisperse e inalate, si depositano all’interno degli alveoli polmonari, dove possono causare nel tempo infiammazione cronica, fibrosi e cancro alla pleura e al polmone.

 

A tale proposito si può fare riferimento alla classificazione che periodicamente effettua la IARC (international Agency for Research in Cancer).

 

Nella classificazione IARC del 17/10/14 le fibre artificiali vetrose sono classificate come segue:

  • lana di vetro isolante (“insulation glass wool”): gruppo 3
  • lana di roccia (“rock wool”): gruppo 3
  • fibre ceramiche refrattarie (“refractory ceramic fibres”): gruppo 2B

 

La classificazione dei gruppi sopra riportati, secondo IARC, è la seguente:

  • gruppo 2B: agente possibilmente cancerogeno per l’uomo (agente per il quale esiste una limitata evidenza di cancerogenicità negli uomini e meno che una sufficiente evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento);
  • gruppo 3: agente non classificabile come cancerogeno per l’uomo (agente per il quale esiste una non adeguata evidenza di cancerogenicità negli uomini e una non adeguata o limitata evidenza di cancerogenicità negli animali da esperimento).

 

 

IDENTIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

 

Poiché, come è detto sopra, gli effetti nocivi delle fibre artificiali vetrose sono correlati alle loro dimensioni e alla loro composizione, e poiché tutte le fibre hanno aspetto esterno simile, indipendentemente dalla loro pericolosità, per permettere ai lavoratori di conoscere la pericolosità delle fibre è necessario che esse vangano accompagnate da una specifica etichettatura che indichi i loro possibili effetti nocivi sull’uomo.

 

L’etichettatura è regolata da Direttive o Regolamenti definiti a livello europeo e deve obbligatoriamente accompagnare (a cura del produttore o venditore) ogni imballaggio di sostanze (singoli elementi chimici) o di preparati (miscele o soluzioni costituite da due o più sostanze) pericolosi.

Tali etichette devono essere conformi alle Direttiva 1992/32/CEE (per le sostanze) oppure alle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE (per i preparati) e devono essere applicate sull’imballaggio degli agenti chimici pericolosi.

Le etichette definite dalle Direttive sopra citate sono in via di sostituzione con quelle definite dal Regolamento CE n.1272/2008, per cui a oggi è possibile trovare sugli imballaggi entrambi i tipi di etichette.

Le etichette dei prodotti chimici devono contenere un simbolo grafico che individui le caratteristiche di pericolosità dei prodotti, delle frasi di rischio (dette “frasi R” oppure “frasi H”, a seconda che siano definite dalle Direttive o dal Regolamento) e dei consigli di prudenza (detti “frasi S” oppure “frasi P”, a seconda che siano definiti dalle Direttive o dal Regolamento).

 

Per le fibre artificiali vetrose con caratteristiche irritanti per la pelle e/o per le vie respiratorie, le etichette sono costituite da:

  • quadrato arancione con simbolo nero riportante una croce accompagnata dalla lettera i, frase di rischio R 37 “Irritante per le vie respiratorie” e/o R 38 “Irritante per la pelle”, frase di prudenza S 22 “Non respirare le polveri” e/o S 24 “Evitare il contatto con la pelle” (secondo le Direttive);
  • rombo bianco bordato di rosso con simbolo nero riportante un punto esclamativo, frase di rischio H 315 “Provoca irritazione cutanea” e/o H 334 “Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato”, frasi di prudenza P 280 “Indossare guanti/indumenti protettivi – Proteggere gli occhi – Proteggere il viso” e/o P261 “Evitare di respirare la polvere” (secondo il Regolamento);

 

Per le fibre artificiali vetrose con caratteristiche cancerogene per i polmoni, le etichette sono costituite da:

  • quadrato arancione con simbolo riportante un teschio nero accompagnato dalla lettera T+, frase di rischio R49 “Può provocare il cancro per inalazione”, frase di prudenza S 53 “Evitare l’esposizione – Procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso” (secondo le Direttive);
  • rombo bianco bordato di rosso con simbolo nero riportante il busto di un uomo, frase di rischio H 350i “Può provocare il cancro per inalazione”, frasi di prudenza P 202 “Non manipolare prima di aver letto e compreso le precauzioni di sicurezza” e P 281 “Utilizzare gli strumenti di protezione individuale come richiesto”.

 

Oltre a quelle contenute nelle etichette degli agenti chimici, le indicazioni sugli effetti pericolosi per la salute degli esseri umani devono anche essere riportati all’interno delle Schede Di Sicurezza (o Safety Data Sheet) degli agenti (sostanze o preparati), da redigere obbligatoriamente da parte dei produttori o dei venditori.

Un esempio di tale scheda (per fibre ceramiche refrattarie) è scaricabile all’indirizzo:

http://www.aldero.com/files/296/files/2184_MSDS%20cerafiber%20ITA.pdf.

 

Tali schede, il cui formato è definito dalle Direttive o dal Regolamento sopra citati, devono contenere 16 punti riportanti:

  • identificazione della sostanza/preparato e della società produttrice;
  • composizione – informazione sui componenti pericolosi;
  • identificazione dei pericoli legati ai singoli componenti;
  • misure di primo soccorso;
  • misure antincendio;
  • misure in caso di fuoriuscita accidentale;
  • manipolazione e stoccaggio;
  • controllo dell’esposizione – protezione individuale;
  • proprietà chimiche e fisiche;
  • stabilità e reattività;
  • informazioni tossicologiche;
  • informazioni ecologiche;
  • considerazioni sullo smaltimento;
  • informazioni sul trasporto;
  • informazioni sulla regolamentazione;
  • altre informazioni.

 

L’etichettatura degli agenti chimici pericolosi e la redazione delle Schede Di Sicurezza è obbligatoria solo per sostanze o preparati chimici che vengono immessi sul mercato da parte dei produttori o dei venditori, ma non si applicano per gli agenti chimici semilavorati che si generano durante il processo produttivo che dà origine, partendo dalle materie prime (etichettate), al prodotto finito (da etichettare).

Deve essere però cura del datore di lavoro dell’azienda produttrice degli agenti chimici provvedere a fornire informazioni, per i lavoratori coinvolti nel ciclo produttivo, sulla pericolosità degli agenti utilizzati.

Nel fare ciò il datore di lavoro può utilizzare qualunque tipologia di informazioni (ad esempio etichette o schede conformi alle Direttive o al Regolamento), purché sia in grado di fornire al lavoratore le medesime indicazioni fornite da etichettatura e Schede Di Sicurezza, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare di conseguenza.

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

In qualunque azienda che produce o utilizza fibre artificiali vetrose, cioè agenti chimici pericolosi a vario livello per la salute dei lavoratori esposti, la normativa vigente impone precisi obblighi a carico del datore di lavoro per tutelare la salute dei lavoratori stessi.

 

Tali obblighi sono i seguenti:

  • valutazione del rischio: il datore di lavoro deve redigere a sua totale responsabilità un documento di valutazione del rischio, in cui classifica il livello di rischio degli agenti utilizzati, definisce le misure di prevenzione e protezione e le procedure di utilizzo degli agenti (la classificazione del livello di rischio deve avvenire anche mediante misurazioni della presenza di fibre nell’aria);
  • sostituzione degli agenti chimici con altri meno pericolosi: il datore di lavoro deve prioritariamente cercare di sostituire le fibre pericolose per la salute con altre che non siano o che siano meno pericolose (ad esempio mediante variazione dei parametri geometrici e/o della composizione chimica delle fibre);
  • confinamento degli agenti chimici pericolosi: il datore di lavoro deve evitare al massimo la dispersione delle fibre negli ambienti di lavoro, tramite loro stoccaggio in contenitori sigillati o mediante aspirazione localizzata nei luoghi di lavorazione delle fibre (l’aria polverosa aspirata contenente fibre deve essere adeguatamente filtrata prima della sua emissione in atmosfera);
  • definizione dei DPI per i lavoratori coinvolti: dopo aver ottemperato a quanto sopra (che sono misure di prevenzione prioritarie), il datore di lavoro deve eliminare il rischio residuo per i lavoratori mediante adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (mascherine filtranti, tute protettive monouso, guanti, occhiali, ecc.);
  • procedure di utilizzo degli agenti chimici: il datore di lavoro deve definire, diffondere e fare applicare specifiche procedure di lavoro, contenenti le misure di prevenzione e protezione sopra citate, che consentano di limitare al minimo tecnicamente possibile l’esposizione dei lavoratori alle fibre;
  • informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; il datore di lavoro deve garantire un’adeguata istruzione ai lavoratori coinvolti, mediante corsi di formazione teorica e pratica e la messa a disposizione delle Schede Di Sicurezza o di adeguate informazioni degli agenti chimici o dei semilavorati ottenuti;
  • sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie di rischio per i lavoratori: il datore di lavoro deve nominare un medico (medico competente) che definisca tutte le visite e accertamenti diagnostici (sorveglianza sanitaria) finalizzati a monitorare periodicamente (almeno una volta all’anno) la salute dei lavoratori esposti; il medico inoltre dovrà redigere sotto la sua responsabilità una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore esposto, in cui indicare i risultati della sorveglianza sanitaria ed eventualmente formalizzare all’autorità sanitaria le malattie professionali riscontrate.

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVI

 

Da un punto di vista normativo, gli obblighi a carico del datore di lavoro che fa utilizzo di fibre artificiali vetrose all’interno del proprio ciclo produttivo (sia che le produca, sia che le utilizzi), sono contenute all’interno del Decreto Legislativo 9 aprile 08, n.81 “Testo Unico sulla sicurezza”, nel Titolo IX, Capo I (agenti chimici pericolosi) oppure Capo II (agenti cancerogeni), a seconda della classificazione delle fibre.

In tali capitoli del D.Lgs.81/08 sono contenuti tutti gli obblighi, sanzionabili penalmente, a carico del datore di lavoro utilizzatore degli agenti chimici, relativamente a:

  • valutazione del rischio;
  • sostituzione degli agenti chimici con altri meno pericolosi;
  • definizione dei DPI per i lavoratori coinvolti;
  • procedure di utilizzo degli agenti chimici;
  • procedure di contenimento in caso di incidenti o emergenze;
  • informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
  • sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori.

 

Invece gli obblighi a carico del produttore o del venditore di agenti chimici pericolosi, sono definiti dalle:

  • Direttiva 1992/32/CEE “Concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’ etichettatura delle sostanze pericolose”, recepita in Italia dal Decreto Legislativo del 3 febbraio 1997, n.52;
  • Direttiva 1999/45/CE “Concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi” e Direttiva 2001/60/CE “Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, recepite in Italia dal Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n.65;

oppure, più recentemente dal:

  • Regolamento CE n.1272/2008 “relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

All’interno di tali Direttive o di tale Regolamento sono definiti tutti gli obblighi, a carico del produttore o del venditore degli agenti chimici, sanzionabili penalmente, relativamente all’etichettatura e alla redazione delle Schede Di Sicurezza degli stessi.

 

Marco Spezia

 

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DERESPONSABILIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO: IN GAZZETTA UFFICIALE LA PROCEDURA D’INFRAZIONE GRAZIE ALLA DENUNCIA DI MARCO BAZZONI

 

Da: Articolo 21

http://www.articolo21.org

 

15 novembre 2014

 

“Fa piacere ogni tanto qualche soddisfazione: finalmente è stata approvata definitivamente e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.161 del 30 Ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n.261, Supplemento ordinario n.83), detta “legge europea bis 2013”, che all’articolo 13, si adegua al secondo punto della procedura d’infrazione n.2010/4227 (proroga Documento Valutazione dei Rischi per nuove imprese o modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti).

Va ricordato però, che questa procedura d’infrazione non si è aperta da sola o per bontà divina, ma perchè il sottoscritto 5 anni fa (settembre 2009), ha fatto una denuncia di ben 10 pagine alla Commissione Europea, sulle difformità del D.Lgs.106/09 (Decreto correttivo al “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”, D.Lgs.81/08), che violava alcuni articoli della Direttiva europea quadro 89/391/CE”.

 

Così scrive ad Articolo 21 Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Firenze nonché nostro collaboratore sui temi degli infortuni sul lavoro.

 

“Denuncia fatta, grazie anche all’aiuto per la parte tecnica dell’ing. Marco Spezia, che non smetterò mai di ringraziare. Questo mi piacerebbe che si ricordasse quando si parla di questa procedura d’infrazione. Inoltre. mi piacerebbe si ricordasse che ancora la procedura d’infrazione non è assolutamente stata chiusa, anche perchè, la Legge 161/14 entrerà in vigore il 25 Novembre 2014, inoltre perchè il primo punto della procedura d’infrazione, cioè la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e sub-delega (norma “salva-manager”) è ancora aperto, in quanto le autorità italiane non si sono ancora adeguate in merito a questo punto.

 

C’è voluta tanta fatica, tanta costanza, tante lettere e e-mail inviate alla Commissione Europea per arrivare a questa modifica e non era per nulla scontato che l’Italia si adeguasse, tanto è, che era prossimo un deferimento alla Corte di Giustizia Europea se l’Italia non si fosse adeguata. Inoltre, non è detto che tale deferimento non arrivi lo stesso, visto che sulla deresponsabilizzazione del datore di lavoro, il governo Renzi non si è ancora adeguato”

 

“Spero” – conclude Bazzoni – “che almeno qualche mezzo d’informazione o blog ne parli, visto che senza la costante determinazione mia non sarebbe stata possibile una modifica in tal senso”.

 

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SALUTE DELLA POPOLAZIONE: IL SINDACO E’ IL PRIMO RESPONSABILE

 

07/11/14

 

Da Medicina Democratica Livorno

www.medicinademocraticalivorno.it

 

SALUTE DELLA POPOLAZIONE: IL SINDACO E’ IL PRIMO RESPONSABILE

L’INFORMAZIONE E’ LA PRIMA PREVENZIONE.

 

Il sindaco opera in qualità di “autorità sanitaria locale”, attribuzione questa riconosciutagli dall’articolo 13, comma 2 della Legge n.833/78 sulla Riforma sanitaria.

 

In virtù di questa semplice e chiara disposizione di legge, Medicina democratica di Livorno e della Val di Cecina ha richiesto ai Sindaci della zona un referto epidemiologico, cioè i dati di mortalità, di ricoveri e di consumi di farmaci della popolazione dei rispettivi comuni.

 

Questi dati sono già presenti nei documenti delle ASL, elaborati in forma elettronica, quali strumenti minimi indispensabili per programmare e gestire la sanità nel rispettivo territorio.

Quindi la loro trasmissione non costa niente, né ai sindaci né alle ASL, ma sono importanti alla popolazione per conoscere il proprio stato di salute, le criticità maggiori (legate in genere alle criticità ambientali) e difendersi: l’informazione è la prima prevenzione.

 

In altre parole è fondamentale sapere di che cosa si muore, per quali patologie ci si ricovera in ospedale, quali farmaci si assumono prevalentemente in un determinato territorio, per risalire alle cause.

 

E’ con questo spirito, di partecipazione e consapevolizzazione della popolazione che abbiamo rivolto ai sindaci della zona la richiesta di referto epidemiologico.

 

Mentre aspettiamo ancora la risposta del sindaco di Livorno Nogarin (M5S), abbiamo ottenuto la risposta del sindaco di Cecina Lippi, che fornendo i dati in tempi molto brevi, relativi a tutti i comuni della Bassa val di Cecina (compreso il Comune di Rosignano), ha sbugiardato, forse involontariamente, il sindaco di Rosignano Marittimo, che rispondeva frettolosamente di non disporne, nonostante fosse (e sia tuttora) anche Presidente della società della salute di zona.

 

Anche il sindaco di Pomarance, il comune che ospita il maggior numero di centrali geotermiche, e da maggior tempo, ha risposto negativamente: “Si comunica con la presente l’impossibilità ad ammettere l’istanza di accesso presentata riguardando la stessa dati non insiti o non trasfusi in documenti ben precisi ed identificati”.

La pretestuosa risposta del sindaco di Pomarance (Lista civica, funzionario ENEL), è stata immediatamente trasmessa al Difensore Civico Regionale, sollecitando una sollecita risposta.

Ricordiamo che il comune di Pomarance è stato coinvolto in un’indagine epidemiologica del CNR Pisa sugli effetti della geotermia nel 2010 (anni di riferimento 2000-2006), i cui risultati non sono affatto tranquillizzanti, e ora vanno aggiornati.

Ricordiamo ancora che le emissioni della geotermia dell’area geotermica nord (Larderello-Pomarance, Castelnuovo, val di Cecina) drenano nella valle del Cecina e del Cornia e raggiungono rispettivamente Cecina, Piombino e la costa con arsenico, boro, cromo, radon, ecc.

 

Da queste prime note, si può ricavare una prima considerazione: più un comune è inquinato, più il sindaco è reticente sui dati di salute.

 

Dai dati finora raccolti in Toscana, a seguito di analoghe richieste ai Sindaci è emerso infatti quanto segue.

 

Secondo i dati forniti dal sindaco di Cecina, relativi alla bassa val di Cecina per gli anni di riferimento 2001-2010, si notano che nella ASL 6 Livorno, comprendente due Siti di Interesse Nazionali (SIN) Livorno e Piombino (mentre Rosignano, luogo inquinatissimo, incomprensibilmente non è stato dichiarato SIN), si muore di più della media regionale toscana: 103 maschi morti in più rispetto agli “attesi” nel decennio, e addirittura 1.030 donne in più.

 

Focalizzando sulla Bassa Val di Cecina, la mortalità maggiore si concentra sulle donne con 63 morte in più.

Nella cittadina di Cecina (circa 28.000 abitanti) la mortalità è superiore all’attesa di 30 unità nei maschi e 41 unità nelle femmine.

Nel Comune di Rosignano Marittimo (la cittadina di Rosignano Solvay ha circa 16.000 abitanti, l’intero comune 32.000 abitanti) la mortalità nei maschi è sorprendentemente inferiore all’attesa di 113 unità, mentre nelle femmine è identica all’attesa. Giocano a favore della popolazione di questo comune le piccole frazioni collinari, più lontane dall’inquinamento del grande stabilimento Solvay (emissioni di arsenico, mercurio, cromo, polveri sottili e molto altro), che abbassano notevolmente la media della mortalità.

 

Se si focalizza sulle cause di morte, si intravede chiaramente la correlazione tra l’esposizione a determinati inquinanti (mercurio, arsenico, amianto, polveri sottili, cromo, ecc.) e determinate malattie, dal mesotelioma alla malattia di Alzheimer, dalle patologie renali ai tumori in generale, dalle malattie al sistema nervoso alle malattie del cuore.

La mortalità per mesotelioma, tumore correlato scientificamente all’esposizione all’amianto, è doppia nella bassa val di Cecina rispetto all’attesa, e tripla a Rosignano sia nei maschi che nelle femmine.

Curioso il dato della maggiore mortalità per “cause mal definite” in bassa val di Cecina: 19 casi nei maschi e addirittura 78 nelle femmine. Ciò fa pensare a malattie da inquinamento che non si è saputo o voluto correlare allo stress ambientale.

Particolare attenzione va posta sulla mortalità nei neonati (mercurio), sulle malattie genito-urinarie e dell’apparato riproduttivo (arsenico-boro), dell’apparato gastro enterico (amianto), e perfino sui suicidi, considerando che diversi inquinanti ambientali presenti sul territorio sono forti depressivi del sistema nervoso.

 

Oltre ai dati sulla mortalità, abbiamo ottenuto, a richiesta, i dati sui ricoveri in ospedale per causa e per comune di provenienza del paziente nel 2013 e i dati sul consumo di farmaci nel 2013.

I dati sui farmaci vanno letti, a nostro avviso, alla luce del fatto che la Toscana è la regione in Italia che fa più uso di antidepressivi. Infatti è la regione acclaratamente più inquinata da mercurio (geotermia, Solvay di Rosignano, Altair di Saline Volterra, ex miniere di cinabro dell’Amiata) e da altri tossici del sistema nervoso.

 

Si assembla e si diffonde questa pubblicazione come esperienza pilota, estensibile a tutte le realtà e in tutte le regioni, e con l’intento di sensibilizzare la popolazione e gli operatori sanitari a prendere maggior consapevolezza sulle cause di mortalità e morbilità nel nostro territorio.

 

Riportiamo qui a seguire la richiesta rivolta al sindaco di Livorno.

 

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Al Sindaco del Comune di Livorno

Ai Capigruppo consiliari del Comune di Livorno

E per conoscenza all’ASL 6 Livorno

 

OGGETTO: RICHIESTA ATTI LEGGE 241/90 SU REFERTO EPIDEMIOLOGICO, STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE COMUNALE

 

In collaborazione con il dottor Valerio Gennaro, epidemiologo dell’Istituto Tumori della Liguria, si avanza la presente richiesta al Sindaco, quale primo responsabile della salute della popolazione comunale, alla quale si attende circostanziata risposta entro 30 giorni, secondo la legge.

 

Si richiede il check-up sullo stato di salute della popolazione comunale basato sui dati già presenti (mortalità, ricoveri, farmaci assunti, ecc.), in altre parole un referto epidemiologico basato sui dati elettronici già presenti, che fornirebbe una informazione fondamentale: lo stato di salute della popolazione. Se disponibili, si chiedono anche le cause di morte, per fasce di età, negli ultimi 10 anni.

 

Non si chiede per il momento uno studio epidemiologico teorico, piuttosto costoso, arbitrario soprattutto nella lettura, e poco utilizzabile in sede processuale e preventiva.

 

Il raffronto con gli analoghi valori dei comuni vicini, della provincia e/o della regione, può essere molto utile per diagnosticare lo stato di salute della popolazione del comune.

 

Per il Comune di Livorno, che ospita stabilimenti molto inquinanti (aria, acque), si richiama l’inserimento nei Siti di Interesse Nazionali (SIN) e si evidenzia come il referto epidemiologico, così come richiesto in oggetto, giovi a far luce e pressione sulle bonifiche necessarie e alla prevenzione di gravissime malattie.

 

Quanto sopra anche per contrastare la dissennata politica della sottovalutazione del rischio e del danno, evidente nelle sforbiciate al nuovo studio Sentieri sui siti SIN (è inquietante la riduzione del numero di SIN esaminati, solo 17 sugli iniziali 57, neppure il 30%).

 

Nell’attesa di una sollecita esauriente risposta, si porgono distinti saluti.

 

14 ottobre 2014

Medicina Democratica

 

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IL JOBS ACT E LE MODIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

 

06 novembre 2014

di Tiziano Menduto

 

Il maxiemendamento approvato al Senato presenta anche una delega per modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. Le preoccupazioni degli organismi sindacali e l’obiettivo della semplificazione nell’intervista a Cinzia Frascheri, dirigente CISL.

 

Non ne parla praticamente nessuno. Riguardo al cosiddetto Jobs Act (la Legge Delega per la riforma del lavoro licenziata dal Senato e ora all’esame della Camera) tutti i riflettori sono puntati sul tema dell’articolo 18, del reintegro, dei licenziamenti, degli ammortizzatori, dei nuovi contratti.

Ma non si fa alcun cenno alle eventuali ripercussioni della Legge Delega sulla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ripercussioni che chiaramente non dipendono tanto dal Jobs Act in sé, quanto dai Decreti attuativi con i quali il Governo disegnerà in futuro la riforma del lavoro dopo il probabile via libera definitivo della Camera.

Per cominciare a parlare degli aspetti del Jobs Act relativi alla sicurezza sul lavoro abbiamo intervistato la dottoressa Cinzia Frascheri, responsabile nazionale CISL su salute e sicurezza sul lavoro e della Responsabilità Sociale delle Imprese, che raccoglie ed esprime le preoccupazioni degli organismi sindacali.

Ma prima di darvi la possibilità di leggere l’intervista, ci soffermiamo sul testo del maxiemendamento, che modifica e sostituisce il testo della Legge Delega, presentato dal governo e approvato dal Senato.

Il maxiemendamento è composto da un articolo relativo alle “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

 

Questi sono alcuni commi che potrebbero avere conseguenze sulla normativa sulla sicurezza:

 

  1. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
  2. Nell’esercizio della delega di cui al Comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  3. a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
  4. b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
  5. c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
  6. d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
  7. e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
  8. f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
  9. g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
  10. h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
  11. i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione nell’ambito della dorsale informativa, di cui all’articolo 4, comma 51, della Legge 92/12, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del Decreto Legge 76/12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 99/13;
  12. l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).
  13. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:

[…]

  1. i) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 300/99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

[…]

 

L’intervista con Cinzia Frascheri in realtà non si sofferma solo sulla Legge Delega e sulle possibili future novità in materia di tutela della sicurezza, che i sindacati “non si aspettavano”, ma anche sui “confini” della semplificazione degli adempimenti burocratici.

Quando la semplificazione può essere utile e necessaria senza nulla togliere alle tutele dei lavoratori?

Come semplificare la normativa sulla sicurezza?

Un’ultima parte dell’intervista si sofferma invece sul tema della pariteticità (la sindacalista a Bologna ha relazionato in un convegno sul ruolo degli Organismi paritetici nel sistema di prevenzione) soffermandosi, ancora una volta dopo l’appello lanciato anche sul nostro giornale, sul tema degli organismi paritetici fasulli e sulla necessità di maggiore chiarezza in quest’ambito.

 

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L’INTERVISTA CON CINZIA FRASCHERI

 

PARLIAMO DI UNA NUOVA DELEGA CORRELATA A UN RECENTE DECRETO CHE E’ PASSATO AL SENATO E ATTENDE DI PASSARE ALLA CAMERA. DI COSA STIAMO PARLANDO?

Stiamo parlando di qualcosa che non ci aspettavamo.

Perché quest’anno si ricordano i vent’anni dal 626. Dovrebbe essere un momento celebrativo. Di verifica di quello che è stato fatto, dei risultati che si sono ottenuti e di quello che ancora manca.

E chiaramente non c’era l’idea di poter avere una delega che potenzialmente mettesse già le premesse di poter cambiare radicalmente il Decreto Legislativo 81/08. Perché questa delega è una delega aperta che parla sì di semplificazione della materia di salute e sicurezza, ma (proprio perché così aperta) fa preoccupare che possa essere posta in mano a mire che non siano quelle di andare a modificare o migliorare, ma a smantellare il sistema; come tante volte è successo con il Decreto Legislativo 106/09, che è stato arginato, o il Decreto del Fare che ha creato non pochi problemi sull’articolato del Decreto Legislativo 81/08. E quindi questa delega, che appare ancora più aperta, ci preoccupa…

DELEGA CHE SI INCONTRA ALL’INTERNO DEL JOBS ACT. COME SI SVILUPPA?

E’ un articolo molto, molto breve. Scritto anche in maniera criptica. Non dice così in maniera aperta quale è l’obiettivo della delega aperta, ma prevede la possibilità assoluta di andare a modificare la normativa non più adeguata che, quindi, deve essere semplificata. Mette anche dei criteri su cui intervenire, per poter svolgere questo tipo di intervento, ma sono criteri molto generici.

LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI E’ TUTTAVIA UNA RICHIESTA CHE ARRIVA DA MOLTE PARTI…

E’ vero. Però bisogna distinguere, e noi lo facciamo sempre, tra adempimenti documentali e burocrazia.

Noi non siamo certo a sostegno della carta che non serve. Qui il problema non è più solo quello tra carta e non carta, burocrazia o documenti. Qui il problema sta nella chiarezza di cosa devi fare.

Faccio un esempio: parliamo della classificazione del rischio medio, alto o basso per quanto riguarda le aziende. A oggi un’azienda si trova ad avere un elenco di codici ATECO per la formazione, un elenco dei codici ATECO per la formazione degli RSPP e un elenco per le procedure standardizzate. E adesso con il Decreto del Fare, già recepito come Legge 98, c’è un ulteriore elenco relativo al “rischio basso”. La semplificazione deve fare chiarezza, che non vuol dire smantellare le tutele, che non vuol dire togliere quelli che sono i documenti fondamentali.

RIGUARDO AL CONVEGNO A CUI DEVE PARTECIPARE, QUALI SONO LE PROBLEMATICHE DA RISOLVERE IN MERITO ALLA PARITETICITA’?

A oggi ricordiamo che stiamo parlando della pariteticità buona. Avevamo parlato nelle interviste negli anni precedenti di enti paritetici “farlocchi”. Lo abbiamo ancora questo problema perché il decreto sul repertorio degli organismi paritetici non è ancora uscito. E’ il via di emanazione, ma non è ancora uscito e quindi c’è ancora questa jungla degli organismi paritetici. Quelli a oggi che sono validi a livello nazionale sono nell’edilizia, nella piccola impresa, nell’artigianato e sono in certe realtà di settore come l’igiene-ambiente. La potenzialità di questi organismi paritetici è di andare a creare una rete di supporto alle imprese.

Termino ricordando, che è poi l’argomento della campagna europea che si svolgerà dal 2016 in poi, che nei prossimi anni dovremo gestire il problema della popolazione lavorativa che invecchia.

Con il prolungamento dell’età lavorativa avremo un problema enorme di gestione delle inidoneità. Inidoneità non necessariamente assolute, inidoneità permanenti e inidoneità temporanee. Avremo un problema enorme su questo aspetto…

 

Il testo del maxiemendamento relativo al Jobs Act è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.it/_resources/files/141009_testo_maxiemendamento_JobsAct.pdf

 

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RISCHI PSICOSOCIALI: LE SENTENZE SIGNIFICATIVE SU STRESS E MOBBING

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

 

10 novembre 2014

 

Un intervento si sofferma sulla normativa in materia di rischi psicosociali in rapporto alle figure di danno biologico e di danno esistenziale. Focus sul diritto alla salute e sui casi giurisprudenziali relativi allo stress e al mobbing.

 

Poiché è solo dal primo decennio del nuovo secolo che sono entrate in vigore, nell’ordinamento comunitario e in quello nazionale, alcune norme che tracciano espressamente la tematica dei rischi psicosociali, è utile cominciare ad analizzare anche l’evoluzione della dimensione giuridica relativamente a questi temi.

Per parlarne ci soffermiamo su un intervento raccolto nel Rapporto Istisan 12/19 relativo al corso di formazione “Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato” organizzato nel 2011 dal Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria (AMPP) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Nel documento “Normativa in materia di rischi psicosociali e sua genesi in rapporto alle figure di danno biologico e di danno esistenziale”, a cura di Claudio Venturato (Camera dei Deputati, Roma), si sottolinea che la giurisprudenza italiana, nell’affrontare la problematica delle patologie psicosociali e nell’elaborarne i primi abbozzi definitori sul piano del diritto, non si è affatto limitata agli spunti offerti in tal senso dalla realtà lavorativa.

Al contrario è stato nell’ambito del ripensamento sulla portata applicativa e su un inizio di attuazione più ampia di alcuni fondamentali principi costituzionali, come il diritto alla salute (ex articolo 32 della Costituzione), fino ad allora solo parzialmente operanti, che si è aperto lo spazio necessario affinché il danno alla salute rappresentato dalle patologie definibili come psicosociali trovasse una copertura.

La configurazione del diritto alla salute come diritto soggettivo ha costituito il varco attraverso cui la giurisprudenza civilistica ha stabilito, in via interpretativa, la risarcibilità del danno arrecato alla salute come conseguenza di atti compiuti in violazione di tale diritto.

Riguardo all’intervento, ci soffermiamo su quanto contenuto a proposito dei casi giurisprudenziali relativi allo stress e al mobbing.

Vengono infatti riportate alcune significative formulazioni contenute in varie sentenze, che si sono occupate di casi relativi sia ad ambiti extralavorativi che lavorativi, particolarmente rilevanti per la problematica psicosociale.

L’autore segnala che lo spazio risarcitorio conquistato negli ultimi anni dai fenomeni, come lo stress e il mobbing, si inserisce nella vicenda della risarcibilità del danno alla salute, anche in conseguenza dei confini non troppo definiti sul piano giuridico di queste figure. Soprattutto mancano tuttora precise definizioni legislative sia dello stress che del mobbing. In questo senso lo stress, in particolare, può conseguire a una illimitata varietà di eventi e vicende della vita, sia lavorativa che non lavorativa.

E la giurisprudenza si è trovata di fronte all’incombenza di cercare di delineare i tratti salienti e i limiti della nuova figura risarcitoria. Questa, pur essendo sempre considerata come specificazione del generico danno alla salute, oscilla però tra le qualificazioni di danno biologico e di danno esistenziale, che si presentano nelle sentenze in modo piuttosto promiscuo.

Un primo caso, rappresentativo della nozione di stress in ambito familiare, è costituito da Tribunale di Monza, 15 gennaio 2007.

In questa causa la madre aveva citato il padre naturale chiedendo il risarcimento, oltre che dei danni patrimoniali per il mantenimento del figlio, anche del danno non patrimoniale da stress per aver dovuto allevare il figlio da sola, affrontando la riprovazione sociale della sua situazione. Il Tribunale di Monza non giudicò sufficientemente provato quest’ultimo profilo di danno, ma ne ammise in linea di principio la possibile ricorrenza.

Su questo tema viene presentato anche un caso di stress “parentale” (decesso di un congiunto in un incidente stradale) oggetto di una sentenza del Tribunale di Mantova del 19 giugno 2004.

Un secondo caso è quello di danno da stress per immissioni elettromagnetiche, riconosciuto dal Tribunale di Brindisi in una sentenza del 17 agosto 2004.

Il caso riguardava l’installazione di un impianto di telefonia mobile sopra un edificio abitativo in una città della provincia e verteva su un provvedimento cautelare di sospensione dell’installazione in attesa del giudizio di merito. Il Tribunale accoglie il reclamo e ordina di non installare e di non attivare l’impianto. Tra le motivazioni della sentenza si legge: “Ne discende che, in presenza di un pericolo anche solo potenziale per la salute umana, il principio di precauzione deve comportare una anticipazione della tutela, volta a prevenire l’insorgenza di possibili patologie a breve o a lungo termine, e deve altresì evitare l’insorgenza di diffusi stati di ansia e di stress emotivo per coloro che abitano o vivono in prossimità di una sorgente che emetta onde elettromagnetiche ad alta frequenza (è noto, del resto, che la salute umana non si identifica con la sola assenza di malattie, ma con uno stato di benessere fisico, psichico e mentale)”.

Inoltre un caso di danno esistenziale, con un apprezzabile sforzo definitorio della fattispecie, è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Locri del 6 ottobre 2000, n.462: “Le possibili voci riconducibili a simili categorie sono decisamente ampie, e si incentrano nella lesione della sfera ontologico-esistenziale, senza interessare aspetti medico-legali, pur se talune figure possono presentare una duplice valenza. Pertanto, e con un’elencazione non esaustiva, sono riconducibili a manifestazioni di mobbing, trasmissione di malattie, discriminazioni razziali, sessuali o religiose, uccisione di animali significativi per l’individuo, sequestro di persona, costrizione alla prostituzione, violazione del diritto alla riservatezza, induzione o agevolazione del consumo di droga, abusi sessuali, furto o danneggiamento di oggetti particolarmente cari, plagio da parte di sette o santoni, molestie sul lavoro, ingiustizie e vessazioni in ambito scolastico/universitario, abbandono di persone incapaci, ecc.”.

In parallelo a questa estensione della tutela da lesioni di tipo psicosociale ai più diversi ambiti della vita civile, le medesime nozioni di stress e di mobbing si affermano anche nella giurisprudenza relativa agli ambiti lavorativi.

Anche se un po’ sfalsata nei tempi si è dunque verificata un’evoluzione giurisprudenziale che ha creato uno spazio risarcitorio specifico per il diritto alla salute dei lavoratori.

E tale spazio risarcitorio ha fatto leva sull’esistenza di una norma speciale, che tutela specificamente la salute (oltre che la sicurezza) dei lavoratori (l’articolo 2087 del Codice Civile) che fa riferimento all’obbligo dell’imprenditore di adottare le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Tale articolo del Codice Civile è una norma fondamentale, organicamente inserita nella disciplina legale del contratto di lavoro. L’inadempimento genera quindi una responsabilità contrattuale del datore di lavoro verso il lavoratore.

Se dunque la responsabilità derivante dall’articolo 2043 del Codice Civile (relativo al generico risarcimento per fatto illecito) è di natura extracontrattuale, è opinione prevalente che quella derivante dall’articolo 2087 del Codice Civile sia di natura contrattuale.

Ai fini della sussistenza di quest’ultima occorre dimostrare, oltre all’esistenza di un rapporto contrattuale, l’inadempimento a una o più obbligazioni derivanti dal contratto, il danno, il rapporto di causalità tra inadempimento e danno.

In questo senso il lavoratore che ha subito un danno alla salute ha a disposizione ambedue i tipi di azione risarcitoria, ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) e ai sensi dell’articolo 2087 (responsabilità contrattuale).

La responsabilità contrattuale:

  • si prescrive in dieci anni;
  • esime il lavoratore dal dimostrare la colpa del danneggiante;
  • rende applicabile lo speciale rito del lavoro.

 

La responsabilità contrattuale. Però rende risarcibili solo i danni prevedibili al momento della stipula del contratto, a meno che il fatto dannoso non costituisca reato. Viceversa, la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile si prescrive in soli cinque anni, ma rende risarcibili anche danni non patrimoniali diversi da reati, ed eventualmente diversi dallo stesso danno alla salute.

Fatte queste premesse l’autore riporta qualche caso significativo di tutela giudiziale del diritto alla salute in ambito lavorativo, con particolare focalizzazione su casi riconducibili alla problematica psicosociale.

In particolare, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza, “l’obbligo del datore di lavoro non si limita ad un ruolo attivo, come potrebbe apparire dal tenore letterale dell’articolo 2087 del Codice Civile, ma include l’obbligo di astenersi da comportamenti il cui effetto possa essere quello di arrecare pregiudizio ai beni tutelati, l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Perciò, in particolare, da quei comportamenti commissivi od omissivi da cui può trarre origine un rischio (o addirittura un danno) di natura psicosociale”.

 

Un esempio è dato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.7768 del 17 luglio 1995: “dall’articolo 2087 del codice Civile deve essere immediatamente ricavato un dato letterale essenziale, consistente nell’espressa previsione dell’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. E poiché tale obbligo (di indubbia natura contrattuale) può essere violato da un comportamento sia commissivo che omissivo, è certo che sul datore di lavoro incombe il dovere di adottare tutte le misure che sono atte a conservare i suddetti diritti dei lavoratori, ma anche ad astenersi da quei comportamenti che possono far sorgere o favorire la lesione dei medesimi diritti. E numerose sono state le applicazioni di tale principio significative sul piano psicosociale”.

Riprendiamo ad esempio (nell’intervento gli esempi sono diversi) una sentenza relativa al tema di stress lavoro-correlato derivante da superlavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1307 del 5 febbraio 2000, secondo cui: l’accettazione da parte del lavoratore di un lavoro straordinario continuativo, ancorché contenuto nel cosiddetto “monte ore contrattuale massimo”, o la rinuncia a un periodo feriale effettivamente rigenerativo dell’impegno lavorativo non possono esimere il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, comprese quelle intese ad evitare eccessività di impegno da parte di un soggetto che è in condizioni di subordinazione socioeconomica.

 

A tale proposito un caso “opposto”, ma paradossalmente convergente, di stress lavoro-correlato derivante da inattività forzata imposta al lavoratore è giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Civitavecchia, del 8 luglio 2004.

Veniamo infine a qualche esempio significativo relativo alla problematica del mobbing, ricordando che anche il danno da mobbing, come il danno da stress, è concepito come danno alla salute.

Un interessante caso di preteso mobbing, sebbene non confermato dal giudice, è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Udine del 17 ottobre 2006, riferito all’abitudine di un datore di lavoro di sfogare sulle dipendenti la sua frustrazione per l’andamento non positivo dell’impresa: va precisato come nel caso in esame non sia a parlarsi propriamente di mobbing aziendale, il quale ricorre nell’ipotesi in cui il lavoratore sia sottoposto a vessazioni, umiliazioni e indebite pressioni psicologiche continuative dirette a costringerlo ad abbandonare il posto di lavoro o ad accettare trasferimenti o demansionamenti; nella fattispecie il datore di lavoro intendeva invece, quantomeno in via prevalente, ottenere il diverso risultato di incrementare l’efficienza delle dipendenti, sfogando il proprio disappunto quando costoro non pervenivano ai risultati da lui auspicati.

Riportiamo per concludere un passo significativo della Sentenza della Corte di Cassazione n.4774 del 6 marzo 2006: il mobbing si realizza con una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall’articolo 2087 del Codice Civile; tale illecito, che rappresenta una violazione dell’obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l’idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato.

Il documento “Rapporto ISTISAN 12/19 – Atti del corso Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato” dell’Istituto Superiore di Sanità, a cura di Felice Paolo Arcuri e Silvana Caciolli è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/140508_Rapporto_Istisan_12_19_corso_stress.pdf

 

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